Quale precisazione sulla donazione indiretta

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Il caso

A seguito della morte del padre Tizio chiedeva la nullità del suo testamento olografo e la divisione ereditaria del suo patrimonio in base alle disposizioni sulla successione legittima, convenendo in giudizio a tal fine gli altri eredi, i quali chiedevano che la divisione avvenisse previo conferimento, da parte dell’attore, della donazione indiretta di una somma che il de cuius avrebbe effettuato nei suoi confronti tramite il pagamento di un debito dello stesso importo.

Dichiarata la nullità del testamento con sentenza non definitiva, uno dei coeredi introduceva dinanzi allo stesso Tribunale una nuova causa volta all’accertamento della validità del medesimo testamento. A seguito della riunione dei due giudizi, la stessa coerede ne instaurava un terzo nel quale domandava l’accertamento della sussistenza di un testamento pubblico.

Riunite le tre cause, il Tribunale dichiarava inammissibile la produzione del testamento pubblico ed escludeva che il pagamento del debito dell’attore originario da parte del de cuius fosse suscettibile di collazione.

A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello accoglieva solo il ricorso proposto da una delle parti riguardante il regolamento delle spese processuali.

Quanto alla mancata collazione, invece, la Corte distrettuale osservava che il relativo pagamento da parte de cuius in favore del figlio fosse avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poiché rispondeva ad un interesse proprio quale coobbligato in solido col figlio per i debiti al fine di evitare l’incremento degli interessi moratori e l’escussione coattiva del proprio patrimonio.

A questo punto, gli originari convenuti proponevano ricorso per cassazione.

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La riunione delle cause connesse

Con il primo motivo i ricorrenti – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 603 c.c. e 99, 100, 163, 184, 273 e 274 c.p.c. – contestavano il fatto che le cause riunite dal Tribunale, nonostante avessero lo stesso oggetto, riguardavano in realtà causae petendi differenti, alcune delle quali riguardanti il testamento olografo ed altre quello pubblico, essendo, dunque, necessaria una loro trattazione separata.

La Corte di merito, pertanto, avrebbe erroneamente considerato il testamento pubblico a stregua di una mera produzione documentale mentre in realtà esso era oggetto dell’allegazione di un fatto giuridico diverso rispetto al testamento olografo oggetto delle precedenti due cause. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere separatamente ciascuna delle cause riunite.

La Suprema Corte dichiara fondato il motivo osservando che il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non intacca l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06) ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può nè sopprimere nè comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c.
Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza.

Nel caso di specie la Suprema Corte rileva che il giudice d’appello aveva erroneamente assoggettato alle preclusioni già maturate in uno dei processi la produzione del testamento che, invece, stava alla base della causa connessa proposta in tempi successivi, con l’effetto di non decidere su una domanda (ovvero quella finalizzata ad accertare gli effetti del testamento pubblico), scontrandosi con la logica che caratterizza la riunione delle cause connesse.

La donazione indiretta

Con altro motivo, i ricorrenti – denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 737, 769 e 1236 c.c. – deducevano che il pagamento del debito da parte del de cuius verso il figlio aveva originato verso di lui un credito di pari importo, dunque, la rinuncia ad agire in regresso verso quest’ultimo costituirebbe una donazione indiretta, rendendo applicabile la collazione.

Gli Ermellini dichiarano fondato anche questo motivo di ricorso rilevando che la donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04) e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un’attribuzione patrimoniale gratuita.
L’allegazione del pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta si deduce implicitamente dal mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l’attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l’esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all’adempimento sia perché il requisito di liberalità dell’atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti.

Nella fattispecie in esame, quindi, la Corte di Cassazione rileva che la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto da un lato, si è arrestata ad un’interpretazione formalistica dell’eccezione dei coeredi – quasi che la donazione indiretta potesse in ipotesi perfezionarsi unico actu – e, dall’altro, assunto a criterio discretivo l’interesse proprio del solvens ad estinguere l’obbligazione, ha erroneamente riferito la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l’art. 809 co. 1 c.c.

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Avv. Mazzei Martina

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