L’omessa comunicazione all’altro genitore dell’avvenuto concepimento di un figlio è fonte di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora sia provata la lesione del diritto di affermare la propria identità genitoriale.

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Con la sentenza emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 16.05.2019, depositata in data 05.05.2020, n. 8459 è stato affermato il principio secondo cui l’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento all’altro genitore da parte della madre consapevole della paternità, nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma giuridica, può configurare una forma di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto condotta suscettibile di arrecare un pregiudizio qualificabile nei termini di danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.

Normativa di riferimento: Art. 2043 c.c.

Il fatto.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 8459 del 2020 trae origine dal provvedimento di secondo grado con il quale la Corte d’Appello, a conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure, accoglieva la domanda di accertamento dello status di figlio naturale, giudizio, in parte svolto dal successore universale del convenuto, deceduto durante la celebrazione del procedimento.

Veniva invece rigettata la domanda formulata in via riconvenzionale dal subentrato erede di condanna della parte attrice al risarcimento del danno nei confronti del defunto convenuto, conseguente al doloso occultamento della procreazione con ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione.

A tal proposito, la Corte d’Appello, riprendendo le considerazioni già svolte nel giudizio di primo grado, evidenziava come la lamentata lesione del diritto alla genitorialità fosse del tutto incompatibile con il comportamento processuale tenuto dal defunto convenuto, il quale ha sempre negato di aver avuto dei rapporti intimi con la madre del figlio naturale, respingendo qualsiasi possibilità di una sua paternità rispetto al figlio avuto dalla donna.

Inoltre, essendo la paventata lesione del diritto alla genitorialità riconducibile all’alveo della responsabilità extracontrattuale, la Corte d’Appello evidenziava la carenza di supporto allegatorio e la mancanza di prove in merito all’elevata probabilità di esistenza dell’occasione perduta di poter esercitare il proprio ruolo genitoriale da parte del padre.

 

I motivi del ricorso in Cassazione.

Dato l’esito del giudizio di secondo grado, il successore universale del defunto convenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 2043 c.c., a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno formulata “jure hereditatis”, conseguente all’asserita perdita di chance dovuta all’impossibilità di svolgere il ruolo genitoriale ad opera del padre.

A detta del ricorrente, essendo la domanda riconvenzionale fondata sull’illecito occultamento della esistenza di un figlio, condotta da imputarsi in concorso tanto al figlio naturale quanto alla di lui madre, entrambi sarebbero responsabili di aver pregiudicato il diritto alla genitorialità del padre naturale impedendogli di instaurare un rapporto educativo ed affettivo con la prole.

Nello specifico, la critica del ricorrente si articolava su tre punti principali.

In primis, il ricorrente evidenziava l’inesistenza di preclusioni di legge nei confronti di colui che si oppone alla dichiarazione giudiziale di paternità a proporre in via riconvenzionale, qualora la paternità fosse accertata, la domanda risarcitoria per la lesione del diritto alla genitorialità, tanto più che il convenuto defunto, considerato il lasso di tempo trascorso, legittimamente poteva non ricordare di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con la madre del figlio naturale.

In secondo luogo, deduceva la prova implicita della condotta dolosa o colposa della madre e del figlio naturale, consistita nella mancata comunicazione al padre dell’avvenuto concepimento, dalla circostanza per cui la donna aveva rinunciato all’assunzione dei mezzi di prova volti all’accertamento dell’avvenuta comunicazione della notizia. Il ricorrente riteneva pertanto raggiunta la prova dall’assenza di comunicazione della notizia a beneficio del defunto padre, il quale aveva sempre negato di aver ricevuto informazioni a tal proposito.

Infine, il ricorrente riconduceva la violazione del diritto del defunto padre a conoscere della nascita del figlio naturale al diritto tutelato ai sensi dell’art. 29 Cost., norma che, nella tutela dei rapporti, riconosce implicitamente anche il bisogno di ciascun genitore di sviluppare la propria personalità attraverso il rapporto parentale con i propri figli, ragion per cui la prova del danno non patrimoniale va dedotta in via prognostica.

 

 

La pronuncia della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il predetto motivo di ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.

La riflessione del Supremo Collegio ha inizio con un’analisi relativa ad alcuni aspetti peculiari della condotta illecita prospettata, la quale è da ricondurre all’illecito extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.

Innanzitutto, la Suprema Corte evidenzia l’irrilevanza dei doveri esistenti tra i coniugi di cui all’art. 143 co. 2 c.c. o tra i conviventi “more uxorio” di cui all’art. 1 co. 36 e ss. Legge n. 76 del 2016, doveri che trovano fondamento nella relazione interpersonale da cui scaturiscono obblighi di rispetto reciproco e affidamento nella realizzazione di obbiettivi comuni, risposti da ciascuno dei conviventi nell’altro.

Allo stesso modo, risultano irrilevanti gli obblighi derivanti dall’assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio ai sensi dell’art. 147 c.c. o legalmente riconosciuto ai sensi degli artt. 316 e 316 bis c.c., atteso che dalla ricostruzione del fatto si evince che tra i genitori vi fu un unico incontro senza che seguisse né una convivenza di fatto né una relazione sentimentale. Quest’ultima constatazione trova conferma nella circostanza per cui la madre, poco dopo la nascita del figlio, si sposò con un altro uomo ed ebbe altri figli, ambito famigliare in cui è cresciuto il figlio del convenuto.

La situazione in oggetto diverge pertanto nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge omette volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l’altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico.

Nel caso in esame, la condotta omissiva della donna in stato di gravidanza non rientra quindi nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti. Allo stesso modo non si ravvisa una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori, considerato che la presente trattazione è volta ad accertare, non un’eventuale lesione dei diritti del minore, ma bensì la presenza di un danno ascrivibile in capo al genitore per non aver avuto notizia della propria paternità.

Occorre pertanto analizzare la presunta “esigenza” di conoscere da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento della notizia che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli l’esercizio del diritto-dovere di riconoscimento del figlio naturale e l’assunzione della responsabilità genitoriale da esso derivante.

In linea teorica, si potrebbe qualificare come illecita la condotta omissiva della donna, in quanto lesiva del “diritto all’autodeterminazione” del padre naturale, tenuto conto che l’atto di riconoscimento è da qualificarsi in termini di esercizio dell’autonomia privata ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà individuale del soggetto che la compie.

A ben vedere però, tale ricostruzione si pone in contrasto con l’interpretazione della disciplina sulla filiazione di cui agli artt. 2 e 30 Cost. fornita dalla Suprema Corte, la quale ha anticipato, fin dal momento della nascita, l’insorgenza dei doveri genitoriali e dei diritti del minore in quanto ricollegati non all’effetto giuridico dell’istituzione della relazione parentale ma al mero fatto giuridico della procreazione1.

Ne consegue che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo costituito dal diritto a riconoscere lo status di figlio altro non è che una mera manifestazione formale “confermativa” di una preesistente situazione giuridica da cui deriva “il dovere” di riconoscimento del figlio naturale ovvero una condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore.

La violazione di tale diritto può dare luogo ad una autonoma fattispecie di illecito civile, non necessariamente “endofamiliare”, in difetto di costituzione di un nucleo famigliare e di convivenza tra i genitori naturali, generatore di conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali azionabili in via risarcitoria dal figlio o dal suo rappresentante legale, durante la minore età2.

La posizione giuridica che trova riconoscimento in capo al genitore naturale e che deve essere tenuta distinta rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale è il “diritto all’identità personale”.

Il diritto all’identità personale si ricava dal combinato disposto degli artt. 2 e 30 co. 4 Cost., considerato che l’esplicazione della personalità dell’essere umano nelle formazioni sociali in cui opera si manifesta anche attraverso il rapporto di filiazione, sia per quanto concerne la trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia per quanto concerne la scelta volontariamente assunta dal genitore di occuparsi della crescita del minore fin dal momento della nascita nonché di instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata, aspirazione che incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore e, superata la maggiore età, della sua previa autorizzazione.

Pertanto, l’omessa informazione dell’avvenuto concepimento da parte della donna consapevole della paternità, anche in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta, può costituire una condotta antigiuridica, qualora non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”, e che integra, nel ricorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.

Nel caso di specie però, la questione del danno risarcibile non viene posta in riferimento alla lesione del diritto alla identità genitoriale, trattandosi di un interesse che peraltro viene soddisfatto con l’accoglimento della domanda oggetto dell’azione di dichiarazione di paternità e costantemente deluso nel corso di tutto il procedimento sia dal convenuto sia dal suo successore universale, ma viene ricondotta all’effetto pregiudizievole conseguente al ritardato accertamento dello status di figlio, il quale ha comportato per il convenuto l’impossibilità di godere della relazione affettiva e di esercitare i compiti genitoriali nei confronti del figlio.

Ne consegue che, in relazione agli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale (condotta illecita, ingiusta lesione di interessi meritevoli di tutela, nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento lesivo, derivazione da detto evento delle conseguenze pregiudizievoli), deve essere verificata la legittimità della pronuncia resa dalla Corte d’Appello, tenuto conto che, per un verso, è stato ritenuto improduttivo di danno-conseguenza il comportamento omissivo della donna e del figlio, considerata anche la resistenza opposta dal convenuto all’accertamento del rapporto di filiazione e, per altro verso, in via pregiudiziale, della ritenuta carenza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa in quanto non supportata dalla deduzione di elementi specifici.

La Corte d’Appello evidenziava inoltre l’assenza di allegazione di circostanze concrete e di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza od elevata probabilità l’occasione perduta.

Trattasi pertanto di verificare se è riscontrabile in capo alla moglie una responsabilità civile da perdita di chance, a fronte dell’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento, ipotesi di danno che si configura in termini di danno-lesione consistente nella privazione della possibilità di accedere in tutto o in parte ad un risultato auspicato.

Quanto all’elemento soggettivo della condotta tenuta dalla madre al tempo del concepimento, il convenuto non ha fornito alcun elemento di prova in merito a circostanze di fatto idonee a qualificare come riprovevole il comportamento della donna, in quanto nulla è stato dedotto relativamente all’insorgenza e alla durata del rapporto sentimentale intercorso tra i due, alle ragioni dell’allontanamento e alla presenza o meno di successivi contatti.

Allo stesso modo non è stato chiarito se nel momento di scoperta dell’avvenuto concepimento, la donna fosse certa o dubitasse della paternità del nascituro e se avesse intrattenuto, nel periodo del concepimento, delle relazioni con altri uomini.

Infine, non vi è alcuna prova circa il tempo in cui il figlio ha appreso di non essere il figlio naturale dell’uomo che l’ha cresciuto.

Considerate le incertezze e le lacune allegatorie constatabili nella descrizione dei fatti, la mera asserzione del convenuto di aver dovuto rinunciare a godere della relazione con il figlio, a causa del comportamento illecito della madre, si risolve tautologicamente nel mero vanto del diritto al risarcimento del danno che fonda la condizione di ammissibilità dell’azione ma non assolve alla prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Considerate le lacune probatorie sopra evidenziate, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per tracciare delle linee guida in materia di configurabilità di un danno derivante da perdita di chance a fronte della mancata possibilità di instaurare e sviluppare il rapporto genitoriale, inquadrabile nello schema di cui all’art. 2043 c.c.

La Suprema Corte, in primo luogo, afferma che la mera allegazione della violazione di un interesse di rilievo costituzionale non si traduce per ciò solo nel diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, atteso che, al di fuori dei casi in cui l’illecito civile integri una fattispecie di reato oppure sussista un’espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto in presenza di tre condizioni:

  1. a) L’interesse leso deve avere rilievo costituzione, essendo irrilevante il mero pregiudizio Diversamente, si giungerebbe ad un’abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., tenuto conto che qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, ovvero di coinvolgere interessi della persona, sarebbe di per sé risarcibile;
  2. b) La lesione dell’interesse deve essere grave ovvero l’offesa deve superare la soglia minima di tollerabilità, tenuto conto che il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza con gli altri;
  3. c) Il danno non deve essere futile ovvero non può consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Ne consegue che il soggetto leso è chiamato in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”3.

A tal proposito, la Suprema Corte con la sentenza della Sezione III, n. 26822 del 2017, ha già avuto modo di affermare che “ove sia dedotta una perdita di chance, la prova della “possibilità” perduta non può che essere posta a carico dell’attore, identificandosi con la prova stessa del danno; tale prova, concernendo una circostanza costitutiva della pretesa, precede e prescinde dal tema della distribuzione dell’onere della prova sul nesso di causa, questione che « assume specifica rilevanza quando si tratti di stabilire a carico di quale parte debba porsi il dubbio residuato dall’istruttoria, nel senso che l’incertezza non potrà che ricadere in danno della parte onerata della prova”.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il riferimento all’art. 2043 c.c. sia ricondotto ad un’errata valutazione della Corte d’Appello in ordine alla sussistenza di elementi istruttori dimostrativi del danno risarcibile e dunque debba intendersi come censura per “errore di fatto” ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il motivo del ricorso risulta inammissibile in quanto difetta del tutto l’indicazione del fatto storico decisivo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare e che, se correttamente esaminato, avrebbe determinato una differente soluzione della controversia.

A tal proposito va ancora osservato che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova originariamente richiesti a tal fine, non raggiunge i requisiti minimi di sindacabilità, tenuto conto che nel ricorso non vi è alcuna indicazione dei fatti oggetto delle richieste probatorie implicitamente ritenute irrilevanti dalla Corte territoriale, ragion per cui la Corte di Cassazione ritiene di non essere in grado di verificare se ed in che modo tali fatti rivestissero il carattere della decisività richiesto dalla norma processuale.

La Suprema Corte specifica infine che il Giudice di merito non soltanto ha rilevato la mancata allegazione di indizi idonei a consentire il riconoscimento di un’effettiva perdita di chance, non essendo emersi dall’istruttoria elementi tali da presumere la ricerca e l’intenzione del padre di realizzare l’aspirazione alla genitorialità, ma ha ritenuto fondamentale la mancata allegazione dei comportamenti tenuti dal padre nel tempo immediatamente successivo al rapporto avuto con la madre del figlio naturale.

A questo proposito assumono particolare rilievo i precedenti giurisprudenziali che onerano il soggetto, qualora effettivamente interessato alla propria genitorialità, ad attivarsi per conoscere dal partner le possibili evoluzioni dell’atto sessuale4.

 

Considerazioni finali.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8459 del 2020, parallelamente al diritto all’identità genitoriale, ha tracciato i confini entro i quali è possibile individuare una responsabilità extracontrattuale nella condotta della madre che, dopo aver scoperto l’avvenuto concepimento, senza che vi sia un pregiudizio rinvenibile per il minore nella comunicazione, ometta di riferire la notizia al padre, determinando in capo a quest’ultimo una lesione del diritto alla genitorialità.

La Corte di Cassazione ha ricondotto tale forma di responsabilità extracontrattuale al paradigma della responsabilità da perdita di chance con lo scopo di fornire un ristoro nei confronti del genitore naturale che viene privato dell’ispirazione alla genitorialità e alla conseguente facoltà di instaurare con il figlio un rapporto affettivo.

In ossequio al paradigma normativo di cui all’art. 2043 c.c., grava sul genitore che ritiene di aver subito una lesione del diritto alla genitorialità, costituzionalmente riconosciuto, la prova del danno subito non essendo sufficiente la mera allegazione dello stesso.

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Avv. Maria Laura Pesando

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