Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 9/4/2008 n. 9160

Redazione 09/04/08
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1. ENTI PUBBLICI – FUNZIONARIO ONORARIO – RAPPORTO CON IL SOGGETTO PUBBLICO – NATURA – INDIVIDUAZIONE – COMPENSO – CARATTERE INDENNITARIO
2. ENTI PUBBLICI – FUNZIONARI ONORARI IN SENSO PROPRIO E SOGGETTI SVOLGENTI FUNZIONI PUBBLICHE SULLA BASE DI UNA INVESTITURA POLITICO-ELETTORALE – DISTINZIONE
3. COMPETENZA E GIURISDIZIONE – CONSIGLIERE COMUNALE – PROCESSO PENALE CONNESSO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL MEDESIMO QUALE PUBBLICO AMMINISTRATORE ELETTIVO DEL COMUNE – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI – CONTROVERSIA – RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

1. Il rapporto con il soggetto pubblico del funzionario onorario, rapporto di servizio connesso all’attribuzione di funzioni pubbliche, si distingue sia dai rapporti di pubblico impiego, sia dai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata, visto che nel rapporto in esame il soggetto non è esterno all’ente ma si identifica funzionalmente con l’ente medesimo e agisce per esso e il compenso non ha carattere sinallagmatico – retributivo ma indennitario (Cass. S.U. n. 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007, 3413/2008).
2. La posizione dei funzionari onorari in senso proprio – caratterizzati dal fatto che, a prescindere dalla natura e dell’importanza del loro ruolo, sono nominati da un’autorità amministrativa – va tenuta distinta da quella dei soggetti svolgenti funzioni pubbliche sulla base di una investitura politico-elettorale. Per i primi trova applicazione il principio generale, in difetto di una diversa disciplina normativa, che il loro trattamento economico è stabilito discrezionalmente dall’autorità competente per la nomina (esempio tipico: commissario ad acta nominato da un’autorità di vigilanza o controllo). Per i secondi, invece, non è ravvisabile un’autorità amministrativa che li nomini e la loro posizione, anche economica, di norma è regolata direttamente dalla legge. Ne consegue che le relative posizioni soggettive assumono necessariamente la consistenza di diritti soggettivi, semprechè non sussistano al riguardo, in via di eccezione e sulla base di una valida normativa, attribuzioni discrezionali di un’autorità svolgente funzioni amministrative.
3. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia circa l’eventuale diritto di un consigliere comunale al rimborso delle spese di difesa sostenute nel processo penale connesso all’attività svolta dal medesimo quale pubblico amministratore elettivo del Comune, in quanto non sono configurabili poteri amministrativi discrezionali del Comune.

 

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