La Cassazione fornisce alcune importanti precisazioni in materia di liberazione anticipata

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54)

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo.

Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall’istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l’inammissibilità dell’istanza – trovava fondamento nella non buona condotta del condannato, consistita nella commissione di numerosi gravi reati.

Nello specifico, il Magistrato di Sorveglianza aveva valutato negativamente sia i semestri direttamente attinti dalle condotte di reato, sia i semestri contigui, considerata la gravità del comportamento del condannato il quale aveva dato prova di una partecipazione all’opera di rieducazione soltanto apparente.

Il Tribunale di Sorveglianza, dal canto suo, aveva confermato questa impostazione richiamando il principio della valutazione frazionata per semestri per cui non è escluso che un fatto negativo possa riverberarsi anche nella valutazione dei semestri anteriori allorché la condotta particolarmente grave sia indicativa della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente a quello cui si riferisce detta condotta, da cui era scaturito un giudizio di totale mancanza di partecipazione all’opera di rieducazione nell’intero periodo, alla luce delle reiterate condotte criminose, specificamente elencate.

Oltre a ciò, era stata altresì rigettata la domanda di integrazione per liberazione anticipata speciale ex L. 21 febbraio 2014, n. 10, con riferimento al semestre dal 29/3/2013 al 28/9/2013, in quanto il detenuto, dopo la concessione del beneficio in via ordinaria, non aveva continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione, come richiede l’art. 4, comma 2, legge citata.

Era stato considerato irrilevante per di più il rilievo dell’ammissibilità dell’istanza per il periodo 27/12/2010 – 13/3/2011 in quanto l’istanza in ogni caso non era meritevole di accoglimento.
Parimenti irrilevante era stata ritenuta la condotta collaborativa del condannato nel procedimento penale in cui l’istante era stato imputato, con altre dodici persone, per associazione a delinquere e altro poiché trattasi di condotta successiva alla commissione dei reati, e quindi suscettibile di valutazione positiva con riferimento alla condotta penitenziaria tenuta nei semestri maturati successivamente.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato avanzando i seguenti motivi di impugnazione: 1) assoluta mancanza di motivazione per il rigetto della liberazione anticipata del semestre 20/1/2017 – 21/2/2018, quanto ai frammenti di pena non valutati, cioè i periodi 21/1/2017 – 24/6/2017 e 25/1/2018 – 21/2/2018; il ricorrente rilevava a tal proposito che il primo di tali periodi era stato oggetto di valutazione positiva, come si ricavava dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata del 16/1/2018 e del 15/2/2018, tenuto conto altresì del fatto che, essendo il ricorrente detenuto ininterrottamente dal 21/1/2016, nel semestre dal 21/7/2016 al 20/1/2017 costui non aveva più commesso reati tant’è vero che, per detto semestre, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 30/3/2018 aveva concesso i 45 giorni di liberazione anticipata. Da ciò sarebbe dovuto conseguire, secondo il ricorrente, che anche per il periodo immediatamente successivo, decorrente dal 21/1/2017, avrebbe potuto essere concesso il beneficio ex art. 54 O.P. ma il Magistrato di Sorveglianza – constatato che il periodo 25/6/2017 24/1/2018 era già stato oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza – aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo 21/1/2017 – 24/6/2017, omettendo ogni motivazione sul punto così come era stato allo stesso modo trascurato il periodo finale, 25/1/2018 – 23/2/2018 (giorno di presentazione della richiesta di liberazione anticipata) fermo restando che anche il Tribunale di Sorveglianza aveva taciuto su tali periodi, sicché ne derivava la necessità dell’annullamento della gravata ordinanza in parte qua; 2) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento ad ogni singolo semestre di pena scontata posto che, se, in relazione al periodo 21/1/2017 – 24/6/2017, volesse sostenersi che sia il Magistrato, che il Tribunale di Sorveglianza, abbiano implicitamente ritenuto che esso non copriva il semestre, risultava integrata una chiara violazione di legge dato che il Giudice di Sorveglianza aveva preso atto che: 1) il periodo 25/6/2017 – 24/1/2018 era già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza; 2) la richiesta di liberazione anticipata si estendeva fino al 21/2/2018, sicché tale ultimo segmento (25/1/2018 – 21/2/2018) si sarebbe dovuto saldare a quel periodo di 5 mesi e 3 giorni, pure all’interno del medesimo titolo esecutivo costituito dal cumulo della Procura Generale della Corte di appello di Catania, così integrando il semestre apprezzabile; 3) manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta assenza di partecipazione del ricorrente all’opera rieducativa per l’intero periodo 12/10/2008 – 20/7/2016 in aperto contrasto con la concessione della liberazione anticipata operata con ordinanza del 16/1/2018 dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa (estensore dello stesso provvedimento impugnato) per il semestre composto dai periodi 22/4/2015 – 21/9/2015 e 25/6/2017 – 24/7/2017; 4) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento alla deroga della valutazione frazionata per semestre atteso che, nell’impugnata ordinanza, era stato richiamato l’orientamento di legittimità per cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori allorché la condotta particolarmente grave e sintomatica lasci fondatamente dedurre una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce ma tale principio avrebbe ricevuto erronea applicazione nel caso di specie laddove non era stata valutata la proficua collaborazione con la giustizia da parte del detenuto ampiamente documentata nella richiesta stante il fatto che, così come le condotte negative possono riverberarsi sui semestri contigui, anche gli elementi positivi in ottica risocializzante e di ripudio dei pregressi comportamenti devianti vanno valutati per l’intero arco temporale di riferimento dei richiesti semestri di liberazione anticipata mentre, al contrario, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto irrilevante la condotta collaborativa manifestata da questi nel procedimento in cui era imputato per associazione a delinquere e altro dinanzi al GIP di Ragusa postulando una influenza positiva di tale dato soltanto per i semestri successivi, e non ai fini del beneficio richiesto; 5) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento al momento dell’ultima condotta negativa, censurabile ai fini della valutazione per semestre, in relazione al semestre 21/1/2016 – 20/7/2016 visto
che l’ultima condotta negativa, in relazione al fine rieducativo, era stata commessa quando il ricorrente era stato sottoposto a fermo per ricettazione e altro e dunque, da ciò se ne faceva discendere l’erroneità dell’estensione della valutazione negativa anche al semestre che da tale data arrivava al 20/7/2016.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come dovesse essere accolto il primo motivo dato che, a fronte delle censure prospettate dalla difesa, nessun cenno era rinvenibile nell’impugnata ordinanza che desse conto della valutazione del semestre così composto, implicitamente negando anche rilievo al dato opposto che il periodo 25/6/2017 – 24/1/2018 fosse già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa (come aveva rilevato il Magistrato di Sorveglianza, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza con riguardo, tra gli altri, all’indicato periodo).

Anche il secondo motivo di ricorso, ad avviso della Corte, risultava essere fondato laddove ad esso voleva darsi un significato di implicito rigetto dell’istanza di liberazione anticipata per il semestre di appena menzionato in base al rilievo – sempre implicito – che il periodo 21/1/2017 – 24/6/2017 non integrava un semestre dato che, in tal caso, soccorreva l’ulteriore frammento, pure valutabile, relativo alla detenzione subita dal L. nel periodo 25/1/2018 – 21/2/2018 all’interno dello stesso titolo esecutivo, con compiuta integrazione del semestre valutabile.

A fronte di tale calcolo, gli Ermellini facevano presente come fosse nota la regola per cui, ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell’intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008) tenuto conto altresì del fatto che il detenuto risultava essere stato ininterrottamente in detenzione e che il semestre intermedio ai due frammenti – 25/6/2017 – 24/1/2018 – era già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza.

Ulteriore elemento di criticità della motivazione, denunciato con l’ultimo motivo di ricorso, secondo il Supremo Consesso, risiedeva nel ritenere senz’altro rilevante in senso negativo la notificazione in costanza di detenzione del decreto di fermo del 5/4/2016 (per fatti associativi pregressi) sul semestre in cui è avvenuta tale notificazione senza spiegazione effettiva al riguardo (mentre non si attribuisce alcun rilievo positivo “retroattivo” all’opera di collaborazione intrapresa dal ricorrente nel medesimo procedimento affermando che possa averne soltanto per il futuro).

In effetti, nell’ordinanza impugnata, si richiamava un fermo del 5/4/2016 per associazione a delinquere e furti, ma si trattava della mera notifica di un fermo per fatti commessi in epoca precedente al giorno in cui il ricorrente era entrato in carcere senza interruzioni fino all’attualità.

I giudici di piazza Cavour rilevavano inoltre come i reati elencati dal Magistrato di Sorveglianza, e richiamati nella loro valenza preclusiva dal Tribunale di Sorveglianza, fossero tutti antecedenti – compresi quelli riportati nel decreto di fermo notificato il 5/4/2016 – rispetto al semestre in esame, arrestandosi a quelli (ricettazione ed altro) contenuti nel fermo subito dal detenuto trattandosi dunque di violazioni antecedenti all’ultimo periodo di espiazione della pena detentiva in carcere e quindi costituenti un dato fattuale non pertinente all’analisi da condurre per verificare i presupposti di ammissione al beneficio richiesto.

Tal che se ne faceva discendere come la valorizzazione di tali reati fosse in contrasto con il principio per cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015).

Si evidenziava tra l’altro come in tale pronuncia fosse stato illustrato che, alla stregua del prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione dato che, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione fermo restando come sia però richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013; n. 983 del 22/11/2011; n. 29352 del 21/06/2001) dato che, diversamente, non può sul piano logico, prima ancora che giuridico, esplicare alcuna valenza dimostrativa sul comportamento e sull’atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione o meno all’opera rieducativa successivamente sperimentata poiché, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, la partecipazione vi sia stata.

L’ordinanza impugnata veniva quindi annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante in quanto chiarisce molti aspetti inerenti l’istituto della liberazione anticipata.

In particolare, in tale pronuncia, il Supremo Consesso, richiamando giurisprudenza conforme, afferma che: a) ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell’intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; b) ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata; c) non può essere concessa la liberazione anticipata quando la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere.

Di conseguenza, questo provvedimento, proprio perché richiama (e conferma) questi principi di diritto,  non può non essere preso nella dovuta considerazione laddove si debba valutare se presentare o meno, nell’interesse del proprio assistito, una istanza di liberazione anticipata.

Il giudizio in ordine a quanto statuito nella sentenza in commento, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche giuridiche, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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