Quando è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., artt. 273; 274 e 311)

Il fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, rigettava l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Salerno per i reati di appropriazione indebita di una Range Rover e tentativo di autoriciclaggio, così riqualificata la condotta contestata al capo C), e consistita nell’imporre di smontare e occultare la Range Rover oggetto della menzionata appropriazione indebita.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

In relazione a questo provvedimento, veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 e 192, cod. proc. pen. dato che le risultanze del compendio probatorio, posto a sostegno dell’accusa, inducevano, secondo il ricorrente, a ritenere che il giudice di merito non avesse dato adeguatamente conto delle ragioni che l’avevano indotto a confermare il giudizio di gravità indiziaria a carico dell’indagato; in particolare, si deduceva la contraddittorietà della motivazione del tribunale là dove respingeva il rilievo difensivo con il quale veniva evidenziata l’illogicità della condotta delittuosa commessa nella consapevolezza dell’esistenza di un dispositivo GPS a bordo dell’autovettura e perché il tribunale non aveva adeguatamente approfondito il tema dell’anomalia registrata nel funzionamento del dispositivo satellitare e, in particolare, circa l’impossibilità di stabilire il disturbo nel funzionamento di detto dispositivo era stato provocato da un disturbatore elettronico di segnale GPS rilevandosi al contempo che gli elementi processuali evocati dalla difesa avevano dimostrato il perfetto funzionamento del sistema GPS; inoltre, sotto altro profilo, per un verso, si contestava l’attendibilità di una delle parti offese circa i fatti narrati con la sua denuncia querela e nelle sommarie informazioni testimoniali da lui rese e venivanono illustrate le ragioni e gli elementi a supporto dei dubbi esposti quanto alla loro veridicità, per altro verso, si osserva ancora come il contenuto delle dichiarazioni dei coindagati e la discutibile e indagabile posizione di G. M. non raggiungessero lo spessore della gravità indiziaria necessaria a giustificare l’adozione di una misura cautelare; 2) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. sostenendosi a tal riguardo, da un lato, che l’incartamento processuale, avendo riguardo alla personalità del ricorrente e alle modalità dell’intera vicenda, non portava a ravvisare il pericolo di recidiva, dall’altro, che l’iter motivazionale del giudice era, ad avviso della difesa, del tutto congetturale a mente della incensuratezza dell’indagato e alla diversa e meno gravosa misura applicata agli altri indagati pur in presenza dei gravi fatti di reato loro contestati e per i quali l’assistito non risultava essere stato compartecipe; oltre a ciò, si aggiungeva come il ragionamento seguito dal giudice si presentasse generico e astratto e trascurasse di considerare che l’attualità delle esigenze cautelari non era strettamente connessa alla sua concretezza ma che tali aspetti avrebbero dovuto essere valutati in maniera autonoma e separata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto inammissibile perché aspecifico e perché proponeva questioni non consentite in sede di legittimità.

Si osservava a tal proposito come i vizi di motivazione possano essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum tenuto conto altresì del fatto che, nel momento del controllo della motivazione, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti, né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento atteso che l’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove; in altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016,).

Più in particolare, in tema di misure cautelari personali, gli Ermellini facevano presente come sia stato ulteriormente precisato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012).

Orbene, a fronte di tale quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour rilevavano come i motivi del ricorso in questione si collocassero al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità in quanto censuravano sì le valutazioni del tribunale ma senza illustrare vizi riconducibili alla violazione di legge o alla manifesta illogicità limitandosi, invece, a reiterare le medesime argomentazioni sviluppate davanti il tribunale e da queste disattese.

Il Tribunale, infatti, in punto di gravità indiziaria, ad avviso della Suprema Corte, aveva valorizzato la condotta materiale realizzata dal ricorrente che mutava il titolo del possesso dell’autovettura in uso affinché avesse potuto procedere a operazioni di smontaggio idonee a dissimularne la provenienza anche mediante lo smaltimento del telaio recante i codici identificativi e l’impianto GPS del veicolo che avrebbero a loro volta consentito la sua identificazione fermo restando che i giudici dell’impugnazione di merito avevano anche sottolineato che la responsabilità emergeva, oltre che dalle dichiarazioni delle parti offese, anche da quelle di uno dei coimputato e dai contenuti delle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente, dal suo canto, sempre secondo la Cassazione, non contrapponeva alcuna censura di legittimità a tali motivazioni non avendo spiegato l’eventuale (manifesta) illogicità delle argomentazioni spese dal tribunale ovvero la sua contraddittorietà essendosi limitato a reiterare le medesime questioni già risolte dai Magistrati dell’appello attraverso la proposizione, in forma meramente assertiva, dell’erroneità della decisione impugnata ma senza mai illustrare alcuno dei vizi scrutinabili in Cassazione e reiterando le argomentazioni già esposte con il gravame e disattese dai Magistrati dell’appello.

Il ricorrente, peraltro, per la Corte di legittimità, non si confrontava nemmeno con la quasi totalità degli elementi valorizzati dal tribunale.

Con tale frammentarietà dei motivi, ad avviso della Suprema, veniva così eluso il confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata complessivamente e unitariamente considerata in quanto se ne obliteravano le parti rilevanti e non si tenevano in alcun conto tutte le argomentazioni spese dai giudici di merito (attesa la saldatura tra ordinanza genetica e ordinanza di riesame) al fine di giustificare il titolo cautelare.

Di conseguenza, operando in tal guisa, gli Ermellini reputavano come il ricorrente avesse violato un ulteriore canone cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile sempre al requisito della specificità dovendosi ribadire che “il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, omissis, Rv. 191487 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, omissis).

Ciò posto, identiche considerazioni venivano fatte anche per le esigenze cautelari in relazione alle quali il Tribunale aveva evidenziato che il ricorrente, appresa la presenza della Polizia Giudiziaria presso l’officina dei D. P., si presentava immediatamente sui posto e forniva la versione difensiva che sarebbe stata poi offerta dal coindagato così da indurre il Tribunale a ritenere «non solo che il ricorrente sia dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, ma anche che sia agevolmente prevedibile che se si presenteranno nuove occasioni per delinquere alle quali il ricorrente non sarà in grado resistere, dovendosi escludere una spontanea interruzione dell’attività criminosa».

Anche in questo caso, per la Corte, il motivo era generico e meramente assertivo limitandosi a denunciare l’apoditticità e l’apparenza della motivazione ma senza esporre ragioni riconducibili a vizi di legittimità e dispiegando una valutazione alternativa a quella del Tribunale così sollecitando alla Corte di cassazione apprezzamenti di merito che non le sono consentiti.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante in quanto in essa si spiega quando è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari.

In tale pronuncia, difatti, si afferma, citandosi precedenti conformi, che il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Non è dunque consentito a colui che propone un ricorso per Cassazione a norma dell’art. 311 c.p.p., proporre delle censure di merito, vuoi perché esse attengono la ricostruzione dei fatti, vuoi perché si traducono in una diversa lettura degli elementi esaminati in sede di merito, essendo per contro necessario dichiarare specificatamente quali norme di legge sono state violate o illustrare le ragioni sul perché la motivazione del provvedimento emesso dal giudice di merito sia manifestatamente illogica.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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