Corte di Cassazione – II sez. pen. – sentenza n. 6380 del 18-02-2020

Redazione 26/02/20
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La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando rileva l’“ultima riscossione” prevista dall’art. 644-ter c.p..
Come è noto, difatti, l’art. 644-ter c.p. dispone che la “prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”.
Ebbene, in questa pronuncia, gli Ermellini affermano, avvalendosi di un precedente e conforme orientamento nomofilattico, che per riscossione ai sensi dell’art. 644 ter c.p. va inteso o il momento del pagamento da parte del debitore di parte o tutto del capitale o degli interessi usurari o la rinnovazione dei titoli ovvero la realizzazione del credito in sede esecutiva ma non anche la semplice proposizione di richieste informali o meno all’indirizzo del debitore posto che ricorre la “riscossione” ai sensi dell’art. 644 ter c.p. tutte le volte in cui la percezione di somme o altre utilità, da parte dell’autore del reato, in dipendenza del rapporto usurario, è comunque la conseguenza di opportunità volontariamente offertegli dalla vittima anche quando, in concreto, nel momento finale della realizzazione dell’interesse dell’usuraio, manchi la collaborazione dell’usurato.

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