In materia di estinzione della pena per decorso del tempo, da quando decorre il termine di prescrizione nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, c. 5, c.p.p.?

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(Annullamento con rinvio)

 

(Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 172; Cod. proc. pen., art. 656, c. 5)

 

Il fatto

 

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta avverso un’ordinanza emessa dallo stesso giudice dell’esecuzione con la quale era stata rigettata una richiesta di estinzione per prescrizione ex art. 172 c.p.p..

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Ricorreva per Cassazione l’istante, per mezzo del suo difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando violazione di legge perché, a suo avviso, non poteva essere considerata, ai fini della sospensione del termine di prescrizione della pena inflitta, la sospensione dell’ordine di carcerazione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p. in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come il giudice dell’esecuzione: a) avesse premesso che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, il Pubblico ministero aveva emesso l’ordine di carcerazione con contestuale sospensione al quale aveva fatto seguito l’istanza di misure alternative presentata dal condannato mentre il Tribunale di sorveglianza, dal canto suo, aveva, poi, deciso per l’inammissibilità e il rigetto delle istanze sicché il Pubblico ministero aveva, previa revoca della sospensione precedentemente disposta, emesso l’ordine di carcerazione rimasto non eseguito; b) avesse respinto la richiesta avanzata dal condannato decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza volta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena; c) avesse evidenziato che la sospensione dell’esecuzione, disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, in attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, impedisce, fino a tale data, il decorso del termine di cui all’art. 172 c.p. richiamando un precedente della Corte di legittimità (Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007).

Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano come l’interpretazione della legge, seguita dal giudice dell’esecuzione, non potesse essere condivisa rilevandosi a tal proposito come la giurisprudenza di legittimità sia costantemente orientata, nonostante il remoto dissonante pronunciamento citato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007) ad affermare che, “ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione” (Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018; conformi: Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004) e deducendosi al contempo che, nell’enunciare tale principio, la Cassazione ha osservato che l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell’art. 172 c.p., comma 5, che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione, nè lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale tenuto conto altresì del fatto che anche le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 2 del 30/10/2014), nell’affrontare la questione della prescrizione della pena in relazione all’indulto, aveva escluso come la sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p. abbia influenza sul diverso termine di prescrizione della pena.

Ciò posto, veniva altresì rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia, del resto, stabilmente orientata ad affermare che “in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, perché si possa fare riferimento, come dies a quo, al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l’esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” (Sez. 1, n. 4060 del 10/06/1997; nello stesso senso: Sez. 5, n. 32021 del 14/04/2003) così dovendosi computare il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna senza che abbia rilievo la (in) attività degli organi dell’esecuzione e l’eventuale irreperibilità o latitanza derivanti cioè dal comportamento del condannato.
Oltre a quanto appena esposto, veniva oltre tutto rilavato come il principio de quo sia stato ribadito anche in riferimento all’estradizione essendo stato chiarito che, “in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il dies a quo, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma 5 del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione” (Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014) nonché rilevato al contempo come tale criterio ermeneutico rappresenti un principio di civiltà giuridica che discende dalla necessità di porre un termine certo alla possibilità di eseguire la pena detentiva, diversa da quella perpetua, perché, altrimenti, il condannato sarebbe indefinitamente soggetto alla pretesa punitiva dello Stato anche quando questo, per mezzo degli organi preposti all’esecuzione, abbia di fatto manifestato il proprio disinteresse ovvero l’incapacità di eseguire la pena posto che compete agli organi che devono curare l’esecuzione della pena – in primis il Pubblico ministero ex art. 655 c.p.p. – di assumere le iniziative (tra cui spiccano per importanza le ricerche in campo internazionale, la richiesta di estradizione e il mandato di arresto Europeo) che si palesino opportune per individuare il condannato e, quindi, sottoporlo all’autorità dello Stato, sicché non può tornare a danno del condannato il tempo impiegato dalle autorità pubbliche per portare a compimento il compito loro affidato dalla legge così come analogamente non può essere addebitato al condannato il tempo impiegato dal Tribunale di sorveglianza per valutare l’istanza di misura alternativa che è stata avanzata a seguito dell’ordine di carcerazione – con contestuale sospensione – emesso dal Pubblico ministero a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5.

La Suprema Corte, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui spiega da quando decorre il termine di prescrizione nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, c. 5, c.p.p. in materia di estinzione della pena per decorso del tempo.

Difatti, in tale pronuncia, citandosi giurisprudenza maggioritaria, viene affermato a tal proposito che, ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si debba verificare, in tale caso, se la pena sia estinta o meno per decorso del tempo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo fermo restando che, essendoci un precedente difforme, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervengano le Sezioni Unite.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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