La minorata capacità psichica rientra nella nozione di “deficienza psichica” ex art. 643 cod. pen.?: vediamo in che modo

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 643)

Il fatto

La Corte d’Appello di Torino confermava una sentenza del Tribunale di questa stessa città con cui l’imputato veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di circonvenzione di incapace.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduceva mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’ imputato.

In particolare il ricorrente rilevava come a suo avviso i giudici di merito avessero ritenuto configurabile il reato di circonvenzione di incapace sebbene agli atti non vi fosse alcuna emergenza istruttoria idonea a comprovare, sia la circonvenibilità della persona offesa, che la consapevolezza in capo all’ imputato della condizione in cui versava la vittima.

Oltre a ciò, veniva fatto presente come i giudici di merito, senza valutare i motivi di appello ed omettendo di considerare una serie di elementi emersi nel corso del processo, avessero ritenuto che la predetta vittima fosse soggetto circonvenibile e che tale condizione fosse percepibile solamente sulla base della relazione del consulente sentito nel processo e non considerando che la sindrome di Crouzon, da cui era affetta la persona offesa, che, sebbene lo rendesse parzialmente incapace, non per questo gli precludeva di avere una vita normale inserita appieno in un contesto sociale.

Più nel dettaglio, veniva rilevato come la Corte territoriale avesse omesso di valutare alcuni dati significativi che andavano, per la difesa, in una direzione completamente opposta rispetto al ragionamento accusatorio circa la riconoscibilità della condizione della vittima.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come il sindacato di legittimità non abbia per oggetto la revisione del giudizio di merito bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa né la Cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato visto che solo l’argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008).

Oltre a ciò, veniva altresì messo in risalto il fatto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, atteso che, nel qual caso, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Ciò posto, muovendo da tali premesse, gli Ermellini stimavano come le censure difensive fossero prive di pregio visto che i giudici di seconde cure, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, con motivazione che non appariva, sempre per il Supremo Consesso, né carente né illogica né contraddittorie, avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di circonvenzione di incapace ritenendo comprovato che la persona offesa era soggetto affetto da “una condizione di deficienza psichica e suggestionabilità particolare” e che si trovava in una “situazione pervasiva e duratura caratterizzata da una significativa difficoltà di giudizio sociale” e, quindi, certamente circonvenibile.

La sentenza impugnata, del resto, ad avviso della Suprema Corte, appariva tra l’altro conforme alla giurisprudenza di legittimità in forza della quale è stato affermato che «il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione» (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013) e, pertanto, rientra, nella nozione di “deficienza psichicaex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è “deficienza psichica” qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Sez. 2, sent. n. 24192 del 05/03/2010).

Orbene, a fronte di tale approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour ritenevano come quelli di merito, con argomentazioni congrue e prive di aporie, avessero ritenuto che la persona offesa, affetta da ritardo mentale e disturbo della personalità NAS, si trovasse in una condizione di infermità e deficienza psichica rilevante ex art. 643 cod. pen. percepibile da parte di terzi, muovendo dalla conclusioni del perito del P.M. rilevandosi al contempo come non fossero riscontrabili i vizi motivazionali deducibili in Cassazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato in questione e quindi non configurabile la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure nonché di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011).

Conclusioni

La sentenza in questione è assai interessante nella parte in cui si spiega come la minorata capacità psichica possa rientrare nella nozione di “deficienza psichicaex art. 643 cod. pen..

Difatti, dopo essere stato postulato che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione, gli Ermellini, richiamando un precedente conforme, affermano che rientra, nella nozione di “deficienza psichicaex art. 643 cod. pen., la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è “deficienza psichica” qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.

Di conseguenza, rileva tale minorata capacità nella misura in cui essa sia in grado di agevolare tale influenzabilità del soggetto passivo del reato e ne riduca i suoi poteri nei termini appena esposti.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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