Quando l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento

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Il fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 (capo 4), dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 116 C.d.S. perché depenalizzato e rideterminava la pena inflitta a C.G. per i residui reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, il quale: 1) eccepiva la nullità della pronuncia di secondo grado avendo la Corte d’appello dichiarato l’assenza dell’imputato nonostante lo stesso fosse impossibilitato a comparire perché degente in ospedale; 2) eccepiva la nullità della sentenza di secondo grado per il mancato rinvio dell’udienza stante l’impedimento del difensore impegnato presso il Tribunale di Salerno in altra udienza non rinviabile e non potendo questi nominare sostituti processuali; 3) censurava la sentenza impugnata per la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato avuto riguardo ai primi due motivi proposti anche se solo con riguardo al secondo veniva ravvisato un concreto interesse del ricorrente.

In ordine al primo motivo, veniva osservato che, a prescindere dalla considerazione, erronea, della Corte di merito circa la mancanza di prova della impossibilità assoluta a comparire dell’imputato, quando questi, in realtà, aveva documentato il suo ricovero e la sua degenza in ospedale senza che a ciò dovesse aggiungersi anche la specificazione del tipo di patologia da cui risultava affetto, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’impedimento assoluto a comparire la certificazione del suo permanente ricovero osservandosi al contempo come la Corte d’appello, all’udienza del 10/10/2018, avesse disposto un mero rinvio (al 24/10/2018) senza svolgere alcuna attività processuale incidente sul diritto di difesa sicché, rispetto a tale motivo, ad avviso del Supremo Consesso, non era ravvisabile alcun interesse del ricorrente a dolersi della decisione assunta.

Ciò posto, veniva invece reputato fondato il secondo motivo di ricorso che concerneva il mancato rinvio dell’udienza (del 24/10/2018) dovuto al concomitante impegno professionale del difensore presso il Tribunale di Salerno posto che, in questo caso, il Presidente, con provvedimento fuori udienza, rigettava la richiesta non essendo stata specificata l’impossibilità del difensore di farsi sostituire a Torino ed il Collegio, all’udienza del 24/10/2018, reiterava il rigetto della rinnovata istanza.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, la decisione della Corte d’appello era errata avuto riguardo al contenuto dell’istanza difensiva posto che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909/2014, (dep. 02/02/2015); Sez. 3, n. 19458/2014; Sez. 6, n. 20130/2015,).

Orbene, nel caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come il difensore, nel formulare l’istanza, si fosse attenuto a tali parametri, senza che si potesse opinare l’esistenza di un arbitrio da parte dello stesso in ordine al procedimento da privilegiare ovvero un intento dilatorio dello stesso posto che egli immediatamente aveva indicato anche le ulteriori e ravvicinate date nelle quali poter presenziare.

Egli dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, secondo la Cassazione, aveva adempiuto al proprio onere probatorio dando giustificazione della mancata nomina di un sostituto presso il Tribunale di Salerno (dove era essenziale presenziare per la centralità dell’istruttoria in corso) ed a Torino ove l’imputato aveva conferito all’avvocato fiduciario la qualità di procuratore speciale ex art. 589 c.p.p. ai fini della proposizione del concordato ex art. 599 bis c.p.p.; in altre parole, secondo i giudici di piazza Cavour, l’istante aveva esplicitato le ragioni di detta impossibilità che a loro volta possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. mentre, invece, il giudicante non le aveva apprezzate limitandosi a rigettare l’istanza.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante non solo perché si allinea lungo il solco di pregresso e constante orientamento nomofilattico secondo il quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, ma pure perché chiarisce quando tale onere probatorio può ritenersi validamente adempiuto.

Nella fattispecie in esame, il difensore, difatti, non solo aveva fornito ampia giustificazione in ordine alla mancata nomina di un sostituto, ma aveva altresì dato piena contezza delle ragioni di detta impossibilità.

Non solo.

In tale decisione, viene oltre tutto esplicitato che le ragioni di siffatta impossibilità possono a loro che a loro volta variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. e dunque anche il verificarsi di una di queste situazioni può essere validamente richiamata ove il legale debba proporre una istanza di rinvio per un suo legittimo impedimento.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tutte queste tematiche giuridiche/fattuali, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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