L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 178, c. 1, lett. c); 179, c. 1)

Il fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata la penale responsabilità dell’imputato, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo inosservanza dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di appello proceduto in assenza del difensore di fiducia il quale veniva sostituito, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, da altro difensore che si era limitato ad insistere per l’accoglimento dei motivi di appello.

In particolare, l’assenza del difensore di fiducia era dovuta alla nullità della notifica del decreto di rinvio dell’udienza del 21/12/2018 a quella del 14/05/2019 dato che la notifica de qua, effettuata dalla cancelleria a mezzo pec, veniva eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro difensore, omonimo dello scrivente, il cui indirizzo pec era stato, invece, più volte segnalato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Dalla documentazione allegata al ricorso risultava, infatti, come la notifica del decreto di rinvio dell’udienza del 21/12/2018 al 14/05/2019 fosse stata effettuata ad altro difensore, omonimo di quello di fiducia, ma con diverso indirizzo di posta elettronica certificata e, pertanto, si era verificata una nullità assoluta ed insanabile dato  che le Sezioni Unite hanno stabilito che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, 263598: in motivazione, la Suprema Corte aveva, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta“, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo).

Il provvedimento impugnato, di conseguenza, veniva annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, citandosi un arresto giurisprudenziale del 2015, viene postulato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4.

Orbene, tale approdo ermeneutico, oltre ad essere condivisibile in quanto attraverso di esso viene garantito il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta“, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonché preservata l’inviolabilità del diritto di difesa prevista dall’art. 24, c. 2, Cost. dato che questo diritto trova una sua completa tutela (e quindi sostanziale, e non meramente formale) anche attraverso la nomina da parte dell’accusato di un suo difensore di fiducia che possa assisterlo nel procedimento instaurato a suo carico, deve essere dovuto preso nella dovuta considerazione ogni qualvolta si verifichi una situazione di tal genere, ben potendola eccepire nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa importante tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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