Corte di Cassazione – I sez. pen. – sentenza n. 1229 del 16-04-2020

Redazione 23/04/20
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La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si chiarisce come e in che termini la pericolosità sociale incida sulla confisca di prevenzione.
In tale pronuncia, se, difatti, si afferma che di norma sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (tenuto conto altresì del fatto che, in difetto della correlazione temporale, la sproporzione di valori non dovrebbe nemmeno essere apprezzata in riferimento a beni la cui acquisizione non ricada nel periodo di pericolosità), si può comunque ricorrere a questa misura ablativa anche quando i beni siano acquistati fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale nella misura in cui siano individuati, con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, i dati di fatto rivelatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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