Entro quando deve ritenersi stabilito il divieto di rientro dello straniero nel territorio dello Stato in caso di espulsione disposta ex art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998

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 (Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: D.lgs. n. 286/1998, art. 16, c. 5)

Il fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, preso atto che la pena residua che G. D. doveva espiare in virtù del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 23/11/2007 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia era inferiore ai 2 anni, ne aveva disposto l’espulsione ai sensi degli artt. 13, comma 2, lett. b) e 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998; espulsione eseguita, in data 31/1/2012, dalla Questura di Brindisi.

Posto ciò, in data 26/2/2018, i Carabinieri del Comando Stazione di S. in C. avevano fermato D. nel territorio dello Stato e, per tale motivo, non essendo spirato il termine decennale di estinzione della pena previsto dall’art. 16, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, la Procura generale di Venezia, in data 27/2/2018, aveva emesso, nei confronti del predetto, ordine di esecuzione per l’espiazione della pena di 1 anno, 2 mesi e 4 giorni di reclusione.

Avverso tale provvedimento aveva proposto incidente di esecuzione lo stesso D. sul presupposto che, non avendo il Magistrato di sorveglianza determinato la durata dell’espulsione, l’originario divieto di rientro dovesse ritenersi fissato in cinque anni analogamente a quanto previsto all’art. 16, comma 1-bis, del citato decreto legislativo e, dal momento che D. aveva fatto rientro nel territorio dello Stato nel sesto anno successivo all’espulsione, il reingresso avrebbe dovuto ritenersi legittimo con conseguente divieto di ripristino dello stato di detenzione di cui ai sensi dell’ultima parte del citato comma 8.

A fronte di tale incidente di esecuzione, la Corte di appello di Venezia, in sede di giudizio di esecuzione, disponeva nei confronti di G. D. la revoca dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia posto che veniva stimata infondata la tesi difensiva secondo cui il termine massimo del divieto di reingresso fosse stato quello di cinque anni decorrenti dall’avvenuta espulsione in base all’art. 11 della c.d. Direttiva Rimpatri (2008/115/UE) in relazione al quale la sentenza 6/12/2012 della Prima Sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo (causa C-430/11) aveva precisato come gli Stati nazionali non potessero applicare una disciplina penale tale da compromettere l’applicazione delle procedure e delle norme comuni sancite dalla richiamata Direttiva, e ciò in quanto l’art. 2 della Direttiva prevede espressamente che tale disciplina non è necessariamente applicabile alle situazioni in cui l’espulsione sia prevista quale sanzione penale ovvero quale conseguenza di una violazione penale in quanto, nella causa C-430/11 decisa dalla Corte di Giustizia, il soggetto era stato imputato del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 sicché i ragionamenti svolti dalla Corte di Giustizia non erano trasponibili automaticamente al diverso caso di uno straniero, illecitamente soggiornante in Italia, condannato per reato diverso dalla mera permanenza illegale.

Orbene, nel caso di specie, fermo restando che la causa di estinzione della pena prevista dall’art. 16, comma 8, del citato decreto matura al decorrere del decimo anno dall’esecuzione dell’espulsione e a condizione che non sopraggiunga nel frattempo un rientro illegale, quello operato dal D. a circa sei anni di distanza dall’espulsione, ad avviso del g.e., non poteva definirsi come reingresso “illegale” posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro non aveva indicato la durata della misura dovendo ritenersi, in assenza di una previsione specifica, che la misura fosse commisurata, nella durata, al minimo legale di cinque anni previsto dall’art. 16, comma 1-bis, decorsi i quali, dunque, egli avrebbe potuto tranquillamente rientrare in Italia.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia deducendo due distinti motivi di impugnazione così formulati: 1) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 16, commi 5, 6 e 8, d.lgs. n. 286/1998 atteso che, secondo il Procuratore generale impugnante, mentre i commi da 1 a 4 dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998 disciplinano l’espulsione del giudice della cognizione quale sanzione sostitutiva della detenzione, prevedendo il comma 1-bis – per i reati diversi da quelli di cui agli artt. 10-bis e 14 comma 5-ter e quater d.lgs. cit. – un minimo (di cinque anni) ma non un massimo, che spetterebbe al giudice indicare, nel caso dell’art. 16, commi 5 e 6, relativo alla espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza, la norma non prevede espressamente un periodo minimo di durata della misura il quale, dunque, dovrebbe essere correlato al termine decennale di cui all’art. 16, comma 8, d.lgs. citato che prevede il ripristino dello stato detentivo in caso di illegittimo rientro nel territorio dello Stato non comprendendosi, diversamente, perché il legislatore abbia comunque fissato in dieci anni il termine di estinzione della pena sostituita; 2) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 16, comma 8, seconda parte, d.lgs. n. 286/1998 dato che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso ogni accertamento teso a verificare la legittimità dell’ingresso nel territorio dello Stato da parte di D. esistendo agli atti esclusivamente una sintetica annotazione della Stazione dei Carabinieri mentre l’assolvimento di tale onere sarebbe stato di estrema rilevanza non essendo ancora decorso il decennio dall’esecuzione dell’espulsione e potendo la sua condotta illegittima giustificare, comunque, il ripristino dello stato di detenzione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso, su parere difforme della Procura generale presso la Corte di Cassazione, riteneva il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal riguardo, una volta fatto presente che l’art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 1-bis, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. b), legge 30 ottobre 2014, n. 161, stabilisce che nei casi “di cui al comma 1, la misura dell’espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni” mentre, nel caso, invece, contemplato dal comma 5, qui in rilievo, non è stabilito alcun termine, come, se il termine di durata del divieto di reingresso fosse effettivamente pari a cinque anni, come sostenuto dalla Corte di appello, non si comprenderebbe per quale ragione l’effetto estintivo dell’espulsione si produca, ai sensi del comma 8 dell’art. 16 del d.lgs. n. 286/1998, soltanto una volta che siano decorsi dieci anni dall’esecuzione della sanzione sostitutiva né, soprattutto, il senso della successiva proposizione normativa che prevede la revoca dell’espulsione nel caso in cui, prima del termine decennale, il soggetto trasgredisca il divieto di reingresso.

Tal che, alla luce di ciò si affermava il principio secondo cui il divieto di rientro dello straniero nel territorio dello Stato in caso di espulsione disposta, ex art. 16, comma 5, del d.lgs. citato, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, deve ritenersi stabilito per la durata di dieci anni dall’esecuzione del relativo provvedimento riferendosi il limite dei cinque anni alla espulsione ordinata in via amministrativa ovvero alla espulsione disposta come sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (cfr. Sez. 1, n. 13130 del 9/2/2017).

Oltre a ciò, si metteva in evidenza il fatto che, quanto alla ragionevolezza di un differente statuto dell’espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, rispetto all’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena, essa deriva dalla differenza dei relativi presupposti mentre, in quest’ultimo caso, l’espulsione viene disposta in luogo di sanzioni detentive di modesta entità, nel primo caso, invece, il limite dei due anni di pena può riguardare anche pene residue di ben maggiori periodi di detenzione sì da giustificare la previsione di un periodo molto più lungo in cui l’ordinamento vuole assicurare l’assenza del soggetto espulso da territorio dello Stato.

Tal che, in virtù delle considerazioni sin qui esposte, se ne faceva conseguire l’accoglimento del ricorso proposto sicché l’ordinanza impugnata veniva annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Pubblico ministero competente per l’esecuzione.

Conclusioni 

La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui postula che il divieto di rientro dello straniero nel territorio dello Stato in caso di espulsione disposta, ex art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, deve ritenersi stabilito per la durata di dieci anni dall’esecuzione del relativo provvedimento riferendosi il limite dei cinque anni alla espulsione ordinata in via amministrativa ovvero alla espulsione disposta come sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

Va da sé dunque che, nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, ovvero quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo o qualora lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 o, ancora, costui, appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, se si deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione per un lasso temporale pari a 10 anni a partire dalla data dall’esecuzione del relativo provvedimento di espulsione.

Tale lasso temporale, così individuato temporalmente, difatti, è stato così stabilito, non solo in questa pronuncia, ma anche in una precedente decisione con cui la Cassazione è addivenuta alla medesima conclusione (Sez. 1, n. 13130 del 9/2/2017).

La decisione in esame, dunque, proprio perché chiarisce tale aspetto temporale, non può non essere presa nella dovuta considerazione in casi analoghi a quello trattato nel caso di specie, e dunque il giudizio in ordine a quanto ivi statuito non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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