L’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace

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(Ricorso rigettato)

Il fatto

La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con cui l’imputato veniva condannato, esclusa la recidiva, alla pena (già ridotta per il rito abbreviato) di mesi 5 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza tempestivamente proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che deduceva: 1) violazione degli artt. 157, 161 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., art. 185 c.p.p., comma 3, art. 601 c.p.p. essendo stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore, a mezzo p.e.c., nonostante il fatto che l’elezione di domicilio, fatta dall’imputato detenuto all’udienza di convalida dell’arresto, fosse inefficace in quanto in violazione dell’art. 161 c.p.p.; 2) violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c, artt. 180, 185 c.p.p. e art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. non essendo stata notificata la sentenza di primo grado all’imputato, come già dedotto in appello, con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare e nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto, una volta fatto presente che la seconda censura, avente ad oggetto la mancata notifica della sentenza di primo grado all’imputato, doveva essere esaminata preliminarmente, avendo carattere pregiudiziale, come la doglianza risultasse essere infondata in quanto, come chiarito da Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente (in motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548 c.p.p., comma 3, in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo “in absentia“, introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67).

Detto questo, per quanto concerne la seconda censura, gli Ermellini osservavano come anch’essa, con cui era stata eccepita la inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello (eseguita proprio presso il domicilio eletto all’udienza di convalida dell’arresto), fosse infondata.

Si evidenziava a tal riguardo che l’art. 161 c.p.p. impone al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, l’obbligo, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto nè internato, di invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ma non pone alcun divieto nei confronti del detenuto di dichiarare o eleggere domicilio sicché l’eventuale elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dal detenuto non risulta nè può risultare sanzionata in termini di invalidità/inefficacia/inutilizzabilità dovendosi piuttosto verificare se, al momento della notifica, la dichiarazione/elezione di domicilio possa ancora ritenersi attuale ed efficace anche in considerazione del mutamento delle condizioni e dell’eventuale stato di detenzione alla luce dell’orientamento secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020).

Orbene, in relazione a tale approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour denotavano che al contrario la difesa aveva precisato come la notifica del decreto di citazione a giudizio avesse costituito una notifica nei confronti di imputato libero.

Oltre a ciò, veniva altresì rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza citata n. 12778 del 2020, hanno precisato “che nessuna disposizione vieta all’imputato detenuto di effettuare l’elezione (o dichiarazione) di domicilio, la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, nè espressa nè desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità”, in quanto “una cosa è la dichiarazione (o elezione) di domicilio che, essendo un lecito atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge” (art. 156 c.p.p.) che, anche contro la stessa volontà dell’imputato, stabilisca, ex lege, per le ragioni di cui si è detto, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l’istituto penitenziario ove l’imputato sia detenuto” mentre, piuttosto, secondo la Suprema Corte, dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 c.p.p., è possibile desumere una norma in base alla quale l’efficacia dell’elezione (o dichiarazione) di domicilio effettuata prima o durante la detenzione è sospesa per la durata della detenzione ma, una volta che la detenzione cessi, riacquista vigore la regola generale della “validità” (rectius: dell’efficacia rimasta nelle more sospesa) per ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto.

Orbene, da tali premesse il Supremo Consesso giungeva alla conclusione secondo la quale l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto non era affetta da alcun vizio non essendo stato allegato nè risultando che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione di detta notificazione, in stato di detenzione.

Ciò posto, veniva per di più messo in risalto il fatto che se le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020) non versandosi in una ipotesi di omessa notifica e che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 c.p.p., e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (v. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, con riferimento alla omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell’art. 161 c.p.p. nella notifica del decreto di citazione in appello), nel caso di specie, al contrario, la nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello non era stata eccepita in appello ma soltanto con il presente ricorso per cassazione: l’eccezione era, quindi, ad avviso della Cassazione, oltre che infondata, tardiva ed inammissibile.

La Suprema Corte, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto con essa gli Ermellini affermano che l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace.

Di conseguenza, perlomeno alla stregua di questa pronuncia, ben si può procedere all’elezione di domicilio in tale udienza.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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