Corte di Cassazione – I sez. civ. – ordinanza n. 1711 del 26-06-2019

Redazione 03/09/19
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Cass. civ. Sez. I Ord., 26/06/2019, n. 17110 (rv. 654281-01) ha affermato che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell’art. 1284, comma 3, c.c., allorchè, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, anche nella vigenza dell’art.117 del testo unico delle leggi bancarie, (d.lgs. n. 385 del 1993), ma tali criteri non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico “top rate”, specificato dalla banca solo in un avviso sintetico esposto al pubblico e periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

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