Una volta venuto meno il provvedimento in forza del quale i sigilli sono stati apposti, la loro eventuale violazione non integra gli estremi del reato di cui all’art. 349 c.p.

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(Annullamento parziale con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 349)

Il fatto

La Corte di appello di Messina aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, consistenti per ambedue nella violazione dei sigilli, aggravata sia dal nesso teleologico con gli altri reati contestati sia, per uno solo di essi, dai fatto di essere stata commessa dal soggetto custode del bene sigillato, e in due contravvenzioni in materia di legislazione edilizia ed antisismica e li aveva, pertanto, condannati alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa solamente in favore di uno di essi.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza di conferma emessa dalla Corte territoriale avevano interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, articolando in un unico atto, tre motivi di ricorso così formulato: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 349 c.p. essendo stata ritenuta la rilevanza penale della violazione dei sigilli sebbene il provvedimento, con il quale era stata disposta la loro collocazione, fosse stato da tempo revocato; b) con riferimento alla violazione di legge contenuta nella sentenza impugnata, violazione del principio del ne bis in idem essendo stati, ad avviso dei ricorrenti, gli imputati già giudicati per gli stessi fatti; c) e violazione degli artt. 14 e 157 c.p. in relazione alla già maturata prescrizione delle due contravvenzioni.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva come il ricorso andasse parzialmente accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava difatti come fosse fondato il primo motivo di impugnazione avente ad oggetto la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Messina nel ritenere integrato dalla condotta dei prevenuti il reato di cui all’art. 349 c.p..

Si evidenziava a tal proposito prima di tutto che la disposizione, che si assumeva essere stata lesa, prevede che incorre nella sanzione penale chiunque violi i sigilli apposti, o per disposizione di legge ovvero per ordine della Autorità, al fine di assicurare la conservazione o la identità della cosa.

Premesso ciò, gli Ermellini facevano presente come sul punto esistesse un contrasto giurisprudenziale.

Invero, secondo un primo indirizzo ermeneutico, il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., non si configura allorché la ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 marzo 2007, n. 8668) mentre, secondo un differente approdo interpretativo, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 maggio 1994, n. 6342).

Orbene, una volta messi in risalto questi due diversi filoni ermeneutici, il Supremo Consesso, nella decisione qui in commento, dichiarava di aderire a quest’ultimo in quanto ritenuto più conforme allo spirito ed alla finalità della disposizione che si assumeva essere stata violata posto che, con essa, il legislatore ha inteso tutelare non l’astratta integrità dei segni apposti onde rendere manifesta l’avvenuta sottrazione del bene sigillato alla disponibilità di chi in precedenza lo possedeva, ma, appunto, la integrità ed immodificabilità del bene rilevandosi al contempo come la tutela de qua rivesti carattere funzionale e non meramente formale deponendo in tal senso sia la stessa lettera della legge laddove, nel testo dell’art. 349 c.p. ci si riferisce ai sigilli apposti “al fine di assicurare la conservazione o la identità della cosa“, essendo in tal modo posto in luce che la violazione dei sigilli è penalmente sanzionata in quanto attraverso di essa è posta a repentaglio la conservazione o la identità di una cosa che, invece, l’ordinamento ha interesse che rimanga invariata, sia la radicata giurisprudenza della Cassazione secondo la quale – a dimostrazione del fatto che il reato si realizza non tanto attraverso la materiale rimozione dei sigilli quanto attraverso la immutatio soci – integra la violazione della disposizione sopra richiamata qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro (che, pertanto, non essendoci neppure possono essere materialmente infranti oppure concretamente violati), sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Corte di cassazione, Sezione III penale 1 ottobre 2018, n. 43169).

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour addivenivano a postulare che, laddove il provvedimento di sequestro, al cui rispetto sia stata preordinata la apposizione dei sigilli sia stato revocato, viene meno l’interesse dell’ordinamento al mantenimento dello status quo atteso che l’eventuale violazione dei sigilli diventerebbe un fatto materiale privo del requisito della offensività e, perciò, penalmente insignificante, in quanto non sussisterebbe più il bene-interesse, id est, la necessità di immutabilità dei luoghi, che la norma formalmente violata era destinata a tutelare deducendosi contestualmente come non apparisse al contrario condivisibile la tesi a suo tempo sviluppata dalla Cassazione, con la sentenza n. 5430 del 2017, citata dalla Corte messinese a sostegno della propria decisione, secondo la quale, benché il provvedimento di dissequestro determini il venir meno del vincolo sui beni sui quali era stato imposto, esso richiede pur sempre di essere eseguito mediante la rimozione dei segni esteriori del vincolo e la reimmissione dell’avente diritto alla restituzione nella disponibilità del bene la cui operazione non può provvedere direttamente, dovendo essere eseguito il provvedimento di dissequestro e restituzione dagli organi preposti alla sua esecuzione, che hanno anche il compito di individuare l’avente diritto cui materialmente restituire i beni visto che da tale profilo meramente esecutivo, che in nulla incide sulla ratio della permanenza del vincolo, ne viene fatto discendere il corollario che, fino a quando non sia eseguito il dissequestro, con la restituzione del bene all’avente diritto previa rimozione dei sigilli da parte degli organi competenti, permane il vincolo di indisponibilità materiale sul bene e con esso anche l’efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.

Una opzione ermeneutica di tal genere, invero, prosegue la Corte nel suo ragionamento decisorio, facendo, in sostanza, discendere la efficacia del provvedimento di dissequestro, e pertanto la concreta attuazione della volontà dell’ordinamento di rimuovere un vincolo su di un bene, da un adempimento meramente esecutivo la cui tempistica può dipendere da fattori del tutto contingenti quali la disponibilità materiale di chi possa andare materialmente a rimuovere il vincolo ovvero la maggiore o minore difficoltà nell’individuare il soggetto avente diritto alla restituzione del bene in questione – con la possibile derivante protrazione della privazione del bene in capo a chi lo deteneva da una parte e proroga delle responsabilità connesse, ad esempio, alla qualità di custode del bene sequestrato – in assenza di una qualsiasi causa che giustifichi la protrazione del vincolo, essendo questo stato ritenuto non più necessario dalla autorità che ha provveduto alla revoca del sequestro, rende evidente come essa sia inadeguata ove, come nel caso di specie, lo scarto temporale, fra la revoca del provvedimento a causa del quale i sigilli sono stati apposti, logicamente determinata dal venir meno della esigenza che aveva giustificato la sua adozione, e la materiale esecuzione del provvedimento, con la rimozione dei sigilli, sia non di breve durata (proprio nel caso che interessa fra l’uno e l’atro adempimento è intercorso quasi un anno), dovendosi ritenere ingiustificata per tutto questo tempo la permanenza del vincolo di indisponibilità materiale sul bene sequestrato.

La Corte di Cassazione, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, giungeva a postulare che, una volta venuto meno il provvedimento in forza del quale i sigilli erano stati apposti, la loro eventuale violazione, senza che abbia un qualche rilievo la circostanza che gli stessi siano stati materialmente rimossi da parte della Autorità competente, non sussiste una condotta tale da integrare gli estremi del reato di cui all’art. 349 c.p..

Conclusioni

La decisione in commento è assai interessante nella parte in cui chiarisce come possa essere interpretato l’art. 349 c.p..

In particolare, in tale pronuncia, dopo essere stati enunciati due distinti orientamenti nomofilattici di segno opposto secondo cui, per uno, il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., non si configura allorché la ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice, per l’altro, invece, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati, il Supremo Consesso dichiarava di aderire a quest’ultimo.

Ebbene, pur condividendosi tale scelta in quanto più aderente al bene giuridico che l’art. 349 c.p. intende tutelare, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite al fine di chiarire, una volta per tutte, quale dei due indirizzi interpretativi sia quello da doversi prendere in considerazione.

Ad ogni modo, posto che in questa sentenza, come appena visto, viene compiuta una esaustiva disamina su tale problematica giuridica, il giudizio in ordine a quanto ivi statuito non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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