Diritto alla restituzione degli interessi anatocistici per i contratti di conto corrente precedenti al 22/04/2000.

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Il correntista titolare di un conto corrente prima del 2000,se non ha sottoscritto un nuovo contratto all’interno del quale è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi anatocistici

Le Banche rischiano di restituire tutti gli interessi anatocistici applicati ai correntisti  successivamente  alla  delibera CIRC 9 febbraio 2000.

E’, infatti, illegittima l’applicazione dell’anatocismo da parte della banca per i contratti bancari stipulati precedentemente all”entrata in vigore della deliberazione CIRC 9 febbraio 2000  se il correntista non ha sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente che stabilisce la  capitalizzazione degli interessi.

La cassazione

Sul punto la   Corte di Cassazione, sez. I, 29/10/2020, n.23853, ha affermato che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.

La normativa

Per comprendere appieno la portata della decisione della Suprema Corte va ricordato che  è ormai pacifico che una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di  conto corrente  stipulato  in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

IL  D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, ha però disposto che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente (comma 2); che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR (comma 3).

Gli artt. 2 e 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 hanno, poi, imposto la  reciprocità  nel conteggio degli interessi creditori e debitori e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell’approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate .

Orbene, la decisione in commento ha ritenuto che, essendo stata dichiarata  l’llegittimità costituzionale  dell’art art. 25, comma 3,  del D.Lgs. n. 342 del 1999,  (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell’anatocismo praticato dalle banche – che l’art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere – ha ripreso tutto il suo vigore e che  quindi affinché un contratto di conto corrente  in  corso al momento dell’entrata in vigore della deliberazione CICR 9 febbraio 2000  possa produrre interessi anatocistici è necessario che sia stato sottoscritto un nuovo contratto avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservando quanto disposto  dall’art. 2 della nominata delibera CIRC, che  subordina  la pratica anatocistica  al fatto che nel conto corrente sia stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Detta sentenza consolida l’orientamento già  espresso  da Corte Cassazione n. 9140/2020.

Un bel colpo per le banche che, generalmente,  hanno utilizzato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’adeguamento dei contratti in corso alle nuove condizioni contrattuali, senza, dunque, far sottoscrivere al cliente un nuovo contratto o una clausola che consentisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

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Vincenzo Vitale

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