La condanna per il delitto aggravato costituisce reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena anche nel caso in cui le attenuanti siano riconosciute prevalenti/equivalenti sulle aggravanti contestate

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta di un condannato volta a far dichiarare l’inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di Appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. avendo a tal fine condiviso l’orientamento giurisprudenziale per il quale l’ostatività del reato oggetto di condanna, in riferimento alla sospensione dell’ordine di esecuzione, non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, essenziali per la qualificazione del reato come ostativo, in quanto il giudizio di comparazione rileva solo per la pena e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza summenzionata proponeva ricorso il difensore del condannato deducendosi vizio di violazione di legge atteso che, se una circostanza aggravante, come nel caso del ricorrente, era stata dichiarata sub-valente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti, essa, per questa difesa, non poteva esplicare alcun effetto, neppure nei limiti di un mero richiamo quoad poenam, chiedendosi al contempo, in via gradata, che, ove non fosse accolta questa interpretazione, la questione fosse rimessa alle Sezioni unite.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito che la giurisprudenza di legittimità è concordemente assestata sul principio per il quale “la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta” (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019) rilevandosi al contempo che, ancor prima, sempre la Sez. 1, nella decisione n. 36318 del 19/09/2012, aveva stabilito concordemente che “la condanna per il delitto di rapina aggravata è d’ostacolo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall’art. 4-bis ord. pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta, così come, allo stesso modo, in anni ancora precedenti, la Sez. 2, nella pronuncia n. 3731 del 28/06/2000, aveva chiarito che “il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell’art. 656 cod. proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche …. quando, essendo indicato dall’art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza, sull’aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l’elisione delle aggravanti solo quoad poenam, ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell’agente”.

Ciò posto, a fronte di tale orientamento nomofilattico, gli Ermellini ritenevano come l’univocità dell’orientamento interpretativo rendesse palese la manifesta infondatezza della doglianza in guisa tale da precludere di ravvisare in materia i presupposti di un contrasto, anche solo potenziale, che potesse giustificare una rimessione del ricorso alle Sezioni unite.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui, citandosi un costante orientamento nomofilattico, si postula che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

E’ dunque sconsigliabile, alla luce di questo approdo ermeneutico, chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena ove la condanna abbia ad oggetto un delitto aggravato, nella misura in cui esso costituisca un reato ostativo a norma dell’art. 4-bis ord. pen., anche ove le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti alle aggravanti contestate.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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