Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudice

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In tema di truffa, pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell’induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d’interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti d’interessi tra le parti.

(Annullamento senza rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 640)

Sentenza n. 55430/2018: il caso

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 7/2/2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 21/9/2016, nei confronti di D. S. T. e D. S. M. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati, con unico atto d’impugnazione, deducendo: a) con il primo motivo di ricorso violazione della legge penale, in relazione all’art. 640 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, aveva ritenuto configurabile il contestato delitto di tentata truffa aggravata in ipotesi pacificamente riconducibile alla figura della c.d. truffa processuale, risultando l’induzione in errore dei magistrati che avevano emesso i decreti ingiuntivi in favore degli imputati; b) con il secondo motivo di ricorso violazione della legge penale in riferimento agli artt. 124 e 640 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’omessa pronuncia d’improcedibilità dell’azione penale, per tardività della querela; c) con il terzo motivo di ricorso violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. e agli artt. 56 e 640 c.p. perché la Corte d’appello aveva erroneamente rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale, essendo pacifico dagli atti che le condotte contestate erano state commesse in Capaccio, a nulla rilevando l’emissione dei decreti ingiunti in T.; d) con il quarto motivo di ricorso vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per avere la sentenza affermato la responsabilità degli imputati fondando la decisione sulle affermazioni delle persone offese senza valutarne l’attendibilità così come si reputava altresì erronea la pronuncia di assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in relazione agli addebiti ex art. 486 cod. pen. sussistendo in atti la prova evidente dell’insussistenza dei fatti contestati; e) con il quinto motivo di ricorso si violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 133, 56 e 640 cod. pen., a proposito del trattamento sanzionatorio poichè la Corte d’appello aveva immotivatamente rigettato la richiesta di riduzione della pena, senza peraltro tener conto della diminuzione prevista per l’ipotesi tentata; f) con il sesto motivo di ricorso violazione della legge penale, in relazione agli artt. 530, 538 e 574 cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’omessa revoca delle statuizioni civili e alla determinazione della misura del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili; g) con il settimo motivo di ricorso violazione della legge penale, in relazione all’art. 540 cod. proc. pen. per avere la corte confermato la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili senza adeguata motivazione e, in relazione a tale ultimo profilo, la difesa formulava richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna pronunciata in favore delle parti civili ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen., in ragione dell’entità del risarcimento riconosciuto e della pendenza delle azioni esecutive già in atto che avrebbero potuto recare grave danno agli imputati.

Dal canto loro, la difesa delle parti civili depositava memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione reputava fondato il primo motivo di ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava in via preliminare che, quanto all’ammissibilità del motivo di ricorso, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione, pur non avendo formato oggetto di devoluzione al giudice d’appello, costituisse questione che può essere rilevata d’ufficio dalla corte di legittimità, alla stregua del disposto dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen..

Precisato ciò, gli ermellini facevano presente che, secondo una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa, pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell’induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d’interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti d’interessi tra le parti.

Orbene, la Cassazione stimava come questo principio di diritto dovesse trovare applicazione in fattispecie del tutto analoghe a quelle oggetto del presente ricorso avendo in più occasioni statuito la giurisprudenza di legittimità che «la condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all’emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest’ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale» (Sez. 2, n. 52730 del 09/12/2014, omissis, Rv. 263993; nello stesso senso Sez. 2, n. 39314 del 09/07/2009, omissis, Rv. 245291 nonché più di recente Sez. 2, n. 14533 del 27/2/2018, omissis, non massimata).

I giudici di Piazza Cavour osservavano però al contempo di non ignorare il contenuto della pronuncia delle Sezioni unite, richiamata nella requisitoria del Procuratore generale, che aveva affermato il principio di diritto, affermato nella pronuncia emessa dalle Sez. Unite, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251499, secondo cui, da un lato, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa, dall’altro, che lo stesso atto dispositivo “non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno”, da un altro lato ancora, che “non può per conseguenza in linea teorica escludersi che tale atto volontario consista nella dazione di denaro effettuata nella erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge”, ma costoro rilevavano tuttavia che detto principio, affermato senza che fosse sorto alcun contrasto in ordine al cennato orientamento di cui si è detto in precedenza, era stato enunciato in riferimento al giudizio sottoposto all’esame delle Sezioni unite, che si caratterizzava per la particolarità che, oltre ad essere imputati, i sottoposti a quel giudizio erano un esercente la professione legale e un altro magistrato, nella qualità di Giudice dell’esecuzione, per avere il primo dato luogo a una fittizia proliferazione dei crediti dei propri assistiti conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di crediti di lavoro, cedendoli anche a terzi soggetti, promuovendo distinte procedure esecutive nei confronti di terzi debitori, omettendo di verificare il magistrato la legittimazione degli istanti e la mancata riunione delle procedure, da ciò conseguendo l’emanazione di trentacinque ordinanze di assegnazione, in ognuna delle quali erano liquidate in favore di ciascuna delle parti, a titolo di spese del procedimento, in favore del legale, somme calcolate sul valore complessivo di tutti i crediti azionati, inducendo “in errore i terzi pignorati circa l’effettiva entità e spettanza dei crediti”, e conseguendo un ingiusto profitto con corrispondente danno del debitore e dei terzi.
Sicché ad avviso della Corte era evidente che in quella fattispecie l’induzione in errore fosse avvenuta direttamente ad opera di un appartenente all’ordine giudiziario, in concorso con un avvocato, attraverso l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali che erano essi stessi lo strumento fraudolento; ipotesi che, sempre ad opinione dei giudici di legittimità ordinaria, non ricorreva, invece, nel procedimento qui in questione sicché alcun influenza poteva avere quel principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportava a sua volta l’assorbimento degli altri motivi, logicamente dipendenti da quello.

Invece, quanto al motivo di ricorso, nel corpo del quale era stata denunciata la violazione della legge penale, per avere pronunciato sia il Tribunale sia la Corte, l’assoluzione degli imputati dall’imputazione di cui all’art. 486 cod. pen. con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in luogo della diversa formula (affermativa dell’insussistenza del fatto, desumibile dalla sicura compilazione dell’intero foglio, che si assumeva essere stato firmato in bianco), si rilevava come la censura proposta fosse inammissibile per evidente carenza d’interesse visto che gli imputati, anche ove avessero dovuto ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, con la statuizione del loro prosciogliemmo con la formula su descritta, non avrebbero tratto da siffatta pronuncia alcun concreto e immediato utile risultato “neanche sul piano morale” poiché il fatto storico, pur se sussistente, è considerato dall’ordinamento giuridico irrilevante dal punto di vista penale (Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, omissis, Rv. 215193; Sez. 6, n. 20680 del 11/02/2003, omissis, Rv. 225893); né i ricorrenti, prosegue la Corte nel suo ragionamento decisorio, avevano dedotto alcuno specifico interesse che avrebbe potuto essere soddisfatto dall’annullamento per tale ragione della sentenza impugnata; pertanto, si riteneva come non sussistesse alcun interesse, giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che legittimava la proposizione del ricorso nei termini su ricordati.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la Cassazione statuiva che la sentenza dovesse essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. L) cod. proc. pen. e dall’annullamento, che travolgeva l’affermazione di penale responsabilità, se ne faceva discendere la revoca delle statuizioni civili anche in relazione all’ipotesi originariamente contestata quale violazione dell’art. 486 cod. pen., come statuito dalle Sezioni Unite (n. 46688 del 29/09/2016, omissis, Rv. 267884).

Conclusioni

La sentenza in questione non si ritiene condivisibile.

Si ritiene difatti fondata l’argomentazione sostenuta dalla Procura generale la quale, nel richiamare un arresto giurisprudenziale, sosteneva in particolare che l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, oltre a poter consistere in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa, inoltre, non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno ivi incluso un atto volontario avente ad oggetto la dazione di denaro effettuata nella erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge.

Orbene, nella sentenza in commento, si afferma come questi principi di diritto, enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 155 del 2011, non fossero applicabili nel caso di specie atteso che se era evidente che in quella fattispecie l’induzione in errore era avvenuta direttamente ad opera di un appartenente all’ordine giudiziario, in concorso con un avvocato, attraverso l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali che erano essi stessi lo strumento fraudolento, viceversa, nella fattispecie in esame, ciò non sarebbe avvenuto sicché alcun influenza poteva avere quanto enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite visto che, in questo caso, sono stati i magistrati, che avevano emesso i decreti ingiuntivi in favore degli imputati, ad essere indotti in errore e non coloro che avevano agito con questa modalità.
Siffatta differenza, tuttavia, non sembra mutare la sostanza delle cose per quel riguarda l’atto dispositivo il quale, sia in un caso (ovvero quello trattato dalle Sezioni Unite nel 2011), sia in quello trattato in tale pronuncia, è sempre stato compiuto dal giudicante (nel 2011, si trattava di ordinanze di assegnazione, in quello in esame in detta pronuncia, consisteva nell’emissione di decreti ingiuntivi) e dunque, perlomeno questa è l’opinione dello scrivente, poteva rileva questo arresto giurisprudenziale nella parte in cui, come appena visto poco prima, è stata fornita una nozione di atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, assai ampio ma per la quale è sempre richiesta la sua idoneità a produrre un danno.

Ad avviso di chi scrive, dunque, tale chiave di lettura ermeneutica consente un’applicazione di questa norma incriminatrice maggiormente rispondente alla sua ratio che, come è noto, è quella di tutelare il patrimonio di un soggetto salvaguardandolo nei confronti di chi compia mezzi fraudolenti per arrecargli un danno tra i quali, a loro volta, come appena visto poco prima, possono essere annoverati anche i provvedimenti giudiziari.

A fronte di un quadro ermeneutico non univoco sul punto, sarebbe dunque opportuno che su tale specifica tematica giuridica intervenissero le Sezioni Unite per fare chiarezza.

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