Corte di Cassazione – III sez. pen. – sentenza n. 7395 del 19-02-2019
L’appello cautelare proposto contro il provvedimento che respinge l’istanza di revoca del sequestro preventivo è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciate e argomentate ragioni di fatto o di diritto astrattamente idonee a sorreggere l’accoglimento del gravame.
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