Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro

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 (Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-bis)

Il fatto

La Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva condannato un’imputata alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all’art. 600 bis c.p. poiché induceva alla prostituzione una minore costringendola a prostituirsi per strada, dopo averla abbigliata e truccata all’uopo, e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell’affitto della casa dove era ospitata per poi indurla in seguito a continuare nel meretricio minacciandola, in caso contrario, di rivelare a parenti ed amici il fatto che si era prostituita e di farla bersaglio di pratiche di malocchio.

Costei, inoltre, favoriva la sua attività di meretricio fornendole abbigliamento, trucco e preservativi nonché procacciandole i clienti sfruttando al contempo la sua attività facendosi consegnare ogni sera la metà di quanto guadagnato sulla strada.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputata proponeva ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 600 bis c.p.) per la ritenuta continuazione interna tra le condotte contestate essendo stata ritenuta dalla sentenza impugnata la continuazione interna tra le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della parte offesa, minorenne mentre, per un orientamento della giurisprudenza della Cassazione, le condotte previste dalla norma (art. 600 bis, c.p.) individuano non più reati ma solo varie modalità della condotta nella commissione di un unico reato (Cassazione n. 43414/2010) posto che la norma prevede la stessa pena per ciascuna condotta (favoreggiamento, induzione o sfruttamento), la lesione unitaria del medesimo bene giuridico, la reciproca integrazione delle condotte concepite come espressione di un disvalore unitario, l’eccezionale durezza della pena nell’ipotesi di plurimi reati.

La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto, quindi, ritenere configurato un unico reato e non una pluralità di reati in concorso.

A fronte di ciò, si chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito come la la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Cassazione che individua, nelle condotte descritte dall’art. 600 bis c.p. (induzione, favoreggiamento e sfruttamento), più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento (“Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità” (Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 19539 del 24/02/2015; in modo difforme, Sez. 3, n. 43414 del 28/10/2010).

Oltre a ciò, veniva fatto presente che se la L. n. 75 del 1958 puniva chi induceva alla prostituzione una minore con pena raddoppiata (art. 4, n. 2) e chi favoreggiava e/o sfruttava la prostituzione di un soggetto (maggiore o minore, L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8), con l’introduzione dell’art. 600 bis c.p., non possono certo mettersi in discussione per il Supremo Consesso gli arresti giurisprudenziali sul concorso di reati (induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) formatisi sulla Legge del 1958 tenuto conto altresì del fatto che, da un lato, l’art. 19 della convenzione di Lanzarote (ratificata dalla L. n. 172 del 2012) chiede di configurare quale reato le condotte consistenti in reclutare, costringere o sfruttare un minore per la sua prostituzione, dall’altro, la riforma dell’art. 600 bis c.p. (con la L. 1 ottobre 2012, art. 4, comma 1, lett. g) ha individuato per i minori – tre condotte completamente autonome e distinte, con altrettanti effetti concreti (eventi): reclutamento o induzione alla prostituzione (n. 1); favoreggiamento, controllo o gestione della prostituzione (n. 2); sfruttamento della prostituzione minorile (n. 2) e, conseguentemente, ad avviso della Suprema Corte, anche nel novellato art. 600 bis c.p., nonostante la previsione in una sola norma di diverse condotte – in precedenza ben distinte nella L. n. 75 del 1958 -, si è in presenza non di un solo reato ma di più fattispecie le quali possono concorrere avendo ciascuna un’obiettività giuridica diversa e costituite da elementi materiali differenti munite di distinte condotte ed eventi per ogni fattispecie.

Veniva, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, – anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 – è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento”.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa è affermato, citandosi giurisprudenza prevalente, che le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, – anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 – è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento.

Tale sentenza, quindi, in quanto espressiva di un orientamento dominante, deve essere presa nella dovuta considerazione in tali casi fermo restando che, non essendoci tuttavia una giurisprudenza conforme in subiecta materia, sarebbe auspicabile, ad avviso dello scrivente, che sulla questione intervenissero le Sezioni Unite.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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