In cosa consiste il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato

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[Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 274, co. 1, lett. c)]

Indice:

 

Il fatto

Il Tribunale della libertà di Roma respingeva l’istanza di riesame avanzata avverso una ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Latina che aveva disposto nei confronti della stessa la misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio di farmacista per la durata di un anno.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione deducendosi inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. nonchè mancanza della motivazione sia in relazione al requisito della sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, che con riguardo all’attualità dello stesso.

Era precisato a tal proposito che: le condotte criminose si arrestavano a sette mesi prima l’emissione del provvedimento, il presunto coimputato era ristretto agli arresti domiciliari, non era emersa alcuna condotta illecita posta in essere con altri medici; il Tribunale del riesame non aveva risposto alle doglianze difensive e mancava qualsiasi valutazione dell’attualità del pericolo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era stimato manifestamente infondato e, pertanto, veniva dichiarato inammissibile.

Con particolare riguardo alla doglianza inerente il difetto dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., veniva ricordato che, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016).

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini rilevavano come tale profilo apparisse essere stato esaminato e motivato dal giudice del riesame di Roma il quale aveva sottolineato l’avvenuta protrazione della condotta in un arco temporale non indifferente e la data recente di esecuzione dei fatti rispetto al momento di emissione del provvedimento cautelare.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito in cosa consiste il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è postulato che, in in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se sia stata correttamente valutata da parte del giudice cautelare la sussistenza di questa esigenza cautelare.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta ordinanza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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