Il matrimonio canonico

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SOMMARIO:

Introduzione

  1. Le fonti
  2. I contenuti
  3. Le forme straordinarie
  4. La forma giuridica
  5. Il matrimonio come Sacramento

Introduzione

Il matrimonio canonico è il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna.

Il canone 1055 recita:

Il patto matrimoniale è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento

Il matrimonio canonico di per sé produce effetti all’interno dell’ordinamento canonico, e va tenuto distinto dal matrimonio concordatario, nel quale potrebbe fare parte, dal quale la legge degli stati secolari legittima e in determinati casi disciplina, il sorgere di effetti civili propri del matrimonio civile.

1. Le fonti

Il matrimonio ha le basi nelle Sacre scritture, vale a dire nel diritto divino rivelato, a partire dalla Genesi sino ad ognuno dei quattro Vangeli.

Le Sacre scritture sono completate dalla Traditio orale e scritta dei Padri della Chiesa, e dalle norme di diritto divino naturale che sono valide anche per i non cristiani, secondo l’insegnamento di San

Tommaso d’Aquino, dottore della chiesa.

Il matrimonio trova numerosi e incisivi richiami nel diritto umano ecclesiastico, specialmente con la redazione del codice di diritto canonico del 1917 e del successivo codice promulgato nel 1983.

Se il primo codice non definiva affatto il matrimonio, ritenendo la questione superflua, e si soffermava molto di più sugli aspetti tecnici e giuridici con una impronta fortemente materialistica, di origine medievale, indice ne è la collocazione nel codex pio-benedettino dell’istituto matrimoniale, disciplinato, insieme agli altri sacramenti, nel terzo libro, De rebus, la riforma del 1983 ha portato a una riconsiderazione degli aspetti personali e pastorali del matrimonio, definito consortium totius vitae, ordinato al bene dei coniugi e della prole, fondato su un foedus, un patto sacro, tra uomo e donna e qualificato necessariamente per i battezzati come sacramento.

Per completare il prospetto delle fonti è utile anche ricordare vari provvedimenti papali in materia matrimoniale, quali il decreto Ne Temere (promulgato da papa Pio X il 2 agosto 1907) sull’estensione della forma tridentina; l’enciclica Casti Connubii di Pio XI, pubblicata il 31 dicembre 1930 sulla dignità e gli errori del matrimonio, la costituzione dogmatica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, il motu proprio Matrimonia mixta promulgato da Paolo VI il 31 marzo 1970 relativo ai matrimoni interconfessionali, l’istruzione Dignitas Connubii promulgata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 25 gennaio 2005 in materia di processo per nullità matrimoniale.

In sede ecclesiastica, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto ad emanare disposizioni normative di attuazione della disciplina concordataria con il Decreto Generale sul matrimonio canonico.

Il Decreto sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 si sostituisce integralmente alla precedente istruzione della Congregazione per i sacramenti, emanato l’1 luglio 1929.

Il decreto è valido soltanto per i matrimoni celebrati dalla chiesa Cattolica e in territorio italiano, essendo una disposizione attuativa dei Patti Lateranensi.

2. La forma giuridica

Dal punto di vista giuridico, come da quello canonico, l’elemento fondamentale del matrimonio è il consenso, l’incontro tra le volontà delle diverse parti, in questo caso dei nubendi, che deve essere prestato da soggetti giuridicamente capaci e in assenza di impedimenti, nella forma prescritta ad validitatem dalle norme della Chiesa.

Il consenso è elemento imprescindibile e personale, non può essere sostituito né corroborato da alcuna potestà umana (can. 1057).

Un consenso mancante, viziato o (in quasi tutti i casi) condizionato determina l’invalidità del negozio.

Il codice presenta il matrimonio come un contratto consensuale formale, in passato la definizione però non è sempre stata così pacifica.

Si sostiene che il matrimonio sia un negozio che si perfeziona con il semplice consenso, ma c’è un altro aspetto che ricopre una sua propria importanza in materia di indissolubilità del vincolo: la consumazione.

3. Le forme straordinarie

Oltre alla forma ordinaria pubblica del matrimonio, il codice di diritto canonico del 1917 prevedeva tre possibili deroghe:

Il matrimonio di coscienza, il vescovo poteva concedere che venisse celebrato segretamente, con l’omissione delle pubblicazioni per causa grave e urgente, alla presenza del parroco e di due testimoni.

In articulo mortis, celebrato dal vescovo o da parroco da lui delegato, senza rispettare le formalità della forma pubblica e con eventuale dispensa da impedimenti connessi alla sua sfera di giurisdizione.

Coram solis testibus, per una necessità urgente quando in previsione dell’impossibilità per motivi non imputabili alla volontà umana, sulla presenza del celebrante, alla presenza dei soli testimoni.

4. I Contenuti

Requisiti

I requisiti per contrarre matrimonio nel diritto canonico sono tre:

  • Consenso
  • Capacità giuridica
  • Forma stabilita

Fini

S’intendono gli scopi basilari che l’ordinamento canonico prevede per il negozio; l’esclusione di essi provoca invalidità per difetto o vizio del consenso.

Nel codice del 1917 i fini considerati erano tre, uno primario, il bonum prolis (la procreazione ed educazione dei figli), e due secondari, mutuum adiutorium (sostegno morale) e remedium concupiscentiae (rimedio alla concupiscenza).

Nel codice del 1983 questa gerarchia dei fini è stata abolita; esso riporta come fini del matrimonio il bonum prolis e il bonum coniugum (rispetto e sostegno del coniuge nei confronti dell’altro).

Proprietà

Proprietà inderogabili del matrimonio sono, secondo il canone 1056, l’unità e l’indissolubilità. L’unità corrisponde all’esclusività del vincolo matrimoniale.

Sono proibite le forme di poligamia e poliandria.

Unità ed indissolubilità sono conseguenze dirette della sacramentalità del negozio, che è unico e indissolubile per diritto divino e umano.

Ne deriva che, non essendo il matrimonio tra infedeli un sacramento, il loro vincolo è unico ed indissolubile nei limiti del diritto naturale e di quello civile.

Il rapporto tra fedeli acattolici è regolato dal diritto delle Chiese Cristiane Orientali.

5. Il matrimonio come sacramento

Secondo la Chiesa non può esistere tra battezzati un contratto matrimoniale canonico senza che sia sacramento (can. 1055).

Il matrimonio è stato elevato a sacramento dallo stesso Gesù Cristo, come unione lecita e qualificante, tesa al raggiungimento della grazia divina.

L’errore sulla sacramentalità del matrimonio, o la sua volontaria esclusione determinano l’invalidità del negozio stesso.

Alla natura sacramentale del matrimonio è legata la sua indissolubilità e l’indisponibilità dei suoi contenuti.

In relazione all’indissolubilità si deve notare che il matrimonio contratto validamente e consumato secondo natura (ratum et consummatum) raggiunge la pienezza del sacramento ed è realmente indissolubile.

In mancanza della consumazione è possibile ottenere, a precise norme di legge, la dispensa dal vincolo.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Concas Alessandra

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