Mediazione civile: le parti possono non partecipare, delegando tutto agli avvocati

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(Ricorso rigettato)

Il Fatto

La vicenda si lega al ricorso depositato nel 2016 da una società X, ex articolo 447 bis c.p.c., poiché avendo concesso in locazione un’unità immobiliare ad un’altra società Y, chiedendo la risoluzione del contratto, per mancata prestazione del deposito cauzionale, il rilascio dell’immobile, oltre che la condanna alle spese del giudizio.

La società X, si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, come previsto dal D.lgs.28/2010.

Il Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della procedura di mediazione . La società X avviava la procedura di mediazione, al primo incontro fissato dall’Organismo di mediazione le parti erano assenti e partecipavano i soli legali, chiedendo un breve differimento, a seguito del quale palesavano telefonicamente al mediatore l’impossibilità per entrambe le parti di raggiungere un accordo stragiudiziale, così da creare i presupposti affinché il nuovo incontro precedentemente richiesto non si realizzasse.

Alla successiva udienza il difensore della società Y eccepiva, nuovamente, l’improcedibilità della domanda promossa dalla società ricorrente rimarcando l’assenza delle parti nel corso del primo incontro del procedimento , ma dei soli difensori.

Il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando che non si fosse verificata la condizione di procedibilità con conseguente improcedibilità della domanda attorea.

Contro tale sentenza la società X presentava ricorso in appello sostenendo che la mediazione si fosse effettivamente svolta, avendo le parti partecipato al procedimento di mediazione tramite i rispettivi difensori, muniti di procura speciale, con le quali conferivano agli stessi i necessari poteri per definire e trattare le questioni giudiziali e stragiudiziali.

Anche in questo caso il ricorso veniva rigettato, confermando un orientamento diffuso in dottrina e giurisprudenza,  secondo cui il mediatore nel primo incontro necessita del contatto diretto con le parti, al fine di verificare la fattibilità dell’inizio della procedura di mediazione vera e propri.

La Corte d’appello pur riconoscendo la possibilità alla parte di farsi rappresentare dal difensore, non ha ritenuto che  sia sufficiente una procura speciale alle liti rilasciata ex art. 185 c.p.c., ma occorra una procura speciale notarile, che conferisca al difensore la rappresentanza sostanziale della parte.

Inoltre, il Tribunale di secondo grado precisava che, a prescindere dalla partecipazione personale delle parti, come previsto dal dettame normativo, la mediazione non è mai iniziata, visto che l’incontro informativo e preliminare  nella prima seduta non si è svolto, perché è stato richiesto un rinvio,  e successivamente, alla data fissata, nessuno si è presentato. A seguito dell’esito negativo del giudizio è stato presentato successivo ricorso in Cassazione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 Il ricorso che è stato rigettato anche in terzo grado.

Gli ermellini hanno evidenziato che non costituisce idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro. di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, purché comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Conclusioni

La sentenza giunge in un  momento fondamentale per il futuro della mediazione civile e commerciale, poiché si è in attesa della riforma del processo civile, al cui interno si traccerà il percorso verso cui dovranno avviarsi le ADR.

Alcuni aspetti introdotti dalla sentenza non chiariscono i contorni di un istituto giovane, le cui applicazioni e sviluppi sono stati spesso oggetto di posizioni professionali e culturali critiche. Certamente, appare una contraddizione in termini  il fatto che la sentenza sostenga che “non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione”,  palesando, quindi, un giudizio valoriale, che ne contesta le fondamenta.

D’altra parte, appare d’interesse leggere nella stessa sentenza che “il vigente sistema sanzionatorio è da applicare nei casi  di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione condannando al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”; considerando che l’applicazione della sanzione è stata statisticamente esigua, nei fatti la mancata applicazione della stessa è divenuta una delle cause che ha condizionato negativamente l’affermazione nella cultura giuridica l’utilizzo di soluzioni alternative alle controversie.

È di sicuro interesse, per il prossimo futuro dell’istituto, il riferimento, all’interno della sentenza, al progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR, che aveva suscitato notevole interesse tra gli operatori del settore e gli studiosi.

Infine, è di tutta evidenza che le percentuali delle parti che effettivamente parteciperanno al primo incontro descrittivo dell’istituto diminuiranno progressivamente, contribuendo, anche in questo caso, a sminuire il valore sociale ed economico che la mediazione civile può rappresentare.

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Sentenza collegata

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Prof. Bonanno Pierangelo

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