L’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p., comma 3, e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti

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(Ricorsi rigettati)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 181, c. 3; 601, c. 3)

Il fatto

La Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale di Macerata con la quale gli appellanti erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, dei reati di tentato incendio, estorsione aggravata, fabbricazione e porto in luogo pubblico di esplosivi  e, gli altri due, della estorsione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza presentava ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei tre imputati eccependo la nullità ex art. 179 c.p.p. per essersi il processo di appello celebratosi senza la preventiva notifica del decreto di citazione uno degli imputati fermo restando che inoltre la notifica del decreto agli altri era stata effettuata presso il difensore, con le modalità previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, in assenza dei presupposti di legge. 

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il primo motivo del ricorso veniva ritenuto infondato.

Gli ermellini, difatti, una volta fatto presente che la notifica fosse stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 mediante consegna al difensore in quanto se è vero che entrambi gli imputati erano risultati irreperibili presso la propria abitazione dove avevano eletto domicilio, tale notifica risultava tuttavia effettuata per l’udienza anche in questo caso nel mancato rispetto del termine per comparire previsto dall’art. 601 c.p.p., comma 3.

Ciò posto, si osservava come l’inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell’imputato stabilito dall’art. 601 c.p.p. – e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale – comporta una nullità non “assoluta” ed insanabile (art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., n. 1, u.p., concernenti l’omessa ma non la tardiva citazione dell’imputato) bensì “relativa” e sanabile, ex art. 181 c.p.p. e dunque detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. a), quando non sia stata eccepita dall’imputato o dal suo difensore in quel giudizio.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, gli Ermellini ritenevano di dovere dare seguito all’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p., comma 3, e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (da ultimo, sez. 2 sent. n. 55171 del 25/09/2018; sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017).

Ad avviso della Suprema Corte, invero, tale interpretazione  appare coerente con il tenore dell’art. 181 c.p.p., comma 3 che qualifica come “nullità relative” quelle concernenti il decreto che dispone il giudizio, decreto che, nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall’art. 601 c.p.p. in conformità al dettato di cui all’art. 429 espressamente richiamato oltre che fondata alla luce di quanto enunciato nella sentenza delle Sezioni unite 27 febbraio 2001, Conti.

Con questa decisione, evidenziavano i giudici di legittimità ordinaria nella pronuncia qui in commento, le Sezioni unite avevano infatti affermato che “la protezione della vocatio in iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, … investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell’imputato il decreto di citazione”, chiarendo che “certo non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all’omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell’atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa” ed, inoltre, che “l’art. 184 c.p.p. va interpretato in armonia con l’art. 179, comma 1, con l’effetto che la sanatoria in questione è riferibile soltanto a quelle nullità non particolarmente gravi che affliggono la citazione (si pensi al rispetto del termine di comparizione) e che non attengono all’instaurazione del contraddittorio”.

Di conseguenza, trattandosi di una violazione, a parere della Corte, non particolarmente grave in quanto gli imputati ed il difensore avevano comunque avuto contentezza della pendenza del procedimento, non appariva, sempre secondo il Supremo Consesso, condivisibile l’orientamento (precedente a quello suindicato) secondo cui, in tema di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato, di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), non soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. nè alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (in tal senso, da ultimo, Cass. sez.. 6 sent. n. 3366 del 20/12/2017 – dep. 24/01/2018).

Tal che se ne faceva discendere come la nullità in questione dovesse considerarsi quindi sanata, ai sensi dell’art. 183, lett. a), cod. proc. pen., non essendo stata eccepita dall’imputato o dal suo difensore al momento della verifica della regolare costituzione delle parti cui aveva fatto seguito la dichiarazione di assenza di due dei tre imputati, la discussione e la decisione della causa.

Inoltre, tenuto conto che le parti, nell’udienza tenutasi dinnanzi alla Corte di Cassazione, avevano, per il tramite dei loro difensori, sollecitato il Collegio a rilevare d’ufficio la nullità insanabile derivante dalla omissione della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, i giudici di piazza Cavour rilevavano come, in fattispecie analoga, la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili, avesse avuto modo di rilevare che, sebbene in sede di notifica avrebbero dovuto essere consegnate al difensore due copie dell’atto – una per la notifica “in proprio” ed una per la notifica “nella qualità” di consegnatario ex art. 161 c.p.p., comma 4 – tale mancanza, ad avviso della Corte, non deve essere configurata come produttiva di nullità stante l’espressa indicazione dell’avvocato quale difensore di fiducia dell’imputato che non aveva impedito al professionista di conoscere la data della prima udienza del processo di secondo grado, la notifica avendo raggiunto il suo effetto informativo (in termini, in motivazione, Cass. sez. 2, sent. n. 19277 del 13/04/2017) e, in questo senso, si argomentava nel senso che la notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare, è valida se risulti comunque desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario (Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008).

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, procedeva alla reiezione dei ricorsi proposti in sede di legittimità ordinaria.

Conclusioni

 

La pronuncia in questione è assai interessante nella parte in cui, avvalendosi di una giurisprudenza formatasi in subiecta materia, nonché del tenore testuale dell’art. 601, c. 3, c.p.p., si postula che, in tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p., comma 3, e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti.

Orbene, pur condividendosi le argomentazioni sostenute in tale sentenza per addivenire a formulare siffatto principio di diritto (a cui si rinvia), sarebbe forse opportuno, ad avviso di chi scrive, stante l’esistenza di un orientamento nomofilattico di segno contrario secondo il quale, invece, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato, di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), non soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. nè alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite al fine di fare chiarezza su tale importante tematica processuale.

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