Il trasferimento del soggetto recluso, se è posteriore alla domanda introduttiva, non determina variazione della regola attributiva della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677)

Il fatto

 

Il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di permesso premio proposta da un detenuto.

In motivazione si evidenziava come il 9 agosto del 2019 fosse intervenuto il trasferimento dell’istante presso la Casa di Reclusione di Parma e come apparisse dunque opportuno che la domanda venisse valutata dal Magistrato di Sorveglianza terrítorialmente competente.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto deducendo violazione di legge in quanto, al momento di presentazione della domanda, il ricorrente era ristretto presso la Casa di Reclusione di Cuneo e tale condizione di fatto radicava la competenza a provvedere.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto che la decisione impugnata – direttamente ricorribile in quanto assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità – non compieva, per la Corte di legittimità, un’esatta ricognizione delle disposizioni di legge e degli arresti formulati, in sede nomofilattica, per quanto attiene il tema dì competenza.

Veniva difatti a tal riguardo ricordato, così come più volte affermato dalla Corte di legittimità, che il trasferimento del soggetto recluso, se è, come nel caso di specie, posteriore alla domanda introduttiva, non determina la variazione della regola attributiva della competenza.

Infatti, dal momento che il criterio, secondo cui la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si determina in base all’istituto di prevenzione o di pena in cui l’interessato si trova all’atto della richiesta (o della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento), non implica un atto di assegnazione formale del detenuto a una determinata struttura ma è oggettivo nel senso che si riferisce a qualsiasi situazione di permanenza, apprezzabile in termini di non assoluta provvisorietà, del detenuto in una certa sede, se ne faceva conseguire che sono inidonee a determinare la competenza soltanto le soste inconsistenti sotto il profilo temporale, ossia quelle determinate da transito o appoggio temporaneo, che, in quanto tali, sono prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all’impostazione dell’esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale (tra le molte, Sez. I n. 10441 del 4.3.2010).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, veniva annullato il provvedimento impugnato con rinvio per la decisione sull’istanza al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si afferma, avvalendosi di giurisprudenza conforme, in materia di competenza territoriale della magistratura di sorveglianza,  che il trasferimento del soggetto recluso, se è posteriore alla domanda introduttiva, non determina variazione della regola attributiva della competenza.

In particolare, viene fatto presente che sono inidonee a determinare la competenza soltanto le soste inconsistenti sotto il profilo temporale, ossia quelle determinate da transito o appoggio temporaneo che, in quanto tali, sono prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all’impostazione dell’esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale posto che il criterio, secondo cui la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si determina in base all’istituto di prevenzione o di pena in cui l’interessato si trova all’atto della richiesta (o della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento), non implica un atto di assegnazione formale del detenuto a una determinata struttura ma è oggettivo nel senso che si riferisce a qualsiasi situazione di permanenza, apprezzabile in termini di non assoluta provvisorietà, del detenuto in una certa sede.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a chiarire in che termini deve essere applicato l’art. 677, c. 1, c.p.p. (La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento”), dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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