Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 168-ter)

Il fatto

Con decreto di citazione diretta a giudizio, l’imputato veniva citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.

L’imputato avanzava a sua volta istanza di messa alla prova e il giudice ammetteva l’istanza, dichiarando sospesi i termini di prescrizione.

Con sentenza il Tribunale di Milano, dando atto del positivo esito della prova, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Si legga anche:” In materia di messa alla prova, il giudice non può modificare il programma di trattamento senza la consultazione delle parti e il consenso dell’imputato”

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore, lamentando: violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’esercizio da parte del Giudice di potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo ed in riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui all’art. 116 C.d.S., comma 17, art. 224-ter C.d.S., comma 6 e art. 168-ter c.p., comma 2.

In particolare, veniva dedotto che, statuendo in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, il Tribunale, erroneamente interpretando l’art. 168-ter c.p., comma 2, esercitava una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come la sanzione amministrativa de qua dovesse essere applicata posto che il legislatore del 2014 si è preoccupato, con la L. n. 67 del 2014, art. 3, comma 11, di inserire nel codice penale l’art. 168-ter che, al comma 2, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge (e, nella specie, l’art. 116 C.d.S., comma 17 lo impone).

Oltre a ciò, veniva rilevato che la disposizione legislativa su emarginata fosse una previsione necessaria in quanto il nuovo istituto della messa alla prova – che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore dell’art. 168-ter, comma 2 laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova) – si distingue, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del reato, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del pubblico ministero; in altri termini, non è richiesto, in questo caso, un preventivo accertamento di penale responsabilità e, di conseguenza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria posto che tale applicazione resta di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, (cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 29639 del 23/06/2016).

In particolare, veniva fatto presente che, nel caso della sanzione amministrativa in questione, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, in capo al Prefetto visto che la norma in questione prevede testualmente quanto segue: “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
Il Supremo Consesso perveniva a siffatta conclusione alla luce del fatto che la finalità della messa alla prova, introdotta dall’art. 168-bis c.p., appare essere quella di composizione preventiva e “pregiudiziale” del conflitto penale non presupponendo la sua applicazione la pronuncia di una sentenza di condanna (a differenza della previsione contenuta nell’art. 186, comma 9-bis e nell’art. 187 C.d.S., comma 8-bis con cui si impone ineludibilmente l’accertamento della responsabilità dell’imputato) e ciò induceva gli Ermellini a ritenere che non possa trovare applicazione la procedura prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis e art. 187 C.d.S., comma 8-bis, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224 C.d.S., comma 3, la competenza a statuire la sanzione amministrativa accessoria.

Tal che se ne faceva conseguire come il ben diverso “accertamento“, effettuato in sede amministrativa (della violazione amministrativa) – che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico, incidenter tantum, nell’ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall’art. 221 C.d.S., comma 1, – riprenda capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa “l’esistenza di un reato” con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara rilevando all’uopo l’art. 223 C.d.S., comma 4, il quale dispone – strumentalmente anche a tale finalità – che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente (v. anche Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015).

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui è asserito che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria posto che tale applicazione resta di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3.

Questo vuol significare che, nel caso di esito positivo della prova, l’autore di questo reato non potrà essere soggetto all’applicazione di tale sanzione amministrativa di accessoria in sede giudiziale essendo ciò di competenza del Prefetto.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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