Il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva a condizione che il suddetto reato venga accertato

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(Annullamento senza rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 578-bis)

Il fatto 

La Corte d’appello di Catania, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti della sentenza del 30 dicembre 2015 del Tribunale di Siracusa, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, ed era stata disposta la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere detto reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati adducendo i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., per l’omessa citazione a giudizio degli appellanti con la conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la sentenza di proscioglimento impugnata non era stata preceduta dalla citazione degli imputati e del loro difensore, ma resa prima del dibattimento, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio; b) violazione dell’art 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, dell’art. 158 cod. pen. e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. per l’omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento rilevanti in considerazione della conferma della disposta confisca delle opere abusive, per un verso, rilevandosi al riguardo come la Corte d’appello avesse del tutto omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso dal 26 gennaio 2011, data del sequestro dell’immobile degli imputati F. e A., mentre esso avrebbe dovuto essere computato a far tempo dalla data di conclusione delle compravendite dei fabbricati abusivi da parte degli imputati, perfezionate il 6 agosto 2004 allorquando l’attività edificatoria era terminata con la conseguenza che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità neppure dal Tribunale, per essere a tale data già estinti i reati, e dunque neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi, per altro verso, osservandosi che, a sostegno della affermazione dell’ultimazione della attività edificatoria e del completamento delle opere in epoca anteriore alla conclusione delle vendite dei fabbricati, erano stati prodotti vari documenti dai quali era possibile desumere tale circostanza essendo stato chiesto alla Corte d’appello di acquisire la aerofotogrammetria dei luoghi relativa al periodo 1995 – 2004 e di disporre l’esame dei responsabili del Settore urbanistica del Comune di N. fermo restando come non emergesse, comunque, la prosecuzione della attività edificatoria successivamente alle alienazioni e dunque non si sarebbe potuta disporre la confisca da parte del Tribunale posto che la permanenza degli illeciti doveva ritenersi cessata con gli atti di alienazione; c) violazione dell’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 117, comma Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 a tale Convenzione, e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ribadendosi a tal proposito la necessità di un pieno accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti per poter disporre la confisca delle opere abusive richiamandosi al riguardo la giurisprudenza convenzionale, e, in particolare, le sentenze Sud Fondi c. Italia (2009) e Varvara c. Italia (2013), e la decisione del 25/3/2015 della seconda sezione della Corte EDU di rimettere alla Grande Chambre la questione della compatibilità tra la normativa italiana e le disposizioni dell’art. 7 della Convenzione EDU, e censurando l’orientamento interpretativo interno secondo il quale sarebbe possibile disporre la confisca di opere abusive in assenza di una sentenza di condanna e di un accertamento di responsabilità, in quanto contrastante con l’art. 7 Convenzione EDU.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si riteneva prima di tutto come risultasse assorbente la considerazione che la Corte d’appello, pur in presenza di una causa di estinzione dei reati addebitati agli imputati, da rilevare e dichiarare immediatamente in mancanza di cause evidenti di proscioglimento, avesse comunque l’onere, essendo stata disposta dal Tribunale la confisca dei fabbricati oggetto della lottizzazione abusiva, di accertare compiutamente, esaminando tutte le doglianze sollevate dagli imputati, la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva contestato e la conseguente possibilità di confermare la confisca delle opere abusive nonostante l’estinzione del reato per prescrizione stante il fatto che la stessa Sezione chiamata a decidere nel caso di specie, ossia la Sezione terza, aveva già affermato che il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di accertamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, omissis, Rv. 272791; conf. Sez. 3, n. 15126 del 5/4/2018, omissis, non massimata).

Tal che se ne faceva conseguire come, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del dibattimento non abbia l’obbligo di dichiararla immediatamente ex art. 129 cod. proc. pen., ma debba procedere al necessario accertamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve proseguire l’istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n. 43630 del 25/6/2018, omissis, non massimata) nel senso che il giudizio deve dunque proseguire, pur a seguito della estinzione per prescrizione del reato, al fine esclusivo dell’accertamento della legittimità della confisca, e il parametro di giudizio e la conseguente completezza dell’istruttoria non subiscono modifiche rispetto a quanto necessario per giungere a una sentenza di condanna posto che deve essere accertata la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva al momento dell’esercizio dell’azione penale (cfr. Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, omissis, Rv. 267534 – 01).

Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour facevano altresì presente come tali criteri ermeneutici fossero stati recepiti dal Legislatore mediante l’introduzione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice), rubricato “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione“, in base al quale “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Orbene, si denotava che, avendo il legislatore operato in tal modo, il suddetto principio di creazione giurisprudenziale, secondo il quale può disporsi la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna, fosse stato quindi espressamente codificato.

Oltre a ciò, si evidenziava come tale quadro interpretativo non fosse mutato stante il fatto che, nel caso di specie, la confisca era stata disposta nei confronti di soggetti che avevano partecipato al processo e che, a seguito dell’accertamento da parte del primo giudice della loro responsabilità, per effetto della pronuncia resa dalla Grande Camera della Corte EDU il 28 giugno 2018, nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, erano stati affrontati plurimi profili collegati ai rapporti tra la confisca urbanistica e la sopravvenuta prescrizione del reato.

Si evidenziava in particolare come la Corte EDU, da un lato, avesse chiarito che i principi di legalità e colpevolezza, contemplati dall’art. 7 CEDU, nonché la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 6 §2, non consentono che la confisca venga disposta in assenza di un sostanziale dichiarazione di responsabilità, pur se adottata in mancanza della pronuncia di una formale sentenza di condanna, dall’altro, avesse affermato che «qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell’articolo 7, che in questo caso non è violato» (§261) ferma restando l’imprescindibile necessità di garantire il diritto di difesa nella sua massima esplicazione e secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU.

Tal che se ne faceva conseguire che, se la compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione seppur, in astratto, sia pienamente conforme ai principi convenzionali, ciò non fa venir meno l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato attraverso l’attuazione di tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.

Dunque, una volta rilevato come sia possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – debba necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, gli ermellini mettevano in risalto il fatto come siffatto accertamento fosse stato omesso dalla Corte d’Appello la quale, nel dichiarare, con sentenza predibattimentale, l’estinzione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, aveva confermato la confisca dei fabbricati abusivi omettendo qualsiasi esame delle doglianze sollevate dagli imputati (circa la configurabilità di tale reato e, soprattutto, l’epoca della sua consumazione, che sarebbe anteriore all’esercizio dell’azione penale) e il necessario accertamento, in contraddittorio e con tutte le garanzie difensive, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale reato richiesto per poter confermare la disposta confisca cui, pertanto, alla stregua dei criteri interpretativi richiamati, occorreva provvedere nella pienezza della cognizione del giudice d’appello.

La sentenza impugnata veniva, pertanto, annullata senza rinvio, e gli atti erano trasmessi alla Corte d’appello di Catania affinché, sulla scorta dei suddetti criteri interpretativi e tenendo conto della successiva elaborazione interpretativa di questa Corte, provvedesse al giudizio sulle impugnazioni proposte dagli imputati.

Conclusioni

La sentenza è condivisibile in quanto frutto di un ragionamento giuridico basato su un’attenta disamina dei dati normativi e della giurisprudenza (sia nomofilattica, che convenzionale) elaborata in subiecta materia.

Tal che ne discende che, se è vero che il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, è altrettanto vero che è però necessario che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi costitutivi e, pertanto, sia quello oggettivo che quello soggettivo.

Ove ciò non si dovesse dunque verificare, il provvedimento con cui è stata riconosciuta e applicata la prescrizione, e con cui è stata contestualmente disposta una confisca di questo tipo, ma che non motivi in ordine alla sussistenza dell’illecito penale sulla cui base si è disposta questa misura ablatoria, potrà essere impugnato nei modi e  nelle forme previste dal codice di rito penale.

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