Quando è necessario avvisare in ordine alla facoltà di nominare un difensore nel caso di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

 

Il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento di un’istanza di riesame, aveva annullato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui all’art. 590 bis c.p., commi 1 e 2, essendo stato contestato all’indagato, con l’imputazione provvisoria, di avere causato lesioni personali gravi perché, con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), artt. 141, 142 e 143 C.d.S., si poneva alla guida di un’autovettura, senza mai aver mai avere conseguito la patente di guida, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso gr/l. 2,07, e – dopo avere superato  un automobile – invadeva l’opposta corsia di marcia travolgendo la persona offesa.

Il provvedimento de quo, inoltre, aveva ritenuto inutilizzabili gli accertamenti relativi al tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., osservando che l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato tramite esame ematico presso il nosocomio ove l’indagato era stato condotto, a seguito del sinistro, non era stato preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia pur essendo l’analisi stata richiesta autonomamente dalla Polizia giudiziaria.

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale lamentava la violazione dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. nonché il vizio di motivazione.
La doglianza, in particolare, ricostruendo la vicenda, sottolineava che l’indagato, condotto in ospedale in stato di incoscienza, in codice rosso, era stato immediatamente sottoposto a visita alle ore 2:14, risultando “non collaborante” e in quella sede – e precisamente alle ore 2:20 – erano stati prescritti dal medico esami ematici e tossicologici oltre ad altre indagini cliniche mentre, solo alle ore 3:00, invece, giungeva alla Direzione sanitaria la richiesta della Polizia giudiziaria per l’effettuazione dei test alcolemici e per la ricerca di tracce di stupefacenti nel sangue.

Pertanto, ad avviso dell’impugnante, essendo, nondimeno, siffatti controlli già stati già richiesti ed effettuati nell’ambito del protocollo sanitario-terapeutico, il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non era dovuto con la conseguenza dell’utilizzabilità dell’accertamento.

Si concludeva quindi per l’annullamento dell’ordinanza impugnata allegando il verbale di accettazione dell’interessato presso il Pronto Soccorso in codice rosso e documentazione sulle prestazioni sanitarie disposte nonché la richiesta della polizia giudiziaria di sottoporre il medesimo a prelievo destinato all’accertamento della presenza di alcool nel sangue.

 

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

 

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria ritualmente depositata, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

 

 

Gli scritti difensivi.

 

Con memoria difensiva, il legale, ricostruendo la vicenda e ripercorrendo le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, concludeva per la reiezione del ricorso.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in caso di richiesta, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe d’abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018) mentre, al contrario, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi ed il diritto di difesa (cfr. per la ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020).

Ciò premesso, veniva rilevato che il pubblico ministero ricorrente sottolineava che l’ordinanza impugnata, dando atto della richiesta da parte della Polizia giudiziaria di effettuare l’esame del tasso alcolemico, intervenuto alle ore 3:00, ometteva di valutare come dagli atti emergesse che alle ore 2:20 il medico che aveva sottoposto a visita l’indagato, giunto in ospedale in codice rosso ed in stato di incoscienza, aveva già disposto, per ragioni di cura, gli accertamenti successivamente richiesti dalla polizia giudiziaria e risultati positivi.

Orbene, a fronte di tale assunto, i giudici di piazza Cavour notavano come effettivamente, dagli atti richiamati dal ricorso per cassazione, trapelasse che gli esami ematici, per la ricerca della presenza di alcool e droghe di abuso, erano stati disposti alle ore 2:20 dal medico del pronto soccorso e che la richiesta della polizia giudiziaria era intervenuta solo alle ore 3:00 trattandosi di una circostanza non menzionata dall’ordinanza che si limitava alla constatazione dell’intervento dell’istanza dei Carabinieri senza far cenno al momento in cui l’accertamento fu ordinato dal personale medico.

L’assenza del vaglio dell’antecedenza della disposizione medica, rispetto alla richiesta investigativa, imponeva, di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte, alla luce dei principi summenzionati, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al fine della valutazione circa l’utilizzabilità dell’accertamento in assenza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante in quanto chiarisce quando è necessario avvisare circa la facoltà di nominare un difensore nel caso di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera.

Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, viene postulato, da un lato, che, in caso di richiesta, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe d’abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica, dall’altro, che, invece, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi ed il diritto di difesa.

Siffatto provvedimento, pertanto, deve essere preso nella dovuta considerazione laddove si debba verificare se questo avviso sia dovuto o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza in ordine a tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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