In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena?

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

Il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena dal medesimo richiesta in ordine al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, per aver omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte per l’anno 2014 realizzando un’evasione d’imposta pari a Euro 121.999,00.

I motivi addotti nel ricorso nell’appello (e trasmessa alla Cassazione a norma dell’art. 568, c. 5, c.p.p.)

Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina lamentando l’omessa confisca del profitto del reato o di beni o valori a questo equivalenti che costituisce la pronuncia accessoria e a contenuto predeterminato – allegava l’impugnante – che va disposta anche nel caso di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Il giudice d’appello, a sua volta, rilevando cha la sentenza di applicazione pena è ricorribile solo per cassazione, trasmetteva l’impugnazione alla Cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

La Corte di Cassazione osservava prima di tutto come correttamente il giudice d’appello impropriamente adito avesse trasmesso l’impugnazione a questa Corte a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, posto che il procuratore generale impugnante, nell’investire la Corte d’appello, pur richiamando correttamente il disposto di cui all’art. 579 c.p.p., comma 3, aveva erroneamente ritenuto che quel giudice fosse funzionalmente competente a conoscere il gravame relativo alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta con la sentenza di condanna di primo grado senza però considerare che la pronuncia impugnata è invece una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. la quale è appellabile soltanto in caso di dissenso del pubblico ministero, a norma dell’art. 448 c.p.p., comma 2, situazione che nel caso di specie, ad avviso del Supremo Consesso, non ricorreva giusta la chiara attestazione contenuta in sentenza circa il consenso prestato dall’organo requirente.

Tal che se ne faceva conseguire come l’unico rimedio consentito avverso la pronuncia, dunque, fosse il ricorso per cassazione a norma dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

Premesso ciò, gli Ermellini evidenziavano come l’impugnazione potesse essere ritenuta quale ricorso per cassazione poiché il procuratore generale impugnante, lamentando l’omissione di una statuizione di confisca obbligatoria, che è espressamente prevista anche in caso di patteggiamento, deduceva una violazione di legge penale riconducibile al motivo di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non preclusa neppure dalla limitativa previsione oggi contenuta nell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, dato che la Suprema Corte ha già affermato il principio – peraltro consolidato – secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del predetto decreto (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ed applicabile nel caso di specie ratione temporis) e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter c.p. richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, abrogata dal citato D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 14 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016).

Con riguardo all’identica previsione risultante dal combinato disposto della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p., si faceva presente in particolar modo come fosse stato affermato che l’obbligatorietà della confisca discende “sia dal dato testuale della norma, ove si prevede (…) che la confisca sia “sempre ordinata”, sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata nè alla colpevolezza dell’autore del reato, nè alla gravità della condotta” (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013) fermo restando che la citata decisione aggiunge che la confisca per equivalente, operante, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011) tenuto conto altresì del fatto come non sia necessario, per l’assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 44445/2013).

Oltre a ciò, la doglianza proposta era stimata altresì ammissibile anche a seguito della “novella” attuata con L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, che ha introdotto l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, a norma del quale contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Scrutinando vicende analoghe a quella di specie, la Corte di Cassazione, difatti, ha già ritenuto che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448 c.p.p., comma 2-bis, volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019) e, trattandosi di questione che non aveva formato oggetto di accordo tra le parti, quest’orientamento trova conferma in una recente pronuncia adottata dal Supremo Consesso nella sua più autorevole composizione (S.U., sent. 26/09/2019).

Venendo al merito, infine, osservava il Collegio come il ricorso fosse indubbiamente anche fondato dato che il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario – peraltro consumato, come detto, in data successiva all’introduzione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis – aveva omesso, senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca (diretta o per equivalente) relativamente al profitto dello stesso da individuarsi, salvo il caso di pagamenti (anche solo parziali), in importo commisurato all’imposta evasa a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, vale a dire, si legge imputazione, in Euro 121.999,00.

La sentenza impugnata veniva pertanto in parte qua annullata con rinvio al Tribunale di Messina affinché provvedesse in applicazione dei citati principi di diritto.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto fornisce una chiara risposta al quesito se, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena.

La Cassazione, difatti, avvalendosi di precedenti conformi, ha affermato in tale pronuncia che la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del predetto decreto (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ed applicabile nel caso di specie ratione temporis) e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter c.p. richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, abrogata dal citato D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 14 rilevando al contempo, per quanto attiene alla confisca per equivalente, che essa può essere disposta in questo caso anche qualora non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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