Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non rileva la mera condotta “post delictum”

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 131-bis)

Il fatto

Con sentenza del 15 novembre 2018 il tribunale di Alessandria condannava C. E., in concorso con V. L., alla pena, ciascuno, di euro 2000,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 lett. a), perché la prima, quale titolare della impresa individuale recante la ditta “…” e produttrice dei rifiuti, il secondo quale conducente di un autocarro, nelle predette qualità, mediante il predetto veicolo e in concorso tra loro effettuavano attività non autorizzata di raccolta e trasporto per il successivo commercio e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, adducendo i seguenti motivi: 1) violazione o erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. perché il tribunale non avrebbe proceduto, al fine di verificare l’applicabilità della fattispecie sopra indicata, ad una unitaria valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno, in funzione della individuazione dell’entità del complessivo disvalore del reato, essendosi limitato a valutare il dato quantitativo dei rifiuti trasportati; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen. atteso che, nell’escludere la predetta fattispecie, il tribunale avrebbe riconosciuto il buon comportamento dell’imputata attuato dopo il reato mediante lo smaltimento immediato dei rifiuti e la corresponsione delle relative sanzioni oltre a riconoscere l’episodicità del fatto ma, nonostante tali circostanze, l’organo giudicante avrebbe illogicamente escluso la fattispecie in esame tenuto conto altresì del fatto che era stato formulato il giudizio negativo sul solo peso dei rifiuti che, dipendendo dalla tipologia del materiale, non sarebbe stato di per sé in grado di esprimere la loro effettiva entità e consistenza così come sarebbe avvenuto nel caso di specie relativo a calcinacci di muratura e fresatura che raggiungono pesi considerevoli pur essendo di minimo ingombro e quindi di scarsa entità ai fini in esame laddove invece il volume degli stessi sarebbe stato pari a circa un metro o due metri cubi circa; si deduceva altresì la contraddittorietà della sentenza dall’avere il tribunale applicato una pena base vicina al minimo edittale come tale significativa ai fini dell’invocato giudizio di tenuità del fatto.

Approfondisci:”La portata applicativa dell’art. 131 bis c.p.”

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

La Corte di Cassazione riteneva necessario osservare in via preliminare come le Sezioni Unite  (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016) avessero chiarito come il legislatore abbia formulato una complessa elaborazione per definire l’ambito dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. avendo compiuto una graduazione qualitativa e astratta basata sull’entità e sulla natura della pena aggiungendovi un elemento d’impronta personale, pur esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento e, quindi, è stato demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza.

Oltre a ciò, è stata limitata la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc. e, pertanto, da tale connotazione dell’istituto, gli ermellini ne facevano emergere come l’esiguità del disvalore sia il frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza fermo restando come possono rinvenirsi elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente.

Tal che se ne faceva discendere, anche tenendo conto dei motivi di impugnazione, come la valutazione inerente all’entità del danno o del pericolo non sia da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto.

Ciò posto, alla luce di tali criteri ermeneutici, esaminando il primo motivo di impugnazione, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come questo risultasse fondato atteso che il Tribunale non aveva operato la complessiva valutazione del fatto richiesta dalla norma non emergendo al riguardo alcuna specifica considerazione, nel contesto della doverosa analisi complessiva, dell’intensità dell’elemento soggettivo del reato così come della condotta, considerata anche nel quadro della relativa offensività, non potendosi ridurre l’esame della stessa al mero dato ponderale dei rifiuti ove esso, in ragione della tipologia dei medesimi, in particolare ove non connotati di pericolosità e nel contempo caratterizzati da un distinto profilo volumetrico, come nel caso di specie, possa non essere di per sé esaustivo dell’impatto offensivo dell’azione.

Si rilevava al contempo come non trapelasse nemmeno una ponderazione dei vari elementi rilevanti, seppure finalizzata alla individuazione della prevalenza di uno solo di essi, dato che la valutazione addotta dal ricorrente, ad avviso della Corte, appariva essere incentrata sulla solitaria valorizzazione dell’entità dei rifiuti trasportati.

Oltre a ciò, si faceva presente come, diversamente da quanto rilevato in ricorso, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non rileva la mera condotta “post delictum” sicché l’eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non integra di per sé una lieve entità dell’offesa atteso che l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (cfr. Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017).

Pertanto, una volta dedotto che il fondamento della censura così proposta appariva essere assorbente rispetto al secondo motivo di impugnazione, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, se ne faceva discendere l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Alessandria.

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui postula che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non rileva la mera condotta “post delictum” sicché l’eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non integra di per sé una lieve entità dell’offesa atteso che l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza.

Orbene, tale criterio ermeneutico, oltre a porsi sulla stessa linea ermeneutica sostenuta dalla Cassazione in una precedente decisione, a parere di chi scrive, è coerente con lo stesso tenore testuale dell’art. 131-bis c.p. e segnatamente, al comma primo, ove è stabilito che, per verificare la sussistenza della particolare tenuità del fatto, si deve fare riferimento, per un verso, alla modalità della condotta, per altro verso, all’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, c. 1, c.p. e non il comma secondo di questo articolo vale a dire l’unico comma di questo articolo che, come è noto, si riferisce alla condotta susseguente al reato (art. 133, c. 2, n. 3, c.p.).

Va da sé dunque che, per verificare la particolare tenuità del fatto, si deve fare riferimento al momento in cui viene posta in essere la condotta criminosa e l’entità del danno prodotto per effetto di essa a nulla rilevando che il danno venga risarcito in un momento successivo.

La sentenza in oggetto, dunque, proprio perché chiarisce tale importante profilo giuridico, è sicuramente condivisibile e deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta in cui si deve appurare la sussistenza di tale causa di non punibilità.

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