Corte di Cassazione – II sez. civ. – ordinanza n. 22099 civ. del 04-09-2019

Redazione 09/09/19
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L’ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma della L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13, comma 2, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell’ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall’art. 292 c.p.c., attesa l’anteriorità di tale disposizione rispetto all’altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado

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