Il PM non può, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili

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(Annullamento senza rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 77; 316)

Il fatto

Il Tribunale di Bolzano in funzione di giudice dell’impugnazione, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Tribunale di Bolzano che disponeva il sequestro conservativo su beni immobili di proprietà di M. A., imputato del reato di concorso in truffa aggravata e al riguardo, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emergeva come l’istanza di sequestro conservativo fosse stata avanzata dal PM, su sollecitazione di P. R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. s.r.I., con memoria nella quale venivano indicate le argomentazioni che giustificavano il provvedimento ablativo e l’elencazione dei beni di proprietà di M. A..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

A., per mezzo del suo difensore, impugnava l’ordinanza deducendo i seguenti vizi: a) violazione dell’art. 324, cod. proc. pen. per la partecipazione all’udienza della parte civile non legittimata avendo sostenuto il ricorrente che l’udienza camerale davanti il tribunale in sede di riesame era stata inficiata dalla presenza e dalla partecipazione della parte civile che aveva anche prodotto documentazione stante il fatto che il sequestro veniva richiesto dal PM in un momento in cui R. P. non era ancora costituito parte civile e, in quanto tale, non aveva diritto di partecipare alla menzionata udienza, né di produrre memoria e documentazione, non trovando applicazione, in tale caso, i principi dettati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15290 del 28 settembre 2017; oltre a ciò, la difesa osservava altresì come il Tribunale avesse utilizzato per la decisione la documentazione prodotta dalla parte civile e, perciò, illegittimamente acquisita; b) violazione dell’art. 316, cod. proc. pen. avendo il ricorrente sostenuto che lo strumento previsto dall’art. 316, cod. proc. pen. in quanto promosso dal solo PM il quale poteva essere adibito soltanto alla tutela delle spese di giustizia, ma non anche in favore delle obbligazioni civili derivanti dal reato in favore della persona offesa che, peraltro, al momento della richiesta non si era neanche costituita parte civile; c) violazione dell’art. 316, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il sequestro avendo il ricorrente osservato che: 1) il requisito del periculum in mora era stato motivato in maniera carente perché tratto dalla mera esistenza di un giudizio eventualmente pregiudizievole per la parte civile senza svolgere alcun adeguato completamento motivazionale circa la bontà dello stesso; 2) il tribunale aveva omesso una verifica dell’esistenza di comportamenti dell’imputato che avrebbero potuto indurre a ritenere che costui avesse voluto eludere l’assolvimento delle obbligazioni civili nascenti dall’accertamento della responsabilità; 3) il fumus boni iuris era stato motivato con il solo richiamo all’imputazione mentre il tribunale avrebbe dovuto dar conto di un quid pluris.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come il secondo motivo di impugnazione andasse esaminato in via prioritaria atteso che l’accertamento dell’ambito di legittimazione del Pubblico ministero nella richiesta di sequestro conservativo costituisce un antecedente logico rispetto alla sussistenza dei presupposti fondanti il sequestro stesso e della influenza esercitata dalla parte civile con la sua partecipazione all’udienza.

Premesso ciò, gli ermellini stimavano questo motivo parzialmente fondato.

Si faceva innanzitutto presente come, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, «la misura ex art 316 cpp può essere concessa su impulso del PM solo se strumentalmente finalizzata alla garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario. Per contro, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall’art. 77 cod. proc. pen., il PM non può, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili» (Così, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2686 del 10/05/2000, omissis, Rv. 216370; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 18975 del 21/04/2016, omissis, Rv. 267118; Sez. 6, Sentenza n. 7532 del 31/01/2013, omissis, Rv. 255148) stante il fatto che una siffatta richiesta costituisce «esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale» (Così, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2686 del 10/05/2000, omissis, Rv. 216370; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 18975 del 21/04/2016, omissis, Rv. 267118; Sez. 6, Sentenza n. 7532 del 31/01/2013, omissis, Rv. 255148)

Tal che se ne faceva conseguire come la relativa legittimazione fosse «riservata esclusivamente a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: ne la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica» (Così, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2686 del 10/05/2000, omissis, Rv. 216370; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 18975 del 21/04/2016, omissis, Rv. 267118; Sez. 6, Sentenza n. 7532 del 31/01/2013, omissis, Rv. 255148).

Si evidenziava altresì come, sempre in sede nomofilattica, fosse stato altresì postulato che in «tema di sequestro conservativo, il terzo comma dell’art. 316 cod. proc. pen. (prevedente che il sequestro disposto a richiesta del P M giova anche alla parte civile) non va intesto nel senso che il P.M. sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d’indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal PM, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento – subordinatamente a quello dell’erario dello Stato – delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato»; (Sez. 5, Sentenza n. 2360 del 14/04/2000, omissis, Rv. 217251).

Una volta terminato questo excursus giurisprudenziale, i giudici di piazza Cavour rilevavano come, nel caso di specie, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, si evincesse che il vincolo cautelare -disposto su richiesta del Pm – fosse stato apposto sui beni di A. sia a garanzia «del pagamento delle pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario» (cfr. pag. dell’ordinanza) sia a garanzia delle pretese civilistiche della parte civile facendosi specifico riferimento al «fumo della pretesa creditoria» e sottolineandosi che «la concreta possibilità da parte dell’odierna parte civile di ottenere il recupero di quelle somme che le spetterebbero già in base alle sentenze civili e che potrebbero spettarle in caso di riconosciuta responsabilità penale degli altri coimputati, risulta alquanto improbabile. Su questi elementi ruota la sussistenza del pericolo nel ritardo».

Tal che se ne faceva discendere la fondatezza del motivo in esame in relazione alla parte del vincolo intesa a garantire le obbligazioni civili atteso che il PM non poteva chiedere (e il G.i.p. non poteva conseguentemente disporre) il sequestro conservativo dei beni con la funzione di garanzia delle pretese civilistiche fermo restando la validità di questo sequestro nella parte in cui era stato chiesto e disposto a garanzia delle future possibili pretese erariali.

Pertanto, una volta fatto presente che i restanti motivi di ricorso restavano assorbiti perché anch’essi intesi a dimostrare l’invalidità del sequestro in funzione di garanzia delle obbligazioni civili, i giudici di legittimità ordinaria provvedevano all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente alle garanzie delle obbligazioni civili.

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Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile.

In questa decisione, si chiarisce, citando giurisprudenza formatasi sul punto, che il sequestro conservativo, nella parte in cui, a norma dell’art. 316 c. 2, c.p.p., tutela la parte civile qualora sia una fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, non può che essere richiesto e disposto da questo soggetto processuale stante anche il chiaro tenore letterale di questo precetto normativo il quale prevede espressamente, in detto caso, che la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile secondo quanto previsto dall’art. 316, c. 1, c.p.p..

Va da sé dunque, come rilevato anche in questa pronuncia, che il PM non può, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili.

Ove si dovesse verificare una situazione processuale di tal genere (come è avvenuto nel caso di specie), il provvedimento con cui viene disposto il sequestro conservativo anche a favore della parte civile (nei termini appena visti prima, ossia quelli indicati nell’art. 316, c. 2, c.p.p.) ove la richiesta sia stata fatta dal p.m. senza che la parte civile nulla abbia preteso al riguardo, non potrà che essere contestato nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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