La nomina del difensore di fiducia non può essere trasmessa a mezzo pec

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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 96, comma 2)

Il fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l’indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa.

Rilevava il GE – dopo avere rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento – che il condono doveva essere revocato di diritto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, con riguardo alla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed Euro 9.690,90 di multa, avendo il condannato commesso, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (1/8/2006), un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/5/2015, irrevocabile il 31/10/2015).

La mera commissione del reato nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge di indulto, pertanto, era condizione necessaria e sufficiente ad integrare il presupposto della revoca di diritto del beneficio.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato avanzando a motivo di impugnazione la violazione di legge con riferimento agli artt. 127, 666 e 420 ter c.p.p. per evidente lesione del diritto di difesa nel procedimento camerale in quanto era stata disattesa dal giudice dell’esecuzione l’istanza di rinvio dell’udienza inviata a mezzo PEC dal medesimo difensore del condannato la cui nomina risultava parimenti inviata a mezzo PEC.
Nonostante il ricorrente conoscesse il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il rinvio del processo in caso di legittimo impedimento del difensore non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., tanto che le Sezioni Unite hanno qualificato tale approdo come “diritto vivente“, pur tuttavia costui propugnava una rimeditazione della materia alla luce della necessità di assicurare anche nei procedimenti camerali la partecipazione necessaria ed effettiva del difensore recuperando il rilievo del legittimo impedimento anche di questa figura processuale, come accade per l’udienza preliminare, a termini dell’art. 420 ter c.p.p., comma 4, e tale necessaria reimpostazione, ad avviso del ricorrente, doveva essere considerata in massima misura negli incidenti di esecuzione ex art. 666 c.p.p..

Una ulteriore censura di violazione di legge veniva avanzata quanto alla contestata sussistenza del presupposto per la revoca dell’indulto assumendo a tal proposito il ricorrente che la condizione risolutiva del beneficio non poteva riferirsi alla pena complessivamente riportata per i due reati, sia pure avvinti ex art. 81 c.p. come nel caso di specie, ma doveva essere rapportata al singolo reato che da solo aveva dato luogo all’irrogazione di una pena superiore ad anni 2 di reclusione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato infondato nel primo motivo e quindi rigettato posto che, ad avviso della Corte, il problema si collocava a monte e risiedeva nel difetto di legittimazione del difensore a rappresentare il condannato in quanto non soltanto la richiesta di rinvio, ma anche la nomina fiduciaria, risultano essere state inviate a mezzo PEC.

Si osservava a tal proposito come sia noto che – ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 2, – la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata trattandosi di formalità che non ammettono equipollenti e, in particolare, non può equipararsi l’invio del mandato difensivo tramite lettera raccomandata con la trasmissione telematica via PEC per il motivo che tale forma di comunicazione garantisce soltanto la provenienza della missiva ma non l’originalità della firma e della sottoscrizione del documento allegato il quale praticamente perviene in semplice copia (ove non si tratti di documento a doppia firma digitale).

Oltre a ciò, si faceva altresì presente come la giurisprudenza della Cassazione avesse affermato che la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta (Sez. 1, n. 11268 del 02/03/2007; Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016) e a tale necessaria certezza, rilevava sempre la Corte in questa pronuncia, può pervenirsi solo con la produzione rituale dell’atto di scelta il quale deve indiscutibilmente dimostrare attraverso l’autografia – o la personale dichiarazione – la volontà dell’interessato sicché non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell’avvenuto conferimento dell’incarico la produzione di una semplice copia teletrasmessa dell’atto pervenuta con modalità irrituali (Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011; n. 18244 del 02/04/2019).

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour rilevavano inoltre che il vizio a cui era affetto il mandato difensivo si riverberava anche sulla richiesta di rinvio operata con le stesse modalità di trasmissione atteso che, in assenza dell’interessato, cioè della persona destinataria dell’attività difensiva, deve affermarsi l’irritualità di una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata da un professionista che si limiti ad affermare la propria qualità di difensore senza depositare atto di nomina sottoscritto dall’interessato (in tali termini, Sez. 1, n. 54079 del 14/06/2017).

Terminata la disamina del primo motivo, venendo a trattare il secondo, il Supremo Consesso evidenziava come anche questo fosse inammissibile per genericità dato che, per un verso, ai fini dell’applicazione o della revoca dell’indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009), per altro verso, il ricorso non era autosufficiente sul punto non avendo specificato la pena in concreto irrogata per detti reati nella sentenza che li aveva accertati.

Conclusioni

La sentenza in oggetto è assai interessante in quanto in essa si afferma che non è possibile trasmettere la nomina del difensore di fiducia a mezzo pec così come non è consentito chiedere il rinvio ricorrendo sempre alla posta elettronica certificata.

E’ dunque sconsigliabile per l’avvocato ricorrere alla pec in questi casi per le negative conseguenze che possono derivare a danno del proprio assistito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, dunque, proprio perché chiarisce come non si possa fare ricorso alla pec in siffatte ipotesi, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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