Corte di Cassazione – III sez. pen. – sentenza n. 11570 del 07-04-2020

Redazione 14/04/20
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La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si rende evidente in cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato.
Invero, in questa pronuncia, a tal proposito è stato postulato quanto segue: 1) l’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; 2) l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati; 3) la condotta di partecipazione associativa si distingue da quella del concorrente ex art. 110 c.p., perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del pactum sceleris con riferimento alla consorteria criminale e della affectio societatis in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione vietata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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