Nel caso di condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale e oblabile, che sia stata condizionalmente sospesa senza esplicita richiesta dell’interessato, può sussistere l’interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 568, c. 4).

Il fatto

Il giudice monocratico del Tribunale di Cassino condannava S. G. alla pena di euro 500, 00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 94 e 95 DPR 380/01 (capo b) limitatamente all’innalzamento della quota di copertura di un immobile, dichiarando invece non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) DPR 380/01 (capo a) – per intervenuta estinzione conseguente al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria – nonché in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 94 e 95 DPR 380/01 (capo b) siccome estinta per intervenuta prescrizione con riferimento ai porticati in legno.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 157 158 159,160 161 cod. pen. anche in relazione agli artt. 36 u.c. e 45 comma 1 del DPR 380/01 nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione contestandosi in particolare l’omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ex art. 94 e 95 DPR 380/01 siccome maturata nonostante il periodo di sospensione intervenuto ex artt. 36 e 45 DPR 380/01 a seguito della avanzata richiesta di sanatoria, comunque non applicabile in relazione al reato di cui all’art. 94 95 DPR 380/01, concorrente con la contravvenzione ex art. 44 DPR 380/01 per la quale soltanto opera tale sospensione fermo restando che l’ulteriore periodo di sospensione della prescrizione, disposto con ordinanza dal 22 febbraio 2018 a seguito di rinvio richiesto dalla difesa, non sarebbe stata applicabile atteso che a quella data sarebbe stato già maturato il decorso della prescrizione; 2) vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza e/o errata applicazione dell’art. 163 cod. pen. in relazione all’art. 164 ultimo comma cod. pen. e all’art. 3 lett. a) del DPR 14 novembre 2002 n. 313 nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione essendo stato contestato, in particolare, la scelta di applicare in favore dell’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena siccome in concreto produttiva di riflessi sfavorevoli per l’imputato, prevalenti su quelli favorevoli, nonché la mancata motivazione in ordine a tale determinazione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il ricorso manifestatamente infondato.

Si osservava in via preliminare come, in tema di legislazione antisismica, i reati in contestazione, di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei Progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente, abbiano natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato è progetto ovvero non termina l’intervento edilizio ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado(cfr. Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 (dep. 14/01/2016) Rv. 266015 – 01 omissis; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015 (dep. 20/01/2016) Rv. 266224 – 01 omissis; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014 Rv. 258738 – 01 omissis) e, applicati i predetti principi al caso in esame, si rilevava come la condotta contestata non fosse risultata cessata dopo l’accertamento della stessa e prima della sentenza di condanna impugnata, con la conseguenza per cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere solo a partire dalla pubblicazione della sentenza stessa, senza che si potevano quindi rilevare i vizi denunziati, non essendosi mai prescritti i reati prima della condanna.

Precisato ciò,  con riferimento al secondo motivo, si reputava necessario premettere quanto segue in ordine alla disciplina delle iscrizioni al casellario giudiziale: il D.P.R. 14 novembre 2002, art. 3 prevede l’iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 cod. pen. e sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Posto ciò, si faceva presente che le contravvenzioni per le quali è consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 del cod. pen. sono solo quelle punite con la pena dell’ammenda e, pertanto, le contravvenzioni punite con pena alternativa ed oblabili ai sensi dell’art. 162 bis del cod. pen., vanno, argomentando “a contrario“, e per esclusione, iscritte nel casellario a prescindere dal fatto che sia stata o meno concessa la sospensione della pena.

Oltre a ciò, si metteva in risalto il fatto che se, con l’art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. cit., è disposto che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 287 del 2010, ha successivamente eliminato la preclusione rappresentata dalla sospensione della pena (“salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.”) di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta.

Tanto precisato, si osserva come le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 23.11.1965, ric. D. T. e 16.3.1994, ric. R.), in epoca anteriore alla citata decisione della Corte Costituzionale, avessero stabilito che, non potendosi risolvere la sospensione condizionale della pena in un pregiudizio del patrimonio giuridico dell’imputato, il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, può proporre impugnazione sul punto ed ha anche diritto di ottenere la revoca del “beneficio” qualora da esso possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto ovvero di un interesse rilevandosi al contempo che, alla luce della finalità del beneficio in esame, la sospensione condizionale della pena dell’ammenda concernente contravvenzioni, per le quali è ammessa l’oblazione, comportando l’iscrizione nel casellario giudiziale, si risolve in un pregiudizio per l’imputato stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento.

In tale prospettiva, si evidenziava come la Corte avesse stabilito che l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricorso (art 568 comma 4 c.p.p.) non potesse escludersi tutte le volte che il provvedimento di concessione della sospensione condizionale della pena sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa oltre a postulare che, tuttavia, tale interesse in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità «ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale cioè comprometta quelle posizioni garantite all’imputato dal legislatore, con la previsione del beneficio in esame».

Tal che se ne faceva conseguire come non potesse assumere rilevanza giuridica, nei termini sopra esposti, la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi sia perché si tratterebbe di una valutazione di opportunità del tutto soggettiva ed eventuale, sia in quanto emergerebbe la contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale e, quindi, di ravvedimento, imposta dall’art. 164 comma 1 cod. pen. per la concessione del beneficio mentre è rilevante l’interesse ad evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale.

Ciò posto, si evidenziava come tale indirizzo si fosse tradotto in numerose pronunzie che avevano evidenziato come nel caso di condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale e oblabile, che sia stata condizionalmente sospesa senza esplicita richiesta dell’interessato, l’interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio trovi fondamento nell’esigenza di evitare la lesione di un interesse giuridico atteso che l’iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa non poteva essere eliminata dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 9515 del 09/01/2001 Rv. 218332 -01 omissis; Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009 Rv. 243135 – 01 omissis; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012 Rv. 253058 – 01 omissis).

Pur tuttavia, a fronte di tale orientamento nomofilattico, si prendeva atto della sussistenza di uno di segno contrario secondo il quale va escluso l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio” e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo per cui il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., prevede attualmente l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (Sez. 3, n. 21753 del 25.2.2014, Rv 259722 e n. 39406 del 20.6.2013, Rv. 256698; Sez. 4, n. 51754, del 18.11.2014, Rv. 261579).

A fronte di tale diverso indirizzo interpretativo, gli ermellini, nella sentenza in esame, ritenevano di aderire all’altro in quanto, in ogni caso, il predetto interesse non può essere escluso solo per tale ragione atteso che, conseguendo al beneficio della pena sospesa comunque l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del medesimo può risolversi pur sempre in un pregiudizio per l’imputato stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), che comunque permane finché non siano trascorsi i dieci anni dall’esecuzione o estinzione della pena sicché la previsione della sua eliminazione a lungo termine non elide illico et immediate il pregiudizio che nel frattempo si viene a creare in capo all’imputato (cfr. Sez. 4, n. 15688 del 29/01/2015 Rv. 263136 – 01).

Appurato l’interesse all’impugnazione, la Corte di Cassazione stimava nel merito fondata la censura sulla mancanza di motivazione della concessione del beneficio in parola siccome applicato d’ufficio con indicazione nel solo dispositivo della sentenza e, dunque in assenza di alcun riferimento motivazionale, e ciò alla luce del fatto che, su un piano generale e nel quadro della suesposta necessità di evitare la concessione della sospensione condizionale della pena ogni volta in cui ciò consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa di quella conseguente alla sua applicazione, il giudice di merito ha il dovere di motivare sull’utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale rispetto al contrario interesse dell’imputato a non goderne. Si affermava pertanto come l’istituto possa trovare applicazione anche d’ufficio ma sulla base di una valutazione in concreto di utilità di detta concessione per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell’istituto (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015 Rv. 264074 – 01).

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, disponeva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine all’intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cassino mentre dichiarava inammissibile nel resto il ricorso nonché irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine alla residua ipotesi di reato.

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Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante nella parte in cui si ribadisce quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale e oblabile, che sia stata condizionalmente sospesa senza esplicita richiesta dell’interessato, l’interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio trovi fondamento nell’esigenza di evitare la lesione di un interesse giuridico.

La sussistenza dell’interesse ad impugnare la concessione di siffatto beneficio, a sua volta, non viene ritenuto configurabile sempre e comunque visto che tale interesse in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale cioè comprometta quelle posizioni garantite all’imputato dal legislatore, con la previsione del beneficio in esame.

Pur condividendosi questo approdo ermeneutico, in quanto il frutto di un ragionamento giuridico ben ponderato, proprio alla luce dell’esistenza di un orientamento nomofilattico di segno contrario, sarebbe comunque auspicabile che su tale questione intervengano le Sezioni Unite al fine di dare certezza giuridica in ordine a tale problematica giuridica.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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