L’ uso in una rivista della immagine di una attrice interprete dei film venduti congiuntamente alla rivista stessa è legittimo anche senza il consenso della titolare del diritto alla immagine

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Avv. Pier Paolo Muiá – Dott. ssa Maria Muià

Fatto

I figli di una nota attrice si erano rivolti al Giudice di primo grado al fine di farsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecita utilizzazione, ai fini pubblicitari, del nome e dell’immagine della madre ad opera di un giornale settimanale che aveva abbinato ad ogni uscita della rivista un film in dvd con protagonista l’attrice.

In particolare gli eredi dell’attrice sostenevano che la casa editrice del settimanale avesse utilizzato illecitamente il nome e l’immagine dell’attrice ai fini pubblicitari della rivista senza aver ottenuto previamente il consenso dei legittimi titolari del diritto.

Il Giudice di primo grado aveva deciso in senso sfavorevole agli eredi respingendo la domanda di risarcimento danni. La stessa posizione è stata assunta dalla Corte d’Appello che in continuità alla decisione del Tribunale decideva di respingere la domanda degli eredi appellanti.

Secondo i Giudici di secondo grado l’utilizzo del nome e dell’immagine dell’attrice da parte della rivista settimanale doveva considerarsi lecito in virtù di un contratto di licenza stipulato tra la casa editrice del settimanale e la casa cinematografica dei film distribuiti tramite la rivista dei quali la stessa attrice era interprete. Ed in virtù di tale accordo, secondo il giudizio dei Giudici di secondo grado, l’immagine dell’attrice era stata correttamente utilizzata dalla casa editrice per la pubblicizzazione (“migliore sfruttamento dell’opera cinematografica”) della vendita dei DVD dei film interpretati dall’attrice.

Non trovando conforto nella decisone della Corte d’Appello, che aveva deciso in senso sfavorevole agli eredi mancando di riconoscere il loro diritto al risarcimento del danno, gli eredi avevano proposto ricorso per Cassazione con due motivi di ricorso, sostenendo sostanzialmente la mancata valutazione da parte della Corte d’Appello dell’assenza del consenso all’utilizzo dell’immagine dell’attrice per finalità promozionali per la campagna pubblicitaria della vendita dei DVD in abbinamento alla rivista.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte dopo aver analizzato la vicenda ha ritenuto il ricorso presentato dagli eredi inammissibile.

Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti avevano lamentato un errore della Corte di Appello nell misura in cui questa non aveva ritenuto che l’ uso del ritratto della attrice era avvenuto per finalità promozionali della rivista edita e pubblicata dalla società convenuta e non per pubblicizzare il DVD con essa abbinata. In particolare, secondo i ricorrenti, che non contestavano infatti l’ uso della immagine della attrice sulle copertine dei DVD venduti in abbinamento alle riviste, il contratto di licenza per la vendita dei DVD intercorso tra la casa editrice della rivista di cui si discuteva e la casa cinematografica titolare dei diritti di sfruttamento economico dei film interpretati dalla attrice, aveva ad oggetto soltanto la cessione in uso dei segni distintivi propri della casa cinematografica e non certamente della immagine della attrice (per il cui uso era invece necessario il consenso degli eredi di questa ultima).

Ebbene, gli Ermellini hanno ritenuto tale primo motivo infondato in quanto rivolto unicamente al introdurre in sede di legittimità una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla corte di Appello e pertanto una doglianza di merito non spendibile in Cassazione. Secondo i giudici supremi, infatti, il motivo di cassazione riguardava la ricerca e la individuazione della comune volontà delle parti contraenti il contratto di cui è causa, ma tale tipologia di esame sostanzia un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito.

Rispetto al secondo motivo di impugnazione, che si sostanziava nella lamentata erronea applicazione di legge da parte della corte di Appello nella misura in cui non era stato ritenuto necessario il consenso degli eredi della attrice per il legittimo uso della sua immagine nella rivista pubblicata dalla società convenuta, la Cassazione lo ha ritenuto altrettanto infondato.

In particolare, i Giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto corretto il convincimento dei Giudici di secondo grado secondo cui non era necessario nel caso di specie il consenso da parte dei titolari del diritto al nome ed alla mmagine della attrice per la pubblicazione della sua immagine nelle riviste settimanali alle quali erano abbinati i DVD contenenti i film interpretati dalla attrice medesima. Secondo gli Ermellini, infatti, i Giudici d’Appello avevano correttamente valutato che il diritto all’utilizzazione della immagine dell’attrice all’interno dei numeri della rivista venduta in abbinamento con DVD contenenti alcuni film interpretati dalla stessa, essendo strumentale allo sfruttamento dell’opera cinematografica, era stato legittimamente acquisito, da parte della casa editrice, in forza e attraverso il contratto di licenza sottoscritto con la casa cinematografica per la acquisizione del diritto di distribuire i relativi film, senza che fosse quindi necessario per detta casa editrice la acquisizione del consenso degli eredi dell’attrice. I Giudici territoriali avevano dunque riconosciuto che l’unico scopo pubblicitario ricollegabile all’ uso della immagine dell’ attrice era quello di promuovere la vendita del prodotto cinematografico sia pure in abbinamento ad una rivista, e che solo in quei numeri del periodico, abbinati ai DVD, si era avuto l’utilizzo delle immagini contestate.

In considerazione di ciò, la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dagli eredi della attrice, ritenendo del tutto legittimo il comportamento della casa editrice ed ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti della casa editrice convenuta nonché al pagamento a favore dell’ erario di una somma pari al contributo unificato già versato per la introduzione del ricorso.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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