Il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2)

Il fatto

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati:  1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un’associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1);  3) R. alla pena di tredici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1); 4) I. alla pena di undici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso armata (capo A) e trasferimento fraudolento di valori (capi C, D, F); 5) P. e la M. alla pena di nove anni di reclusione ciascuno per partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso armata (capo A).

In parziale riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello riqualificava il reato ascritto a D.G.M., imputato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in quello di assistenza agli associati, previsto dall’art. 418 c.p., commi 1 e 2, e rideterminava la pena in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.

Il compendio probatorio – secondo i giudici di merito – era costituito essenzialmente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dall’esito delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Veniva proposto ricorso per Cassazione da parte i sette imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

In particolare, con un primo ricorso (avv. A.), M.S. denunciava “violazione di legge – omessa motivazione – erronea interpretazione e applicazione della legge – travisamento – illogicità” in quanto erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso l’eccezione del ne bis in idem, accolta invece in altri processi, considerato che M. era già stato giudicato e condannato per lo stesso delitto associativo nel processo “(OMISSIS)” nel quale era imputato di avere diretto la medesima organizzazione fino all’anno (OMISSIS), quindi fino ad un periodo che ricomprende quello dell’accusa in cui in questa sede si tratta (fino all’anno (OMISSIS)).

Superata detta eccezione, la Corte di appello aveva del tutto omesso di indicare le prove a supporto del giudizio di responsabilità per il reato ex art. 416 bis c.p. nonostante l’appello avesse affrontato “criticamente la questione di merito” sulla sussistenza del delitto.

In ordine ai reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, secondo la difesa, la Corte aveva travisato la prova considerando criptico il riferimento alle “schede telefoniche“, in alcune conversazioni intercettate, nonostante fosse stato provato che nel periodo in questione Pa. commerciava nel settore; aveva individuato M. quale il “piccolo” ed il “ragioniere“, evocato in altre telefonate, sulla base dell’indicazione del solo T., priva di riscontri; non aveva accertato un vincolo stabile tra i presunti sodali, una cassa comune, consegne di sostanze a M., percezione di proventi.

La sentenza impugnata aveva inoltre estratto dal contesto alcune conversazioni intercettate e non aveva considerato il controesame del teste di P.G. S., sostenendo che l’attività investigativa era stata svolta dai Carabinieri di R., senza tuttavia citare alcun teste o atto a carico del ricorrente.

L’interpretazione di dette conversazioni da parte del giudice di appello, per il difensore, “non può essere condivisa” per una serie di ragioni e la motivazione era congetturale e manchevole non essendosi dimostrato il coinvolgimento morale o materiale di M. e quindi la sussistenza del vincolo associativo ed il suo ruolo direttivo.

Il teste Z., poi, aveva confermato di essersi occupato per conto di M. di confezionare “ceste di Natale” e le conversazioni erano avvenute proprio nel periodo natalizio cosicchè le stesse non avevano alcun contenuto criptico.

Il difetto di motivazione sussisteva anche per il reato di trasferimento fraudolento di valori, contestato al capo C) poichè le conversazioni citate dalla Corte di appello, per il ricorrente, non dimostravano affatto la intestazione fittizia, in ipotesi realizzata per favorire M. ed il cognato I., la cui responsabilità era stata esclusa anche dal maggiore S. in sede di controesame.

Sarebbe stato altresì immotivato il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell’ottimo comportamento processuale del ricorrente cui non poteva essere riconosciuto alcun ruolo sovraordinato, nonchè del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

Considerata l’epoca dei precedenti penali, si sarebbe poi dovuta escludere la recidiva.

Inoltre, illegittimamente la Corte di appello non aveva proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’acquisizione di intercettazioni disposte in altro processo, motivando la decisione con la diversità dei sodalizi, quando “dagli atti emerge l’esatto contrario”.

Un secondo ricorso (avv. V. A. e avv. A.), presentato per il medesimo imputato, era articolato in sette motivi così strutturati: 1) violazione di legge per inosservanza delle norme che regolano la rinnovazione degli atti dibattimentali a seguito dell’astensione di un giudice e della sua sostituzione in quanto il Collegio, davanti al quale si era svolta la fase dibattimentale del giudizio di appello, sino alle discussioni dei difensori, era diverso rispetto a quello che aveva poi emesso la decisione impugnata, in quanto uno dei suoi componenti (il consigliere relatore) era stato autorizzato dal Presidente della Corte ad astenersi; in particolare, all’udienza dell’11 settembre 2019, davanti ad un Collegio diversamente composto, si procedeva alla rinnovazione mediante lettura degli atti, ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p., con una decisione immediatamente contestata dalla difesa considerato che “non vi era alcuna istruttoria che dovesse essere rinnovata (…), bensì la sola attività dibattimentale (relazione sul procedimento, requisitoria e discussioni dei difensori), svolta tutta oralmente e senza che fosse stata disposta registrazione o stenotipia” ma l’eccezione difensiva, però, veniva respinta dalla Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 525 c.p.p., con un richiamo non pertinente all’art. 190 bis c.p.p. considerato che “nel caso di specie non doveva disporsi la rinnovazione di esami testimoniali, bensì consentire al Collegio diversamente composto – che tra l’altro aveva perso il precedente Consigliere relatore – di poter effettivamente conoscere il contenuto dell’attività dibattimentale sin lì compiuta (relazione, requisitoria e discussioni): conoscenza che ovviamente non può dirsi raggiunta, non potendosi disporre lettura di alcun atto istruttorio, sia perchè l’attività da rinnovare non era strettamente istruttoria, sia perchè non vi era alcuna trascrizione”; nel caso in esame, poi, per la difesa, occorreva far anche riferimento al disposto dell’art. 42 c.p.p., comma 2, che prevede l’espressa indicazione, nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, degli atti precedentemente compiuti che conservano efficacia mentre, in difetto di detta indicazione nel provvedimento del Presidente della Corte emesso il 25 luglio 2019, l’intera attività compiuta in precedenza dal Collegio risultava essere stata travolta; 2) violazione di legge (art. 649 c.p.p.) e omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio del ne bis in idem, in ragione della condanna del ricorrente nel processo “(OMISSIS)”; violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati sub B) e B1); 4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., in relazione all’art. 416 bis c.p. e mancanza della motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato ex art. 416 bis c.p.; 5) violazione ed erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p. e vizio motivazionale in ordine al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento finalizzata all’acquisizione delle intercettazioni raccolte nel processo “(OMISSIS)”; 6) violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e vizio motivazionale in ordine alla conferma della condanna per il reato sub C); 7) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 62 bis, 99 e 133 c.p.) e vizio motivazionale in relazione all’applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.

Nel ricorso di G.M.G., invece, venivano proposti cinque motivi così formulati: I) violazione della legge processuale per omessa rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, svolgendo argomentazioni nella sostanza analoghe, anche se in parte originali, a quelle illustrate nel primo motivo del secondo ricorso presentato nell’interesse di M.; II) violazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. e vizio motivazionale in ordine alla omessa risposta alle censure proposte con l’appello e violazione dell’art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova; in particolare, la Corte territoriale aveva ignorato la sentenza n. 78 del 2015 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, acquisita agli atti, con la quale G. era stato condannato per il reato ex art. 416 bis c.p.: nella motivazione erano evidenziati “innumerevoli elementi di prova deponenti per l’erroneità della ricostruzione effettuata dal primo giudice in ordine ai rapporti intercorrenti tra G.M. e M. e comunque deponenti per l’insussistenza dell’associazione ex art. 74 D.P.R. (n. 309 del 1990) come formulata in capo di imputazione ed in ogni caso per l’estraneità alla stessa, ove ritenuta sussistente, di G.M.”; III) violazione di legge e vizio motivazionale laddove si era ritenuta dimostrata la sussistenza del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, in violazione anche delle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; IV) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’applicazione della recidiva ed all’aumento di pena inflitto sull’erroneo presupposto che si trattasse di recidiva reiterata e non semplice; V) violazione della legge penale in ordine alle attenuanti generiche, riconosciute agli altri imputati e negate al ricorrente con decisione illogica e non conforme al principio costituzionale di uguaglianza.

Il ricorso di R.P., a sua volta, era articolato in tre motivi così formulati: a) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fondata anche sulla sua erronea identificazione nel calabrese C. nella conversazione del 28/12/2010; b) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla stessa associazione, con particolare riguardo all’asserito interessamento dell’imputato nel contrasto tra G.M. e M.; c) violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Ciò posto, con un primo ricorso, I.G. denunciava violazione della legge processuale per il motivo inerente alla omessa rinnovazione del dibattimento, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte nel secondo ricorso di M. (v. sub 4.1.) mentre il secondo ricorso, presentato nell’interesse dello stesso imputato dai suoi difensori, era articolato in quattro motivi così enunciati: 1) violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all’art. 192 c.p.p., quanto alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 416 bis c.p., ascritto al capo A), avuto riguardo soprattutto alla mancata applicazione, per il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della regola della “convergenza del molteplice“; 2) violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all’art. 192 c.p.p., avuto riguardo ai reati di trasferimento fraudolento di valori, contestati ai capi C), D) e G); 3) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4; 4) violazione della legge penale per il diniego delle attenuanti generiche.

Nel ricorso di P.G., invece erano proposti i seguenti motivi: I) violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., carenza e illogicità della motivazione, anche per la omessa risposta alle specifiche deduzioni difensive, quanto all’affermazione di responsabilità; II) violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4; III) erroneo diniego delle attenuanti generiche.

Con un primo ricorso (avv. A.), M.R. denunciava “violazione di legge – omessa motivazione – erronea interpretazione e applicazione della legge – travisamento – illogicità” in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 416 bis c.p. nonchè, in via subordinata, per il riconoscimento dell’aggravante prevista dal comma 4 norma citata, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata riqualificazione nel delitto di favoreggiamento.

Un secondo ricorso (avv. V. A.e avv. A.), presentato per la stessa imputata, era articolato in quattro motivi così enunciati: 1) il primo motivo è sovrapponibile a quelle proposto nel secondo ricorso di M.; 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione agli artt. 416 bis, 378 e 379 c.p., nonchè vizio motivazionale quanto alla conferma della condanna per il reato associativo, insussistente, potendosi configurare nella condotta della ricorrente tuttalpiù una forma di favoreggiamento, personale o reale; 3) violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4; 4) violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Nel ricorso di D.G.M. venivano proposti i susseguenti motivi: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi oggettivi del delitto ex art. 418 c.p. e difetto assoluto di motivazione in relazione al dolo del reato; b) manifesta illogicità della motivazione concernente la sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ora art. 416 bis.1 c.p.); c) difetto e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La sentenza impugnata veniva annullata essendo fondata la doglianza proposta da alcuni ricorrenti in ordine alla nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 2, verificatasi nel giudizio di appello in ragione della violazione dell’art. 525, comma 2 codice di rito.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come la Corte di legittimità sia giudice anche del fatto riguardo alle questioni di natura processuale essendole in tal caso consentito l’accesso all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004; di recente v. Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018).

Dagli atti inseriti nel fascicolo processuale, peraltro allegati ad alcuni ricorsi, risultava che nel giudizio di secondo grado, avanti la Corte di appello di Catania: a) all’udienza del 24 giugno 2019 veniva ultimata la discussione, con l’intervento di alcuni difensori; b) alla successiva udienza del 25 luglio 2019 il Procuratore generale segnalava che uno dei componenti del Collegio (la dottoressa F., consigliere relatore) aveva partecipato al giudizio di appello celebratosi con rito abbreviato nei confronti di alcuni coimputati; c) il suddetto consigliere presentava dichiarazione di astensione per incompatibilità, che veniva accolta dal Presidente della Corte con provvedimento dello stesso giorno; d) all’udienza dell’11 settembre 2019, fissata per eventuali repliche, il Collegio, in diversa composizione (essendo subentrato il Dott. Co. in luogo della dottoressa F.), “visto l’art. 190 bis c.p.p., dispone(va) la rinnovazione automatica degli atti processuali assunti davanti ad un collegio diversamente composto” e successivamente, a fronte della eccezione immediatamente proposta da uno dei difensori circa la pertinenza della norma richiamata nella suddetta ordinanza, ribadiva il provvedimento in precedenza adottato e si ritirava poi in camera di consiglio per la decisione, dopo aver preso atto della rinuncia alla replica, espressa dal Procuratore generale.

Il Dott. Co., che aveva sostituito il consigliere relatore, astenutosi per incompatibilità, a sua volta, era intervenuto nel giudizio di appello solo all’ultima udienza, fissata per le repliche, alle quali il P.G. aveva rinunciato, e aveva fatto parte del collegio giudicante senza avere assistito alla discussione, neppure fonoregistrata.

Alla luce della pacifica ricostruzione dei fatti processuali, osservava il Collegio come si fosse verificata la nullità assoluta prevista dall’art. 525 c.p.p., comma 2, denunciata in alcuni ricorsi e comunque rilevabile d’ufficio e insanabile, poichè, ai sensi dell’art. 179, comma 2 codice di rito, “sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge” evidenziandosi a tal proposito che, come postulato in sede nomofilattica, il principio di immutabilità del giudice, sancito dalla suddetta norma, si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l’acquisizione di prove ed “è rispettato quando l’organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova e ascoltando le parti nelle rispettive discussioni, al cui esito, solo, il presidente del collegio, ai sensi dell’art. 526 c.p.p., dichiara chiuso il dibattimento” (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018) fermo restando che la nullità assoluta, per violazione del principio dell’immutabilità del giudice, si verifica anche solo in presenza di un frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti non essendo possibile, per la discussione, a differenza che per quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura (Sez. 5, n. 48510 del 21/11/2013; Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012).

Difatti, come ribadito recentemente in sede nomofilattica, “il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 c.p.p., comma 2, postulando l’osservanza della sequenza procedimentale prevista per le ipotesi di mutamento collegiale, si applica anche ai casi – analoghi a quello in esame – in cui l’attività dibattimentale riguardi il giudizio di appello e consista nella sola discussione, senza che vi sia stata l’acquisizione di prove” (Sez. 1, n. 20789 del 12/04/2019) sebbene, in un’altra recente decisione (Sez. 5, n. 5465 del 10/10/2018, dep. 2019), conforme all’orientamento ora richiamato, si era pure dato atto di una risalente pronunzia (Sez. 3, n. 18856 del 11/03/2003) nella quale, invece, si era dato rilievo al comportamento acquiescente delle parti in ordine, però, alla mancata rinnovazione in sede d’appello della sola relazione e non già della discussione delle parti.

A fronte di ciò, a parere dei giudici di piazza Cavour, il richiamo al disposto dell’art. 190 bis c.p.p., operato dalla Corte territoriale, non era affatto pertinente in quanto la norma prevede i presupposti per il nuovo esame in dibattimento dei testimoni e dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., già sentiti in contraddittorio, in determinati processi per gravi reati.

Del resto, a sostegno di quanto sin qui esposto, si notava come il principio, sopra ricordato, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, fosse peraltro conforme alla formulazione letterale dell’art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, che “evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d’immutabilità del giudice, l’intero “dibattimento” deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva” (così Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019).

Ciò posto, a sua volta il dibattimento di appello (art. 602 c.p.p.) – per il quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (art. 598 c.p.p.) – comprende anche la discussione, nella quale, di regola, dopo la relazione della causa, si sostanzia il processo di secondo grado; è in qualche misura ovvio che tutti i componenti del Collegio chiamati ad assumere la decisione debbano avere assistito alla (intera) discussione delle parti, altrimenti ridotta a simulacro, con un inammissibile svilimento del contributo dialettico fornito dalle parti, pur in un giudizio fondamentalmente cartolare.

Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, secondo la Suprema Corte, vi è una radicale differenza rispetto alla situazione che ben può verificarsi nel giudizio di primo grado nel caso in cui le parti non chiedano la rinnovazione delle prove assunte davanti ad un giudice diverso posto che in questa ipotesi il nuovo giudice, che pure non ha assistito alla istruzione dibattimentale, dispone dei verbali di udienza, con le trascrizioni, inseriti nel fascicolo per il dibattimento, pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e costituzionale, i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice e quella fase, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta, cosicchè “non è irragionevole nè lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione”.

Detto questo, non era stimato nemmeno condivisibile l’assunto del Procuratore generale secondo il quale nel caso di specie vi sarebbe stata un’inerzia da parte delle difese dato che, all’udienza dell’11 settembre 2019, la Corte territoriale, come primo atto, senza instaurare alcun contraddittorio, aveva disposto con ordinanza la rinnovazione automatica degli atti processuali (sostanziatisi – come detto – nella sola discussione), assunti davanti ad un collegio diversamente composto, così esplicitando solo in quel momento la volontà di non procedere ad una nuova discussione mentre, immediatamente dopo, la difesa di G.M. aveva contestato la legittimità dell’ordinanza vista la non pertinenza del richiamo all’art. 190 bis c.p.p., che – si leggeva nel verbale di udienza – “fa riferimento ad atti d’istruttoria dibattimentale, mentre nel caso di specie nel dibattimento si è proceduto alla discussione orale dei difensori, neppure fonoregistrata”.

Con tale eccezione, pertanto, risultava evidente come la difesa avesse inteso procedere ad una nuova discussione dinanzi al collegio diversamente composto che invece gli era preclusa a seguito del rigetto della “richieste difensive” contenuto nella seconda ordinanza.

La sentenza impugnata, pertanto, veniva annullata con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della stessa Corte territoriale.

In particolare, l’annullamento veniva disposto nei confronti di tutti i ricorrenti, compresi quelli che non avevano proposto lo specifico motivo (R. e D.G.) o l’avevano proposto con una memoria tardiva ( P.), in quanto fatta pervenire l’11 giugno 2020.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 c.p.p., relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014).

Inoltre, sempre con riferimento alla suddetta memoria presentata nell’interesse di P., veniva ribadito che gli atti, che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p. sicchè, in relazione ad essi, si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585 c.p.p., comma 4, con la conseguenza che il contenuto si può valutare solo se e in quanto sia coerente con le questioni devolute con l’impugnazione (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, in motivazione; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015).

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, con il ricorso la difesa non aveva in alcun modo trattato il profilo della nullità di cui si tratta ma, ciononostante, la nullità assoluta era rilevabile per P., così come per R. e D.G., poichè i tre ricorsi erano ammissibili non risultando la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che – secondo l’insegnamento delle Sezioni unite – “deve emergere ictu oculi, senza un particolare sfoggio di dialettica per rilevarla, altrimenti verrebbe meno ogni possibilità di distinguerla dalla “semplice infondatezza”, e deve essere delibata secondo canoni valutativi equilibrati ma di massimo rigore, orientati ad evidenziare la pretestuosità della questione dedotta” (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016).

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui, citandosi giurisprudenza maggioritaria, si afferma che il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione senza che vi sia l’acquisizione di prove.

Ben si può quindi eccepire la mancata applicazione di tale principio ove se l’appunto l’attività dibattimentale concerni la sola discussione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, proprio perché fa chiarezza su siffatta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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