Occorre notificare l’estratto della sentenza emessa con il rito abbreviato all’imputato non comparso anche dopo la riforma del processo in absentia?

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(Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite)

 

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 442, c. 3; Disp. att. c.p.p., art. 134)

Il fatto 

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da S. V. avverso la sentenza del Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) del 7 luglio 2017, rilevando la tardività dell’impugnazione poiché la sentenza era stata tempestivamente depositata entro il termine dei 15 giorni (depositata I’ll luglio 2017), e considerato che l’atto di appello era stato presentato tardivamente, il 21 novembre 2017.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato proponeva ricorso, tramite difensore, adducendo il seguente motivo: a) violazione di legge dell’art. 442, comma 3, in relazione all’art. 591, cod. proc. pen. perché le sentenze emesse in seguito al rito abbreviato devono essere notificate all’imputato assente per tutto il corso del giudizio (regime della precedente contumacia) mentre il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’avviso di deposito (simile all’estratto contumaciale) il quale è valido sia per il difensore e sia per l’imputato come previsto dall’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. rilevandosi al contempo che, nel caso in giudizio, l’avviso prescritto dalla norma (art. 442, comma 3, cod. proc. pen.) non è stato regolarmente effettuato e ciò avrebbe dovuto rilevare a favore del ricorrente atteso che, secondo la difesa, l’art. 442, comma 3, del cod. proc. pen. deve ancora ritenersi pienamente in vigore, pur dopo la riforma del processo in assenza.

La richiesta avanzata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione, dal canto suo, chiedeva che venisse dichiarato inammissibile il ricorso.

La rimessione alle Sezioni Unite: i termini della questione 

La Corte di Cassazione riteneva come il ricorso dovesse essere rimesso alle Sezioni Unite.

Si osservava prima di tutto che, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia (ex contumacia), l’avviso previsto dall’art. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. del cod. proc. pen. (“La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza stessa”), per una parte della giurisprudenza di legittimità ordinaria (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 – dep. 09/07/2018, omissis, Rv. 273485 e Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017 – dep. 18/07/2017, S, Rv. 270911; così anche per la decisione della Corte di appello impugnata) non risulta più dovuto, in quanto l’imputato è rappresentato dal difensore rilevandosi a tal riguardo, da un lato, che questa tesi ermeneutica propende per l’abrogazione implicita degli art. 442, cod. proc. pen. e 134, disp. att. del cod. proc. pen., dall’altro, che, per questa giurisprudenza (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 – dep. 09/07/2018, omissis, Rv. 273485) con la nuova disciplina dell’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l’imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo e, per tale ragione, sempre secondo quanto postulato con questo indirizzo interpretativo, il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione e tale considerazione induce a sua volta a confermare la correttezza del rilievo operato dal giudice sul piano sistematico secondo il quale l’interpretazione propugnata con il ricorso finirebbe per sortire effetti incostituzionali, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato col rito abbreviato e chi scelga il giudizio ordinario, perché, a fronte della pari condizione di assenza, soltanto il primo avrebbe diritto alla notificazione dell’estratto della sentenza, sebbene rappresentato ed assistito da un difensore munito di procura speciale, che contribuisce ad assicurargli certa conoscenza del processo, cui ha scelto di non prendere parte.

Per un’altra giurisprudenza, sempre elaborata in sede nomofilattica (in particolare Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 – dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695; Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 – dep. 9/07/2015, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015 – dep. 1/8/2016, omissis, non mass.), invece, risulterebbe oltremodo inconsueto che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come l’art. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. del cod. proc. pen., con la legge di riforma (legge 28 aprile 2014, n. 67), pur con l’intervento in maniera organica e completa sul codice di rito.

Nel dettaglio, secondo quanto prospettato con questo filone interpretativo, una volta osservato che la specifica regola dettata dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell’art. 442 cod. proc. pen., operate dalla legge n. 479 del 1999 (dall’art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo d. I. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (dall’art. 7, che ha modificato il comma 2), si postula, per un verso, come non vi siano perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all’imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo, e ciò anche perchè gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma (l’art. 442, cod. proc. pen.) ma non del suo terzo comma, impediscono di affermare il contrario (in tal senso, espressamente, Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 – dep. 09/07/2015, omissis, Rv. 264301: «In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l’imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza»; vedi nello stesso senso anche Sez. 1, 1 agosto 2016, n. 33540/2016, ud. 3 novembre 2015, non massimata; in senso contrario, però, vedi Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 – dep. 14/12/2015, B, Rv. 26531801), per altro verso, come, in virtù di quanto fatto presente nella sentenza Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 – dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695, il far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l’imputato (che vedrebbe, infatti, dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna), da un’interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, peraltro per un diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in favor rei; ovvero il principio dell’interpretazione ragionevole, come un sotto-criterio del principio di prevedibilità della norma (divieto di applicare la legge penale a detrimento dell’accusato) – vedi Sentenza C.edu , G.C., Grigoriades, c/Grecia 25 novembre 1997,§ 38.

Tal che, una volta rilevato che questo contrasto di giurisprudenza investe una questione fondamentale incidente anche sulla prassi degli uffici giudiziari poiché alcuni uffici continuano ad effettuare le notifiche suddette (all’imputato non comparso per tutto il giudizio abbreviato) ed altri uffici non le dispongono, la Sezione III penale riteneva necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per la decisione, in relazione al contrasto di giurisprudenza rilevato tra le decisioni della Cassazione, ponendo il seguente quesito: “Se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. cod. proc. pen.“.

Conclusioni

L’ordinanza in questione solleva un tema molto delicato da un punto di vista processualpenalistico, ossia se dopo la riforma del processo che ha abolito l’istituto della contumacia, è comunque ancora necessario che si notifichi all’imputato assente l’estratto della sentenza ex combinato disposto articoli 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen..

La questione, come evidenziata dalla stessa Cassazione, non è meramente teorica in quanto essa involge la prassi degli uffici giudiziari di cui, in questa stessa pronuncia, si evidenzia la eterogeneità atteso che alcuni uffici continuano a fare queste notifiche, altri, invece, no.

Non resta dunque che aspettare di vedere quale posizione assumerà le Sezioni Unite al riguardo.

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