Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza n. 29329 del 13-11-2019

Redazione 28/11/19
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Secondo la Corte di Cassazione una soluzione analoga va data anche per quanto concerne i rapporti tra locatore e conduttore, in considerazione del fatto che i documenti giustificativi si trovano nella disponibilità dell’amministratore e non del locatore e che, inoltre, non è configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore. Pertanto, il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell’amministratore, approvati dai condomini, spettando al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi o chiedendone l’esibizione entro due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.

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