Come devono intendersi i medesimi fatti di cui all’art. 54 della Convenzione di Schengen?

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(Riferimento normativo: Convenzione del 19 giugno 1990, art. 54)

Il fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una istanza volta a ottenere l’applicazione del principio del ne bis in idem tra i fatti giudicati con una sentenza del Tribunale di Laufen (Repubblica Federale Tedesca) e il fatto di riciclaggio per il quale, unitamente ad altri reati, l’istante era stato condannato con una sentenza del Tribunale di Milano.

A ragione della decisione osservava il Tribunale che, trascurando i reati esclusi dall’oggetto dell’istanza (i reati di “banda” e di “falso in atto pubblico” in quanto non giudicati nel processo italiano), nella sentenza tedesca, da un lato, non si attribuiva affatto al richiedente, come, invece, nella pronuncia italiana, di aver compiuto le materiali attività di riciclaggio (in concreto, la sostituzione della targa) bensì, semplicemente, di aver accettato di condurre l’autovettura Mercedes in Bielorussia sapendo che si trattava di un veicolo provento di furto, dall’altro, la natura della contestazione (“ricettazione organizzata“) lasciava ritenere, alla luce della motivazione, che, alla base della stessa, vi fosse la commissione del fatto (ricezione di auto rubata, nella specie, munita di documentazione falsificata) in un contesto non occasionale e, in particolare, nell’ambito di un “racket della ricettazione di autoveicoli“.

In Germania, in sostanza, non si era in nessun modo valutata la commissione di attività di falso sull’autovettura nell’ottica di una condotta di riciclaggio ma, al contrario, si era dato per scontato che tali condotte riciclatorie fossero state commesse da altre persone mentre l’oggetto della sentenza di condanna italiana era, invece, esclusivamente l’avere “compiuto operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza da delitto in relazione all’autovettura nella consapevolezza che essa provenisse da delitto“.

Tal che se ne faceva conseguire come i fatti posti in raffronto fossero stati, pertanto, evidentemente distinti perchè non coincidenti nè per le condotte, nè per i momenti di commissione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 649 e 669 c.p.p. e dell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea posto che la pretesa del Tribunale di Milano, di vincolare l’applicabilità della disciplina del ne bis in idem ad una verifica di tipo “matematico” circa la frazione di pena inflitta per un determinato reato piuttosto che per l’altro, doveva considerarsi priva di qualsiasi fondamento giuridico dato che essa, oltre a porsi in piena contraddizione con il principio di reciproca fiducia tra Stati caratterizzante il ne bis in idemEuropeo” (art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990 e art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), non era contemplata dalle disposizioni dell’ordinamento interno previste dagli artt. 649 e 669 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’individuazione del medesimo fatto per il quale era stato giudicato il ricorrente così come risultante dalla sentenza di condanna italiana e di quella del Tribunale di Laufen del 30.5.2011 nonché dal successivo decreto correttivo del 2.8.2012; in particolare, ad avviso della difesa, non era dato comprendere come l’ordinanza impugnata potesse giungere a una conclusione di non identità dei fatti materiali quando il ricorrente era stato condannato in Germania per i reati di “ricettazione organizzata” e di “banda” sulla base di aver condotto in quel paese un veicolo provento di furto e il capo d’imputazione per “riciclaggio” della sentenza italiana individuava la condotta rilevante nell’aver condotto la vettura in Germania tenuto conto altresì del fatto che il provvedimento appariva essere manifestamente illogico nella parte in cui sosteneva che il Tribunale tedesco non avrebbe in alcun modo valutato la commissione di attività di falso sull’autovettura nell’ottica di una condotta di riciclaggio rilevandosi al contempo come l’erroneità di tale affermazione emergesse palesemente dal testo della sentenza tedesca che aveva condannato l’imputato anche per l’ipotesi prevista dall’art. 267 c.p. nazionale, par. I e IV, norma che sanzionava, appunto, il falso in atto pubblico, nella specie riferito ai documenti di circolazione del veicolo e al numero di telaio fermo restando che conferma di ciò si rinveniva nel decreto correttivo in cui si precisava che il ricorrente era stato dichiarato colpevole “del reato di ricettazione organizzata e di banda nonché di falso in atto pubblico organizzato e di banda“; di conseguenza, ad avviso della difesa, se solo il Tribunale di Milano avesse proceduto all’analisi della norma di cui all’art. 267 citato, si sarebbe reso conto che l’Autorità tedesca aveva individuato proprio nel ricorrente il responsabile dell’attività di falsificazione vale a dire un’attività inquadrata non come porzione della condotta di ricettazione (o riciclaggio) bensì in due diverse e separate figure di illecito.

 

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, dal canto suo, concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva rigettato perché, nel complesso, infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito come il primo motivo dedotto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno in astratto, dovesse, comunque, considerarsi superato e assorbito dall’esame nel merito dell’istanza affrontato dal Tribunale di Milano quale giudice dell’esecuzione poiché le argomentazioni preliminari svolte da quest’ultimo (relative alla ritenuta inammissibilità, nella specie, di applicare il ne bis in idem poiché la sentenza straniera riguardava reati ulteriori rispetto a quello di ricettazione organizzata e non era individuabile la quota di pena attribuita ai singoli reati) non gli avevano impedito, subito dopo, di misurarsi con la questione essenziale oggetto del petitum e di deciderla.

Ciò posto, anche il secondo motivo seguiva la medesima sorte processuale.

Si rilevava a tal riguardo, dopo avere fatto presente che l’art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, sancisce il principio del “ne bis in idem” Europeo, che, per come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza sovranazionale e della Cassazione, opera nel diritto interno in presenza di più fatti che hanno dato luogo in due stati contraenti a procedimenti penali definiti con provvedimenti irrevocabili, i quali (fatti) siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018; Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019), che la nozione di “stessi fatti“, richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell’ambito dell’U.E. ai fini del divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione Europea (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 38) in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale occorrendo di esso garantire l’applicazione uniforme nel diritto dell’Unione Europea e, quindi, tale nozione fondamento nell’art. 54 della Convenzione di Schengen secondo cui “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita” che, a sua volta, è da ritenersi compatibile con il principio del ne bis in idem enunciato dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali (“Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”) (Grande Sezione, Corte U.E. 27 maggio 2014, Spasic, § 59).

Orbene, a fronte di ciò, gli Ermellini denotavano come, in base all’interpretazione fornita dalla Corte U.E., la nozione di “stessi fatti” ricomprende un insieme di fatti “inscindibilmente collegati tra loro” indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato mentre non assume rilievo l’eventuale esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall’unitarietà del disegno criminoso in quanto esso non esclude che i fatti materiali oggetto dei due processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale nonché per la loro natura (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 39, richiamata da Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, cit.) deducendosi contestualmente che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (fra molte, Sez. 2, n. 30265 dell’11/5/2017).

Chiarito in cosa consistono questi “stessi fatti”, i giudici di piazza Cavour ritenevano come nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione avesse fatto, nella sostanza, corretta applicazione degli enunciati principi in quanto, da un lato, esattamente distinguendo, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta di ricettazione della vettura BMW “X5” sanzionata in Germania da quella di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. sanzionata in Italia e consistita nell’aver compiuto operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza da delitto della vettura in questione, dall’altro, avesse non erroneamente opinato – diversamente da quanto assume il difensore del ricorrente – che in Germania non si era valutata la commissione di attività di falso sull’autovettura nell’ottica di una condotta di riciclaggio dovendo intendersi tale affermazione non come se la sentenza straniera non avesse per nulla valutato la condotta di falso ma semplicemente che non l’avesse collegata finalisticamente a una condotta di riciclaggio il che risultava, del resto, ad avviso del Supremo Consesso, conforme alle risultanze della decisione tedesca da cui si evinceva che l’imputazione di falso in atto pubblico atteneva al certificato di proprietà, al libretto di circolazione e alla carta verde dell’assicurazione della vettura e non alle targhe false francesi oggetto della condotta riciclatoria punita in Italia.

Nè, per quanto sin qui enunciato, sempre ad avviso della Cassazione, l’ipotizzata identità soggettiva sarebbe stata suscettibile di tradursi in una inscindibilità dei fatti restando, invece, le singole azioni perpetrate dal ricorrente ben distinte secondo i criteri indicati dal Giudice dell’esecuzione che a sua volta aveva sottolineato, ulteriormente, la diversità delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto dei due procedimenti la quale dal canto suo non appariva per la Corte essere stata specificamente contestata in ricorso.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui spiega in cosa consistono i medesimi fatti a cui fa riferimento l’art. 54 della Convenzione di Schengen.

Difatti, in  questa pronuncia, è affermato, citando giurisprudenza della Corte di Giustizia europea la quale depone in tal senso, che la nozione di “stessi fatti” ricomprende un insieme di fatti “inscindibilmente collegati tra loro” indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato mentre non assume rilievo l’eventuale esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall’unitarietà del disegno criminoso in quanto esso non esclude che i fatti materiali oggetto dei due processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale nonché per la loro natura.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

 

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