Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 4/5/2010 n. 10691

Redazione 04/05/10
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Svolgimento del processo
Con Delib. 23 giugno 2005 il consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano ha aperto procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. C.P. contestandogli "di essere venuto meno ai doveri di probità e correttezza per avere formulato – quale difensore di A.E.M. nella causa avanti il tribunale di Milano n.r.

62440/04 promossa da F.L. e F. e da T. M. e P. – gli apprezzamenti qui infra riportati, nei confronti del sig. F.A. non parte nel giudizio. Si riportano le frasi contestate all’incolpato: "la T. … abbandonò ogni carica dopo essere stata a sua volta abbandonata dal coniuge fedifrago. Quest’ultimo infatti lasciò il tetto coniugale per intraprendere una convivenza con l’allora sua segretaria, con comprensibile disperazione della sig.ra T. e dei due figli" (pag. 8 comparsa 18/11/04); "l’avvenuta separazione di fatto dei coniugi F. e la nuova convivenza del padre con l’ex segretaria, mal digerita dalla famiglia e da L. in particolare ecc. … "(ibidem, pag. 12). In (omissis)".

Con decisione del 14 maggio 2007 il consiglio dell’ordine, ritenuto l’incolpato responsabile dell’addebito, ha comminato la sanzione della censura.

Con decisione deliberata il 11 dicembre 2008/1 novembre 2009 il consiglio nazionale forense, confermata la dichiarazione di responsabilità disciplinare, ha ridotto la sanzione all’avvertimento. Il consiglio nazionale, in particolare e per quanto rileva in questa sede, ha affermato che la parola "fedifrago", ha un’indubbia potenzialità offensiva, perchè equivale a qualificare il soggetto come "infedele, sleale e traditore". Tale espressione, riferita a una persona estranea al processo, non aveva una stretta attinenza con l’oggetto della causa, diretta a far valere la responsabilità di un intermediario finanziario, atteso che ben poteva evidenziarsi la triste esperienza coniugale di uno degli attori, senza riferire dell’infedeltà del marito e della sua relazione con la segretaria. Nè, ha aggiunto il c.n.f., può dubitarsi della volontarietà della condotta dell’incolpato diretta a rafforzare, con l’uso delle frasi incriminate, l’immagine negativa che ha voluto dare, riferendo, con indubbia consapevolezza della offensività, fatti e circostanze che il suo cliente aveva appreso per i rapporti di stretta amicizia con la parte.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati con memoria.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo l’omessa motivazioni su più punti essenziali, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe attribuito rilevanza soltanto all’estraneità alla causa della persona che sarebbe stata offesa, omettendo di valutare se le espressioni incriminate fossero rilevanti ai fini del giudizio.

Con il secondo motivo si prospetta un ulteriore profilo di omessa motivazione, in relazione al fatto che il consiglio nazionale forense si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente il carattere offensivo delle espressioni utilizzate e la loro non attinenza all’oggetto della causa senza esaminare e confutare tutte le argomentazioni contrarie sulle quali si basava l’impugnazioni della decisione del c.o.a..

Con il terzo motivo, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che, nel motivare il carattere offensivo dell’espressione "fedifrago" il consiglio nazionale forense abbia esteso il significato del termine, ritenendolo equivalente a "infedele, sleale, traditore" e abbia contraddittoriamente affermato che l’espressione mirava a offendere la signora T. mentre era pacifico che tale espressione era diretta nei confronti di F. A..

Con il quarto motivo, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che non sia. stata esaminata la circostanza, indicata nella sua impugnazione, che nelle difese degli attori era contenuto il riferimento ai "rapporti (bancari) aperti dall’amante del padre" di F.L., con ciò dimostrando che anche gli attori stessi ritenevano rilevanti le vicende personali dei coniugi F./ T. e che nel fare riferimento a tali vicende avevano usato espressioni ("amante del padre") molto più offensive del F., di quella di "fedifrago".

I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il consiglio nazionale forense ha espressamente motivato sia il giudizio di offensività dell’espressione "fedifrago" – che, indicando letteralmente colui che non tiene fede a un impegno assunto, non irragionevolmente è stato ritenuto sinonimo di "infedele, sleale, traditore" – sia la valutazione di non inerenza della espressione all’oggetto della causa. Nè può condividersi la tesi, sostenuta dal ricorrente nella discussione orale, secondo la quale solo il difensore sarebbe arbitro dell’inerenza delle espressioni offensive all’oggetto della causa, essendo evidente che la negazione di ogni sindacato del giudice disciplinare su tale inerenza svuoterebbe di ogni contenuto il dovere deontologico dell’avvocato.

E’ inoltre orientamento pacifico che l’obbligo di congrua e sufficiente motivazione non richiede una specifica e analitica confutazione di tutte le argomentazioni difensive, essendo al contrario sufficiente una motivazione anche sintetica e succinta che indichi, come nella specie è avvenuto, le ragioni della decisione.

Pertanto resta irrilevante l’omissione di una specifica confutazione delle deduzioni dell’incolpato relative al contenuto di atti processuali provenienti dalle stesse parti attrici, avendo comunque il t.s.a.p. indicato in modo congruo e sufficiente le ragioni della affermazione di colpevolezza.

2. Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo un ulteriore profilo di omessa e contraddittoria motivazione, lamenta che la decisione impugnata abbia ritenuto provata la sua volontà di offendere F.A., mentre la posizione di questi era irrilevante ai fini del giudizio. D’altra parte non esistevano elementi di contrasto, tra il suo cliente e il F. stesso, che potessero giustificare una volontà offensiva.

La decisione impugnata ha motivato il giudizio sulla volontarietà della condotta offensiva con il riferimento alla intenzione del difensore di fornire un’immagine negativa di una delle parti. Che tale immagine negativa fosse quella della T. non esclude che per raggiungere tale finalità l’incolpato abbia utilizzato espressioni offensive nei confronti del terzo estraneo alla causa.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.

Redazione