Il reato di violazione di sigilli può integrarsi soltanto mediante condotta attiva

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La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 47281 del 12.09.2019, Presidente Liberati, Relatore Scarcella)  torna recentemente a pronunciarsi in tema di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., confermando l’orientamento prevalente secondo cui tale reato non può integrarsi mediante condotta omissiva, ma solamente tramite condotta attiva.

La vicenda

La vicenda giudiziaria da cui la pronuncia trae origine è la seguente.

In data 20.06.2011 l’Autorità Giudiziaria, accogliendo un’apposita istanza, autorizzava il ricorrente a realizzare determinate opere edificatorie sul proprio terreno: in particolare, tali opere consistevano nel posizionamento di una cancellata a proprie spese (“Visto, si autorizza il posizionamento della cancellata a spese dell’istante”).

A seguito di successiva, apposita istanza, l’Autorità Giudiziaria autorizzava il ricorrente, con provvedimento del 5.08.2011, alla demolizione di determinate opere che erano state oggetto di sequestro (“Si dispone il temporaneo dissequestro al solo fine di operare come sopra descritto. Esecuzione e controlli alla P.G.”). Si trattava in particolare di abbattere murature perimetrali di tompagnatura in laterzio forato e di posizionare il vano tecnico e alcuni sistemi di protezione come reti e recinzioni al fine di impedire ai terzi di accedere all’immobile.

L’autorizzazione lasciava libero il ricorrente quanto ai tempi e alle concrete modalità di esecuzione di tali opere, salvo specificare che i costi dovevano rimanere interamente a suo carico.

All’esito del processo il Tribunale di Bari, con sentenza del 16.03.2016, condannava il ricorrente per il reato di violazione di sigilli aggravata ex art. 349, co. 2 c.p.

La Corte d’Appello barese riformava solo parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando la condanna per il reato di violazione aggravata di sigilli. I Giudici di Appello revocavano di conseguenza l’ordine demolitorio e trasmettevano gli atti al sindaco del Comune interessato per quanto di competenza.

Il ricorrente proponeva dunque ricorso per Cassazione adducendo tre motivi.

Particolare interesse assumono i primi due.

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all’art. 349 co. 2 c.p.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di cui all’art. 349 cpv. c.p.

 

L’art. 349 c.p.: una breve analisi

Per comprendere appieno il percorso argomentativo sostenuto dai Supremi Giudici, è bene proporre qualche rapida considerazione in tema di reato di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., descrivendone le principali caratteristiche.

L’art. 349 c.p. punisce chiunque viola i sigilli, per disposizione di legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa.

Il secondo comma prevede un aumento di pena se il colpevole è chi ha in custodia la cosa.

La norma è inserita all’interno del Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale (Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione).

Ed infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento della P.A., messo in pericolo da una condotta di chi, non rispettando gli ordini imposti dall’Autorità, compia delle azioni su un bene sul quale è stato apposto un sigillo.

Più in particolare oggetto della tutela penale è il mezzo giuridico che garantisce intangibilità della res serbanda (cfr. Cass. Pen. n. 2448/1994) che l’autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione (cfr. Cass. Pen. n. 2600/2004).

In giurisprudenza si è stabilito, in assenza di una specifica definizione legislativa, che il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (come, ad esempio, fili di ferro, bollo, timbro di ceralacca, cartelli, strisce di carta…) anche simbolico, e quindi senza necessità di rendere inaccessibile o racchiudere in congegni materiali la res serbanda. Unico requisito è che l’oggetto sia idoneo a manifestare la volontà pubblica di intangibilità della cosa, al fine di assicurarne la conservazione (cfr. Cass. Pen. n. 6446/2006).

Il reato è di danno, non essendo punita la semplice messa in pericolo del bene protetto ma la sua specifica lesione.

Nella fattispecie prevista dal primo comma il reato è comune, potendo chiunque commetterlo. Il secondo comma prevede invece un’ipotesi di reato proprio, potendo essere commesso dal solo custode della cosa.

L’elemento soggettivo è dato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di violare i sigilli conoscendone l’esistenza e la natura (cfr. Cass. Pen. n. 1743/2017).

Il reato è istantaneo, ma il tentativo viene ritenuto configurabile.

Peculiarità sorgono proprio in relazione alla descrizione della condotta tipica, consistente nella violazione dei sigilli apposti, per disposizione dell’Autorità al fine di assicurare la conservazione e l’identità della cosa. Proprio sull’interpretazione da dare alla condotta, si innestano le riflessioni dei Supremi Giudici nella sentenza oggetto del presente commento.

 

Le argomentazioni della difesa

La condotta prevista dall’art. 349 c.p. consiste nella violazione dei sigilli apposti, per disposizione di legge o ordine dell’Autorità (non solo Giudiziaria, ma anche ogni altra Autorità dotata di un potere di intervento realizzato attraverso l’apposizione dei sigilli) al fine di assicurare la conservazione o la identità della cosa.

Secondo i Giudici di Appello, nel caso concreto la condotta contestata sarebbe consistita nella violazione delle autorizzazioni ottenute e nell’omessa demolizione delle opere abusive indicate nelle istanze, oltre che nell’installazione delle opere autorizzate.

Al contrario, la difesa del ricorrente evidenzia come l’intervento volto a installare una cancellata munita di sistema di apertura di sicurezza e citofono (opera per la quale era stato autorizzato) non avesse comportato la benché minima modifica di quanto sottoposto a sequestro: senza così ledere l’intangibilità della res serbanda, come vuole la ratio della norma.

Secondo il ragionamento giuridico del ricorrente l’omessa demolizione di quanto oggetto del provvedimento di sequestro non integrerebbe il reato di violazione di sigilli poiché lo stesso è necessariamente commisivo, essendo  «giuridicamente inconcepibile che un comportamento omissivo possa determinare la violazione di sigilli apposti proprio per garantire la conservazione e la immutabilità di quanto sequestrato».

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado.

Secondo la linea difensiva, infatti, i Giudici di Appello avrebbero paradossalmente ammesso da un lato che l’imputato fosse stato autorizzato ad eseguire i lavori, dall’altro che egli fosse incorso in violazione di legge consentendo agli operai di introdursi nella proprietà per eseguire i lavori. In tal modo la Corte d’Appello avrebbe scorrettamente riferito l’autorizzazione alla sola persona dell’imputato, e non a terzi operai specializzati.

 

La sentenza. Il reato ex art. 349 c.p. può configurarsi solamente in forma attiva

I Supremi Giudici dimostrano di accogliere in toto le argomentazioni del ricorrente, facendole proprie e ulteriormente specificandole.

Secondo i Giudici di Appello, l’imputato avrebbe ricevuto le autorizzazioni al solo fine di demolire alcune parti del manufatto e mettere insicurezza la costruzione. Egli, non avendo ottemperato alla demolizione e provvedendo a completare la recinzione, si sarebbe reso responsabile del reato di violazione di sigilli aggravata. Il reato si sarebbe perfezionato – secondo l’interpretazione dei giudici del gravame – nel momento in cui l’imputato aveva consentito l’ingresso agli operai nell’area sequestrata al fine di effettuare i lavori.

La Corte di Cassazione evidenzia tuttavia come l’intervento realizzato dall’imputato non abbia comportato alcuna modifica di quanto sottoposto a sequestro, ed anzi che le due istanze erano finalizzate proprio all’esecuzione di quegli interventi autorizzati ed eseguiti. Né ciò ha comportato alcuna alterazione dei luoghi.

Secondo la Corte, è vero che nella prevalente giurisprudenza l’oggetto giuridico del reato ex art. 349 c.p. è, come sopra riferito, la tutela della intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di manomissione o alteraziione (cfr. Cass. Pen. n. 6417/2007). È altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di specie l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione conseguente alla duplice istanza privava di rilevanza penale la condotta posta in essere dall’imputato, elidendo l’antigiuridicità del fatto.

La Corte precisa perciò che l’inottemperanza dell’imputato all’ordine di demolizione non può integrare il reato di violazione di sigilli, atteso che tale reato è necessariamente commisivo (potendo la relativa violazione compiersi solo mediante azione). È «inconcepibile logicamente e giuridicamente – afferma la Corte – che un comportamento omissivo possa determinare una violazione di sigilli, apposti proprio per garantire la conservazione e l’immutabilità di quanto posto sotto sequestro».

Un comportamento omissivo – afferma la Suprema Corte – mai potrebbe integrare il reato di violazione di sigilli poiché non importa alcuna modificazione naturalistica delle cose sequestrate.

Di conseguenza la Corte accoglie pienamente i rilievi del ricorrente secondo cui la semplice autorizzazione alla demolizione, disposta dall’Autorità Giudiziaria, non impone al destinatario alcun obbligo, riconoscendo solamente la mera facoltà di procedere alla demolizione.

 

La massima

In esito al descritto percorso argomentativo la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e assolve l’imputato perché il fatto non sussiste. I Supremi Giudici stabiliscono così, sviluppando ulteriormente la riflessione relativa al profilo della condotta nel reato ex art. 349 c.p., che tale delitto è integrabile unicamente mediante condotta attiva.

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Dott. Pierfrancesco Divolo

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