In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, rimasto del tutto estraneo alla pattuizione

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 (Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 165, c. 1)

Il fatto

Il Tribunale di Varese con sentenza di patteggiamento del 16 aprile 2018 aveva applicato all’imputato la pena concordata di mesi 8 di reclusione con la sospensione condizionale della pena subordinatamente sospesa al pagamento di Euro 300,00 a titolo di risarcimento danni in favore della parte offesa della pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, relativamente al reato di cui all’art. 527 c.p., commi 1 e 2.

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Con giurisprudenza e tavole sinottiche, l’opera è un’analisi agile e operativa dell’istituto della revisione penale, rimedio straordinario di giustizia avverso un giudicato definitivo, e per questo intangibile, ma erroneo nell’affermazione della responsabilità penale.La revisione penale ha un carattere di eccezionalità e, per quanto la relativa disciplina sia contenuta in pochi articoli del codice di procedura penale, pone all’interprete la necessità di conoscenze approfondite del processo penale e dei riti alternativi, nei tre gradi del giudizio.Il testo è una guida chiara per l’utilizzo dell’istituto e la comprensione delle relative criticità. Ciascun capitolo è completato da una rassegna giurisprudenziale per argomento. Le dieci tavole sinottiche descrivono elementi e procedure in forma grafica per maggiore praticità.GIURISPRUDENZA ON LINE L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito www.approfondimenti.maggioli.it, dove è presente la giurisprudenza di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.Francesca Sassano, Avvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”; “Il rilascio dell’immobile pignorato”.

Francesca Sassano | 2018 Maggioli Editore

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 165 c.p.) in ordine alla disposta pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno posto che, secondo il ricorrente, costui aveva consentito solo per il risarcimento del danno nella misura di Euro 300,00 in favore della parte offesa come richiesto dal Giudice che aveva rinviato l’udienza per le determinazioni dell’imputato mentre quest’ultimo, invece, applicava al ricorrente anche la pubblicazione della sentenza quale ulteriore condizione per la sospensione condizionale della pena mentre, per l’art. 165 c.p., comma 2, la sospensione condizionale della pena quando è concessa a persona che ne ha già usufruito deve essere subordinata ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1; dunque, due condizioni erano illegittime perché il ricorrente aveva dato il suo consenso solo al risarcimento del danno per la somma di Euro 300,00; 2) violazione di legge (art. 175 c.p. e art. 444 c.p.p.) stante la mancanza della motivazione relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna visto che il ricorrente aveva richiesto anche la non menzione della condanna mentre il Tribunale non aveva motivato sulla mancata applicazione della non menzione della condanna.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato e la sentenza impugnata annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per il prosieguo.

Si osservava a tal proposito che, se, con la richiesta di patteggiamento, il ricorrente aveva specificamente dato il suo consenso solo per il risarcimento del danno nella misura di Euro 300,00 in favore della parte offesa, in relazione alla disposizione dell’art. 165 c.p., comma 2, (“La sospensione condizionale della pena quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente”), il Giudice, invece, senza il consenso delle parti, aveva anche applicato l’ulteriore condizione della pubblicazione della sentenza (“a titolo di riparazione del danno“) quale ulteriore condizione per la sospensione condizionale della pena posto che tale pubblicazione era stata espressamente disposta a titolo di riparazione del danno.

Il giudice del patteggiamento, invece, ratificando l’accordo (tra le parti, imputato e P.M.), ad avviso del Supremo Consesso, non poteva alterare il contenuto della richiesta anche quando si tratta di prescrizione obbligatoria dato che, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo. (Nella fattispecie, la Corte aveva annullato la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), che aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dall’art. 165 c.p., comma 2, pur in difetto di accordo delle parti al riguardo)” (Sez. 3, n. 25349 del 10/04/2019 – dep. 07/06/2019) fermo restando che, nelcaso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento” (Sez. 3, n. 20383 del 10/04/2001).

A fronte di ciò, si faceva però presente come il consenso avrebbe potuto anche essere implicito atteso che, intema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte aveva affermato che l’imputato, formulando istanza di applicazione della pena con una nuova richiesta di sospensione della sua esecuzione, aveva implicitamente espresso la sua non opposizione allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività)” (Sez. 6, n. 13894 del 04/03/2014).

Pur tuttavia, nel caso in giudizio, il ricorrente aveva espressamente indicato (dopo specifico rinvio dell’udienza al solo scopo di indicare il proprio consenso sul punto) solo il risarcimento del danno e non anche la pubblicazione della sentenza e, conseguentemente, non poteva ritenersi il suo consenso implicito alla richiesta di sospensione condizionale della pena.

A fronte di ciò, nessuna motivazione il giudice formulava, peraltro, sulla pubblicazione quale strumento ulteriormente necessario al risarcimento del danno nè si confrontava, omettendo il doveroso bilanciamento degli interessi, con i possibili effetti sulla vittima del reato che trova tutela nel divieto di pubblicazione delle sentenze (ex art. 52, comma 5, Codice in materia di protezione dei dati personali) operante nella specie, sia in considerazione della tipologia del reato (art. 527 c.p.), sia in quanto reato commesso in danno di minori.

Oltre a ciò, veniva per di più rilevato come l’accordo sembrasse essere stato altresì subordinato al beneficio della non menzione della condanna e, neanche sul punto, osservava la Suprema Corte, vi era stata alcuna motivazione.

Di conseguenza, dovendosi ritenere, ad avviso del Supremo Consesso, che entrambe le condizioni abbiano avuto incidenza sulla formulazione dell’accordo, l’annullamento veniva disposto senza rinvio posto che la coesistenza di due elementi (ordine di pubblicazione della sentenza ed esclusione della non menzione) comportava come l’accordo delle parti non fosse stato condiviso dal giudice su un elemento essenziale, quello, cioè, della divulgazione dell’accordo raggiunto in sede camerale.

Conclusioni

La decisione in argomento è assai interessante nella parte in cui è postulato che, da un lato, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo, dall’altro, nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio ratificando in caso positivo l’accordo delle parti oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento.

Dunque non è consentito al giudice, in ordine alla ratifica dell’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, se questo è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione anche in riferimento a quanto statuito dall’art. 165, c. 2, c.p. a norma del quale: “La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente”.

Ad ogni modo, il consenso, ove non dato espressamente in riferimento ad uno o più obblighi (come avvenuto nel caso di specie) potrebbe anche essere implicito dato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo.

Pur tuttavia, se il giudice non può sostituirsi ad una delle parti della determinazione di questo accordo, ciò, però, non vuol significare che costui è tenuto a recepire acriticamente tale patto intercorso tra le parti ben potendo, ove non ricorrano i presupposti di legge, rigettare nella sua integralità la richiesta di patteggiamento o ritenere, aggiunge chi scrive, non legittima parte di questa richiesta nel caso in cui la sospensione condizionale della pena non sia stata subordinata all’adempimento di quegli obblighi che attualmente l’art. 165 c.p. prevede ex lege (ossia come obblighi dovuti) ossia quelli stabiliti dai commi quarto e quinti di questo articolo in relazione ai casi di condanna per taluni reati e non rimessi alla volontà delle parti (nel caso di patteggiamento) o demandati alla discrezionalità del giudice (nel caso di rito ordinario o altri riti speciali) come quelli previsti dal primo comma di tale disposizione legislativa essendo ivi disposto che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata (e non deve).

La decisione in esame, dunque, chiarisce come e in che termini il giudice può intervenire, in materia di patteggiamento, ove venga formulata una richiesta in cui si chieda la sospensione condizionale della pena.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tale peculiare problematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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