La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa

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(Ricorso rigettato)

 

Il fatto

 

Il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies, con ordinanza dello stesso Tribunale in data 4/12/2018 in relazione alla pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 12/4/2017.

Nel corso della misura, infatti, il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 17/6/2019, ne aveva sospeso l’esecuzione in quanto il condannato non era stata trovato nel domicilio protetto,ove erano stati constatati danneggiamenti dell’immobile (cfr. nota S.c.p. del 15/6/2019) e si era resa irreperibile sicché la notifica all’interessata del decreto di fissazione dell’udienza del 9/8/2019 era stata eseguita presso il suo difensore e, pertanto, proprio in ragione della sua condizione di irreperibilità, ancora attuale al momento della decisione, era stata disposta la revoca della detenzione domiciliare.

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

In particolare, il ricorso lamentava, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), come l’avviso di fissazione dell’udienza per la revoca della misura alternativa non fosse mai stato notificato al difensore di fiducia dell’odierno ricorrente così come il provvedimento di sospensione della misura da parte del Magistrato di sorveglianza e, per tale ragione, lo stesso difensore sarebbe venuto a conoscenza di quanto accaduto soltanto in data 4/10/2019 allorquando aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare mentre, al contrario, l’ordinanza impugnata avrebbe dato conto della avvenuta nomina di un altro difensore di fiducia, vale a dire una nuova nomina che non sarebbe mai avvenuta atteso che lo stesso legale sarebbe stato il difensore di ufficio del ricorrente ma nominato illegittimamente dal Tribunale di sorveglianza in presenza di un difensore di fiducia.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva reputato infondato e, pertanto, era respinto.

Si osservava a tal proposito come, dalla lettura degli atti del fascicolo, accessibili in sede di legittimità in ragione della natura processuale della censura dedotta, e in particolare dall’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 26/2/2019, risultasse che il ricorrente era difeso, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare, da un avvocato del foro di Roma il quale l’aveva assistito anche nella fase del giudizio di cognizione fermo restando però che la circostanza che al predetto difensore non fosse stato notificato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17/6/2019 che aveva sospeso la misura della detenzione domiciliare e, a seguire, dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, non poteva ritenersi, per la Suprema Corte, all’origine di alcuna nullità diversamente da quanto opinato in sede di ricorso posto che la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (ex plurimis Sez. 1, n. 36964 del 7/6/2019, omissis, Rv. 276867) sicché il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente proceduto, nel caso in esame, alla nomina di un difensore di ufficio al quale era poi stato legittimamente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca.

 

Conclusioni

 

La decisione in oggetto è assai interessante in quanto in essa, citandosi un precedente conforme, si afferma che la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa.

Dunque, è consigliabile per il legale, già nominato quale difensore di fiducia nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa, farsi nuovamente nominare nel procedimento per la revoca della misura stessa al fine di evitare eventuali criticità di ordine procedurale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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