L’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell’esecuzione per la durata della misura custodiale ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva dichiarato cessata la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa al detenuto con ordinanza del medesimo Tribunale di Sorveglianza in data 03/10/2019 posto che al condannato era stato sospeso questo beneficio con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano a seguito di una nota della Casa circondariale di Monza circa l’ingresso in carcere quel giorno dell’affidato poiché costui era stato attinto da un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano con l’accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e relativi reati scopo commessi nell’autunno del 2018 in concorso con soggetti appartenenti ad associazione mafiosa di ‘ndrangheta operante tra le province di Como e Monza Brianza.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il condannato deducendo: 1) violazione di legge rilevando la difesa che i fatti di cui alla custodia cautelare in carcere risultavano esseri precedenti, sia rispetto al fatto di reato per il quale il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativa, sia rispetto all’ordinanza di concessione della misura stessa e che, pertanto, non andava revocata la misura non essendo stati commessi i reati durante l’esecuzione della medesima fermo restando che, ad ogni modo, il Tribunale di Sorveglianza, secondo il difensore, avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa e non dichiararla cessata; 2) vizio di motivazione atteso che, secondo la difesa, l’ordinanza impugnata sarebbe stata priva di ogni tipo di valutazione circa l’opportunità di dichiarare cessata la misura rilevandosi inoltre la contraddittorietà della stessa laddove, da un lato, attribuiva un rilievo negativo alle condotte contestate al detenuto in un altro procedimento penale e, dall’altro, affermava che le stesse non costituissero violazione della misura alternativa, e ciò nondimeno dichiarava cessata e non sospesa la misura alternativa senza considerare che, al momento della concessione della stessa e dell’istruttoria che portava a detta concessione, tutte le condotte criminose già erano state consumate e il reo era stato ritenuto affidabile così come non era stato valutato il comportamento complessivo posto in essere dal condannato durante la misura successivamente a tutti gli episodi criminosi al medesimo contestati.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva stimato fondato per i seguenti motivi.

Si affermava a tal proposito che, secondo il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell’esecuzione per la durata della misura custodiale ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato con il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009) rilevandosi al contempo che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez.1, n. 35781 del 27/11/2020).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come il Tribunale di sorveglianza di Milano avesse specificato che «il reato in espiazione è della stessa natura di quelli per cui vi è ordinanza di custodia cautelare ed è stato commesso in Carate Brianza in data 22.12.2008, giorno in cui l’affidato è stato arrestato in flagrante delitto» e che quest’ultimo «da allora risulta ininterrottamente detenuto, anche se in data 17.4.2019 la misura custodiale massima è stata sostituita dagli AADD in esecuzione al momento della concessione dell’affidamento in prova, sospeso il 17.6.2020» conseguendone che «verosimilmente il reato attualmente in espiazione è stato l’epilogo concluso con arresto in flagranza dell’attività di spaccio pregressa e commessa in forma associativa, come contestato nell’attuale OCC» e rilevando al contempo che «la misura cautelare appare quindi chiaramente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, per ragioni tanto formali quanto sostanziali, poiché la gravità delle condotte si riverbera negativamente sulla affidabilità del condannato e sul merito della misura» e che «nondimeno, le condotte contestate non costituiscono violazione della misura alternativa applicata, che come tale è trascorsa con regolarità, e pertanto va solo dichiarata cessata a decorrere dall’11.6.2020» (come, poi, da dispositivo).

Da tale tracciato motivazionale i giudici di legittimità ordinaria giungevano alla conclusione secondo cui, dalla formula (per la Corte) ambigua utilizzata, di dichiarazione di cessazione della misura alternativa, non si comprendeva se il Tribunale di Sorveglianza di Milano volesse revocare ex nunc dal momento della sottoposizione del condannato alla custodia cautelare in carcere, la misura alternativa dell’affidamento in prova, ovvero se tale dichiarazione di cessazione fosse disposta per un’oggettiva incompatibilità con l’esecuzione della custodia cautelare in carcere posto che, in quest’ultimo caso, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa e non dichiararla cessata mentre, nel primo caso, si sarebbe dovuto specificare, se e in che misura, il fatto, che dava luogo all’emissione del titolo cautelare, potesse essere ritenuto non compatibile con la prova in atto sottesa al modello alternativo di esecuzione della pena.

Infatti, secondo il Supremo Consesso, la valutazione comparativa non può essere fondata sul riconoscimento di automatismi tra la decisione assunta in sede cautelare e quella da prendere in materia di sorveglianza ma impone al giudice, che ha competenza funzionale ed esclusiva in materia di esecuzione della pena, di verificare, se e in che misura, i fatti oggetto della misura cautelare possano, in concreto, essere considerati non compatibili con essa e con l’affidamento che sia stato riposto nel comportamento dell’esecutando rilevandosi al contempo che tale aspetto, ad avviso della Cassazione, non sembra essere stato adeguatamente approfondito nel provvedimento impugnato.

Da ciò se ne faceva conseguire l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, il quale si sarebbe dovuto attenere ai principi ed ai rilievi sopra svolti.

 

Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi affermato, citandosi precedenti conformi, che  l’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell’esecuzione per la durata della misura custodiale ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato con il provvedimento cautelare, atteso che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.

Ove invece dovesse procedersi alla revoca del beneficio in questione, ben potrà impugnarsi un provvedimento di questo genere secondo quanto previsto dalla normativa vigente richiamandosi tale orientamento interpretativo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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