Non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

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Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 4 ottobre 2018 ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei confronti di R. I. per il reato ex art. 44 lett. b) del d.P.R. 380/2001 deducendo il vizio di violazione di legge avendo il giudice omesso di disporre l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, non trattandosi di opere «sistemate» dal punto di vista amministrativo ed essendo irrilevante un eventuale accordo sull’ordine di demolizione.

Tal che il ricorrente aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omissione relativa all’ordine di demolizione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Gli ermellini osservavano prima di tutto come, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile «solo» per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza evidenziandosi al contempo che, come emerge anche dalla relazione sullo schema di disegno di legge, la riduzione dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. ha avuto l’esplicita finalità di ridurre i tempi ed i costi organizzativi di ricorsi il cui esito era, nella gran parte dei casi, di inammissibilità stante il fatto che il fine della riforma è stato quello di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e di accelerare la formazione del giudicato.

Da ciò se ne faceva conseguire la formulazione del seguente principio di diritto: “a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che limita la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo, esclusivamente, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.

Si evidenziava a tal riguardo, una volta fatto presente che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa obbligatoria accessoria ed a contenuto predeterminato (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016), che l’omessa applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba essere emendato con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento e non dal giudice dell’esecuzione che non ha una competenza specifica in materia.

Si sottolineava oltre tutto come tale tesi ermeneutica fosse già stata affermata da Cass. Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014 e da Cass. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016 per cui l’omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell’esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

Orbene, la Corte, in questa pronuncia, riteneva di dover ribadire siffatta tesi sia per le limitazioni alla proponibilità del ricorso per cassazione, sia perché la mancata statuizione dell’ordine di demolizione si risolve nell’omissione di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato e non determina nullità, non attiene a una componente essenziale dell’atto.

Tal che, in virtù di siffatte considerazioni, come visto anche prima, il Supremo Consesso addiveniva a dichiarare inammissibile il ricorso proposto.

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Conclusioni

La sentenza in oggetto si appalesa interessante in quanto in essa si chiarisce che, se non è ammissibile  il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per colmare questa omissione, è pur sempre possibile chiedere al giudice, che ha pronunciato la sentenza di c.d. patteggiamento, di intervenire per emendare questo errore tramite la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 c.p.p..

Tale sentenza, di conseguenza, non può non essere presa nella dovuta considerazione laddove si verifichi una situazione processuale analoga a quella affrontata in questo caso.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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