Delitto di indebita compensazione configurabile solo per imposte sui redditi e IVA

Scarica PDF Stampa

Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l’omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali.

Decisione: Sentenza n. 38042/2019 Cassazione Penale – Sezione 1

Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l’omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali.

Il riferimento all’art. 17 d. Igs. n. 241 del 1997 è in virtù della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l’indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l’omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già inadempimenti di altro genere dei quali l’intero testo normativo non si occupa.

Osservazioni

Con ordinanza il Tribunale provvedeva – a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione – in ordine alle richieste di riesame proposte avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della confisca di numerosi beni.I Giudici del riesame annullavano il sequestro o ne riducevano l’importo avuto riguardo alle contestazioni del delitto previsto dall’art. 10-quater d. Igs n. 74 del 2000 e, per il resto, confermavano per l’intero la misura reale relativamente agli altri addebiti.

Il Procuratore della repubblica proponeva ricorso in Cassazione relativamente alla decisione di annullamento del sequestro perché «non avrebbero potuto ritenersi punibili ex art. 10- quater d. Igs. n. 74 del 2000 le sole indebite compensazioni relative ai soli debiti fiscali, con la conseguente esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali», argomentando che «il titolo della legge non sia vincolante per l’interprete e sia piuttosto necessario considerare il richiamo dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 per comprendere come le “somme dovute”, oggetto dell’indebita compensazione di cui trattasi, possano essere tutte quelle di cui all’apposito “Modello F24”, senza che quindi siano operabili distinzioni fra i debiti fiscali e quelli di diversa natura».

In sostanza, si opponeva a una lettura tesa a «valorizzare la collocazione del reato in un testo di legge che, secondo il titolo, dovrebbe disciplinare i soli reati in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto», lettura più volte disattesa dalla giurisprudenza di legittimità: le relative pronunzie, dopo avere premesso che il titolo della legge non può vincolare l’interprete, osservano che la norma fa chiaro riferimento, tramite il richiamo dell’art. 17 d. Igs. n. 241 del 1997, a tutte le ipotesi di compensazione – tributarie e non – ivi contemplate e altrettanto indistintamente alle “somme dovute”.

Ma il Collegio, che ha dapprima richiamato precedenti decisioni della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, non condivide questa tesi.

Dopo averne ripercorso l’iter degli orientamenti, il Collegio ha ritenuto di condividere l’impostazione della decisione impugnata, e cioè che «si ha un indistinto riferimento all’art. 17 d. Igs. n. 241 del 1997 in virtù della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l’indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l’omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l’intero testo normativo non si occupa».

Volume consigliato


Giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 8689/2018
  2. Cass. 15236/2015
  3. Cass. 42462/2010
  4. Cass. 35968/2009
  5. Corte Cost. 35/2018

Sentenza collegata

74568-1.pdf 444kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento