La prova del reato di guida in stato di ebbrezza può avvenire sulla base di elementi sintomatici

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(Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. strada art. 186)

Il fatto

La Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale di Piacenza con cui P. A., ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b); comma 2-bis cod. strada, era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3000,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per anni uno, e fermo amministrativo del veicolo per giorni 180.

L’imputato, a cui era stata originariamente contestata la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, era fuoriuscito dalla sede stradale con la propria auto andando ad impattare contro una vettura in sosta e, successivamente, contro il guard-rail fermo restando che costui, condotto in ospedale, era sottoposto ad esame ematico che accertava una concentrazione alcolica nel sangue pari a 2,72 g/l ma il risultato di tali esami era tuttavia dichiarato inutilizzabile dal Tribunale in quanto il ricorrente non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all’accertamento del tasso alcolemico.

I Giudici di merito, anche in assenza di un accertamento strumentale, ritenevano comunque di potere addebitare all’imputato la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, e ciò in base alla dinamica dell’incidente stradale occorso, alla sintomatologia rilevata dagli agenti operanti giunti sul posto, ed alla diagnosi effettuata dai sanitari dell’ospedale che, visitato l’imputato in pronto soccorso, avevano constatato un sospetto stato di intossicazione acuta da alcol.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 526 cod. proc. pen. e vizio di motivazione atteso che, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe restituito valore all’accertamento del tasso alcolemico dichiarato inutilizzabile dal primo Giudice disinteressandosi dei motivi di appello ed insistendo nel ritenere provata la ricorrenza della ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 186 cod. strada; 2) omessa motivazione con riferimento alla valutazione della sintomatologia osservata nel ricorrente visto che, in sede di impugnazione, la difesa aveva richiamato il contenuto della Tabella ministeriale descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160) rappresentando che le condizioni del P., contrariamente a quanto si affermava in sentenza, erano inquadrabili nella fascia che si colloca tra il penalmente irrilevante ed il mero illecito amministrativo mentre, su tali argomentazioni, la Corte di merito non si era pronunciata; 3) censura per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio irrogato e la mancata concessione delle attenuanti generiche visto che la Corte di appello – che non aveva fornito risposta alle argomentazioni difensive – aveva incentrato la motivazione su una prova dichiarata inutilizzabile dal primo giudice facendo riferimento all’elevatissimo tasso alcolemico.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso infondato, e quindi da doversi rigettare, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come l’orientamento più rigoroso della Corte di legittimità sia nel senso di escludere la possibilità di configurare le ipotesi di cui all’art. 186, comma 2 tett. b) e c) in mancanza di uno specifico accertamento volto a determinare il tasso alcolemico citandosi a tal riguardo, tra le tante sentenze emesse in tal senso, Sez. 4, sentenza n. 15705 del 20/02/2015: In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cuì alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcool(Massime precedenti conformi: n. 22239 del 2014; n. 22241 del 2014; n. 36889 del 2014) rilevandosi al contempo come, nella motivazione della richiamata sentenza, fosse stato affermato anche quanto segue: “Vale ricordare che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), integrano fattispecie autonome: si tratta di disposizioni in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca altematività e, quindi, di incompatibilità (cfr., tra le altre, Sezione 4, 11 febbraio 2010, omissis). Ora, dopo il novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, non si tratta più di diversi ipotesi di reato, perché l’ipotesi meno grave di cui alla lett, a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro è stata depenalizzata. La dimostrazione circa la sussistenza dell’una o dell’altra ipotesi presuppone il riscontro rappresentato dal tasso alcolemico. In un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali è certo ben possibile ricavare l’esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato. Ma, in mancanza dell’accertamento sul tasso alcolemico, se appunto il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accerta tori, tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lett. b) e c) del citato comma 2) l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (tra le tante, Sezione 4, 5 febbraio 2009, omissis)”.

Si evidenziava pur tuttavia l’esistenza di un diverso orientamento interpretativo, recepito nella sentenza qui in commento in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, secondo il quale non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda in modo assoluto oggi al Giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base di circostanze diverse dall’esito degli accertamenti strumentali (Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259214; Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011) facendosi contestualmente presente che, per un verso, la ratio di tale diverso orientamento trae spunto dalla considerazione che l’esame strumentale non rappresenta una prova legale e, pertanto, il giudice può, dagli elementi sintomatici, ritenere accertate le ipotesi di reato dì cui all’art. 186 cod. strada (“Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada” (così Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015), per altro verso, in tali casi deve comunque esperirsi una valutazione particolarmente attenta e prudente dei sintomi dell’agente.

Ciò posto, una volta fatto presente che, come aveva correttamente sostenuto la Corte territoriale, i sintomi accertati sulla persona del ricorrente da personale medico, tra i quali veniva segnalata l’alterazione del senso di orientamento, ad avviso della Corte, inducevano a ritenere in maniera logica che il grado di ebbrezza alcolica raggiunto dal P. fosse superiore a quello previsto nella lettera a) dell’art. 186 cod. strada., si rilevava oltre tutto come l’argomentazione in base alla quale la condizione del ricorrente avrebbe trovato corrispondenza nei sintomi rappresentati nella Tabella ministeriale di cui all’art. 6 O.L. 117/2008, nella fascia che si colloca tra il penalmente irrilevante ed il mero illecito amministrativo, non era conferente in quanto essa contraddiceva il contenuto della certificazione sanitaria in cui, da una parte, si certificava la sospetta intossicazione acuta da alcol, dall’altra, si attestava una condizione di disorientamento spazio-temporale.

Per quanto riguarda gli altri motivi, anch’essi, come visto prima, veniva ritenuto infondati.

In particolare, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si sottolineava come – dopo aver dedotto che la Corte di merito aveva affermato di condividere la scelta del primo Giudice di negare l’invocato beneficio, in considerazione dei precedenti annoverati dal P., della circostanza dell’avere cagionato un sinistro stradale e dell’elevatissimo tasso alcolemico rilevato sulla sua persona, pure volendo epurare tali valutazioni dal richiamo all’elevatissimo tasso alcolemico (essendo stato il certificato di analisi dichiarato inutilizzabile) – risultasse sufficientemente argomentata la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche sante il fatto che la motivazione, ad opinione della Corte, risultava essere conforme ai principi delineati dalla Corte di legittimità nei seguenti termini: “Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione” (così, ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014).

In ordine alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio, si metteva in evidenza il fatto che il Giudice aveva adempiuto adeguatamente all’obbligo motivazionale evidenziando gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell’individuazione della pena irrogata, secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., riconducibili alla gravità del fatto ed alla negativa personalità dei suo autore posto che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito nel senso che, in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del Giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. indicando i motivi che la giustificano.

Chiarito ciò, trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del Giudice, si affermava come il controllo sulla corretta applicazione della legge possa essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione la quale deve risultare Immune da vizi logici, e da ciò se ne faceva discendere la conclusione secondo la quale è inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014).

Conclusioni

Nella sentenza in oggetto, viene affermato che, in materia di reati stradali, il nuovo sistema sanzionatorio non preclude in modo assoluto al Giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base di circostanze diverse dall’esito degli accertamenti strumentali citandosi a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada.

Tale principio di diritto, tuttavia, non veniva ritenuto valevole sempre e comunque in quanto esso, ad avviso del Supremo Consesso, può rilevare solo nella misura in cui si proceda ad una valutazione particolarmente attenta e prudente dei sintomi dell’agente.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, dunque, è positivo proprio perché il criterio ermeneutico, a cui si fa riferimento in tale decisione, viene sottoposto ad una applicazione non arbitraria, ma prudente e ancorata alla necessità che i sintomi, da cui potersi evincere la concentrazione alcolica, siano valutati in modo particolarmente rigoroso.

Tuttavia, stante l’esistenza di un diverso approdo ermeneutico secondo il quale, invece, va esclusa la possibilità di configurare le ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strada in mancanza di uno specifico accertamento volto a determinare il tasso alcolemico, sarebbe opportuno, ad avviso dello scrivente, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite, e ciò per una evidente esigenza di certezza del diritto.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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