Abbandono di animali ex art. 727 c.p.

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Il caso

Con sentenza in data 27.11.2018 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Tizio per il reato di cui all’art. 727 co. 2 c.p. per aver detenuto diciotto cani di varie razze in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Gli animali si trovavano in sei recinti chiusi con reti metalliche arrugginite e spuntoni pericolosi su superficie in terra battuta, ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata dai liquidi degli animali, divenuti fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche, poiché i recinti erano riparati solo in parte ed in maniera rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani.

Motivi di ricorso

Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Espone che i cani erano in condizioni di nutrizione sufficiente; che non erano a contatto con ferri arrugginiti o spuntoni; che le condizioni meteo avverse avevano impedito le operazioni di pulizia ed avevano alterato la qualità del terreno; che, risolto il problema, egli aveva avuto l’autorizzazione; che il maresciallo dei Carabinieri aveva potuto constatare che le condizioni di salute e nutrizionali degli animali erano buone; che non v’era alcuna prova che i cani rimanessero sempre rinchiusi nel recinto; che il sopralluogo si era svolto in poche ore in cui era stato impossibile apprezzare se ai cani fosse stata garantita la deambulazione. L’imputato, quindi, ritiene non raggiunta la prova delle gravi sofferenze.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., sussistendone i relativi presupposti. Precisa, in particolare, che era incensurato, che la sua condotta non era mossa da ragioni di crudeltà ma di generosità verso i cani che erano abbandonati dai proprietari, che aveva tempestivamente eseguito i lavori di adeguamento dei recinti, che aveva sollecitamente ottenuto le autorizzazioni di legge, che aveva accettato di trattenere gli animali in custodia gratuita mostrando un atteggiamento collaborativo, che i cani non avevano riportato danni non essendo né denutriti né disidratati.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato risolvendosi, lo stesso, in generiche censure di fatto che non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infatti, ha accertato che i cani, sebbene nutriti a sufficienza, si trovavano in recinti privi di regolare apertura, chiusi con una rete metallica arrugginita e con vari spuntoni pericolosi, con superficie in terra battuta ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata delle deiezioni liquide degli animali, divenuta fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche e riparati solo in parte in modo rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani dagli agenti atmosferici. Ha, quindi, osservato che la circostanza di tenere i cani chiusi nel recinto, ricoperti da escrementi, al freddo, in mezzo al fango ed alla sporcizia, costituiva una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 727 c.p. trattandosi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

La decisione del giudice di prime cure è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche l’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell’elemento della sofferenza, intesa come lesione dell’integrità fisica dell’animale. Tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, nella specie raggiunta, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali (in tal senso Cass. pen. n. 601 del 01/10/1996 e n. 139 del 13/11/2000).

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto adeguata la motivazione sul diniego del proscioglimento per il fatto di particolare tenuità in quanto il giudice ha valorizzato la circostanza della crudeltà nei confronti degli animali.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

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Sentenza collegata

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Avv. Mazzei Martina

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