Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 3/12/2008 n. 28653; Pres. Carbone V.

Redazione 03/12/08
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Massima
Non attiene all’accertamento di vizi che riguardano l’essenza della funzione giurisdizionale, ma al modo del suo esercizio, talchè rientra nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’inosservanza da parte di una Sezione giurisdizione di appello della Corte dei conti del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, nel decidere la questione di massima loro deferita dla giudice di primo grado, configurando una violazione delle regole processuali che disciplinano i rapporti fra due organi della stessa giurisdizione.
Qualora il Procuratore generale presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronunzia di detto organo.
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Consigliere della Corte dei conti

 

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, la sentenza con la quale la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana (d’ora innanzi, la Sezione di appello) riformando la sentenza del Giudice Unico delle pensioni, ha accolto il ricorso di I.F., ex dipendente della Regione siciliana, diretto ad ottenere la perequazione automatica della pensione, in base a quanto stabilito dalla L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 36.

2. La Sezione di appello, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto di non esser vincolata dalla sentenza con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti, decidendo su una questione di massima ad esse deferita dal giudice di primo grado, avevano stabilito che la normativa regionale invocata dal ricorrente dovesse essere integrata con quella contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59.

3. La Sezione di appello, inoltre, dando atto che, su iniziativa del Procuratore generale presso la Corte dei conti, le Sezioni Riunite avevano fissato l’udienza per una nuova decisione di massima sulla questione, richiedendo alla Sezione il fascicolo processuale, ha ritenuto di non dover aderire alla richiesta ed ha definito il giudizio disattendendo il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Riunite.

4. Nella motivazione, per ciò che interessa, la Sezione d’appello ha escluso la possibilità di applicare l’art. 374 c.p.c., comma 3, e di rimettere ancora una volta la questione alle Sezioni Riunite, osservando che ritenere vincolante la decisione della questione di massima non solo per il giudice di primo grado che ne aveva fatto richiesta ma anche per il giudice d’appello determinerebbe una grave alterazione del sistema delle impugnazioni, risultandone sostanzialmente svuotata di significato la funzione del giudice d’appello, posto nell’alternativa fra l’adeguarsi all’orientamento delle Sezioni Riunite o il rimettere ad esse nuovamente la questione.

5. Le Sezioni Riunite, rilevata la mancanza del fascicolo processuale e la intervenuta decisione della causa, hanno dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

6. La cassazione della sentenza è chiesta con ricorso per un motivo, illustrato da memoria, nella quale, fra l’altro, si chiede che questa Corte estenda il contraddittorio alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 107 c.p.c.. L’intimato resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. La richiesta, formulata dalla parte ricorrente nella memoria, non può essere accolta poichè – anche a prescindere dalla difficoltà di attribuire alla Corte dei conti la titolarità di un rapporto giuridico connesso con quello controverso – ciò significherebbe introdurre nel giudizio di cassazione parti diverse rispetto al giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata.

8. L’unico motivo di ricorso denunzia il difetto assoluto di giurisdizione, e il carattere abnorme della sentenza.

Si sostiene, anzitutto, che la Sezione d’appello, intervenendo nuovamente su una questione definitivamente decisa dalle Sezioni Riunite, avrebbe pronunziato su controversia ormai estranea al suo potere giurisdizionale, limitato solo all’applicazione al caso di specie del principio di diritto già fissato.

Si sostiene, inoltre, che, l’iniziativa del Procuratore ******** presso la Corte dei conti, aveva definitivamente sottratto alla Sezione d’appello il potere giurisdizionale sulla parte del giudizio oggetto della nuova rimessione, potendo essa solo applicare al caso di specie il principio di diritto che sarebbe stato affermato dalle Sezioni Riunite. Quindi, ignorando deliberatamente la richiesta di trasmissione del fascicolo di causa e decidendo anche sulla questione di diritto, la Sezione d’appello avrebbe pronunziato in totale carenza di potere giurisdizionale.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "dica codesta Suprema Corte se, ai sensi del D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 7, sia abnorme e comunque emessa in assenza di potere giurisdizionale la sentenza con cui una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, decida un appello di un giudizio pensionistico, pronunciandosi su una questione di massima già definita nel corso del primo grado dalle Sezioni Riunite nell’esercizio della loro funzione nomofilattica, in senso difforme da tale statuizione, e inoltre non tenendo conto del fatto che anche nel giudizio di appello il Procuratore ******** presso la Corte dei conti abbia richiesto che la medesima questione di massima venga rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la cui segreteria, oltretutto, prima dell’udienza di discussione, abbia inoltrato alla Sezione Giurisdizionale di appello la richiesta di trasmissione del fascicolo per la statuizione sulla questione di diritto".

9. Il ricorso è inammissibile.

9.1. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è costante nel ritenere che, nel sistema vigente, il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, potendo essere sperimentato soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione ma non per violazione di norme di diritto o per violazione delle norme che regolano il processo davanti al giudice contabile o che ne disciplinano i poteri (Sez. Un. 17014/2003). In altri termini, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e, in concreto, all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo" (v. Sez. Un. 4956/2005; 12726/2005; nello stesso senso, fra le molte, Sez. Un. 22887/2004; 1378/2006; 15900/2006).

9.2. Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, comma 7, (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, comma 1, dispone, per quanto interessa, che: "Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale".

9.3. Secondo la parte ricorrente poichè questa disposizione attribuisce esplicitamente alle Sezioni Riunite il compito di decidere la questione di massima e non di esprimere su di essa un parere in astratto, il giudice di appello è vincolato a tale decisione anche se emessa su iniziativa del giudice di primo grado, e deve soltanto fare applicazione del principio di diritto alla fattispecie sottoposta al suo esame. Inoltre, una volta che il Procuratore ******** presso la Corte dei conti abbia nuovamente deferito la questione alle Sezioni Riunite, il giudice di appello deve trasmettere il fascicolo processuale che gli sia stato richiesto e sospendere il processo in attesa della nuova decisione.

9.4. Sostenere che il giudice di appello è vincolato alla decisione già assunta sulla questione di massima equivale ad affermare che la regola di giudizio cui egli deve attenersi è somministrata dalla legge nel significato attribuitole dalle Sezioni Riunite. Il giudice di appello quindi non perde affatto idi potestas judicandi ma deve esercitarla valutando la fattispecie sottoposta al suo esame secondo il criterio giuridico così fissato. Perciò l’eventuale inosservanza del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite configura una violazione delle regole processuali che disciplinano i rapporti fra due organi della stessa giurisdizione, e si colloca interamente all’interno di questa.

Del resto – con riguardo a fattispecie simili a quella in esame – non potrebbe seriamente mettersi in dubbio che, pur facendo un uso scorretto dei suoi poteri, non superi i limiti esterni della propria giurisdizione il giudice di rinvio che disattenda il principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento (art. 384 c.p.c.) o il giudice del lavoro che non si uniformi all’interpretazione del contratto collettivo fornitagli da questa Corte a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, o dell’art. 420 bis c.p.c., o la sezione di questa Corte che, non condividendo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, decida il ricorso anzichè rimetterne a queste la decisione con ordinanza motivata (art. 374 c.p.c., comma 3).

9.5. Considerazioni analoghe devono esser fatte riguardo alla richiesta del Procuratore generale di nuova rimessione alle Sezioni Riunite, cui – come nella specie – abbia fatto seguito la fissazione dell’udienza da parte di queste ultime.

Si tratta, infatti, di verificare quali conseguenze ne derivino sul processo pendente dinanzi al giudice di appello, e, in particolare, di accertare se operi o no il disposto dell’art. 295 c.p.c., e se, inoltre, il detto giudice, richiestone dalle Sezioni Riunite, sia tenuto a trasmettere ad esse il fascicolo processuale. Anche in tal caso, la risposta a questi interrogativi va quindi ricercata nelle norme sul processo dinanzi al giudice contabile, la eventuale violazione delle quali non determina, come messo in luce dalla giurisprudenza (in particolare, sull’insindacabilità del potere di sospendere il giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c., v. Sez. Un. 22887/2004 cit.) alcun superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.

9.6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile in quanto: "Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale non si estende alla violazione della legge processuale, che attiene al modo di esercizio e non ai limiti esterni della giurisdizione, e non può, quindi, avere ad oggetto censure relative all’inosservanza, da parte di una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, del principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite della stessa Corte nel decidere la questione di massima loro deferita dal giudice di primo grado, ovvero concernenti la mancata sospensione del giudizio di appello in attesa della nuova decisione sulla questione di massima, richiesta dal Procuratore generale della stessa Corte, e la mancata trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite in vista di tale decisione".

10. Dichiarato inammissibile il ricorso, questa Corte ritiene tuttavia che la questione presenti uno specifico profilo di particolare importanza, e che quindi, a norma dell’art. 363 c.p.c., comma 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, vada pronunziato d’ufficio il principio di diritto sul punto, nell’interesse della legge.

11. Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, comma 7, sopra richiamato, nel disporre che "Le sezioni Riunite della Corte dei conti decidono … sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del Procuratore generale" attribuisce a quest’ultimo il potere di provocare una pronunzia delle Sezioni Riunite, senza condizionarne l’esercizio ad alcuna previa decisione del giudice dinanzi al quale pende la causa.

La giurisprudenza del giudice contabile, con particolare riferimento al giudizio pensionistico, quale quello in esame, ha avuto modo di puntualizzare che, in coerenza ai principi sistematici in base ai quali nel giudizio pensionistico trovano composizione insieme a quelli privati interessi generali dell’ordinamento ad un equilibrato adeguamento dei sistemi previdenziali, il Procuratore generale può e deve intervenire anche attraverso la proposizione di una questione di massima allorchè rilevi un interesse generale che, ove non ben individuato o trascurato, rimarrebbe privo di tutela non essendo necessario al riguardo il previo consenso delle parti (Corte dei conti Sez. Riunite 24 settembre 1998, n. 219).

Lo stesso giudice contabile ha precisato, d’altra parte, che poichè la soluzione di questioni di massima non deve avere carattere astratto ma deve concernere, in un rapporto di pregiudizialità e connessione, l’ambito di cognizione di giudizi pendenti nei quali la decisione delle Sezioni Riunite sia destinata a produrre direttamente effetto, la pronuncia del giudice rimettente intervenuta nelle more della decisione sulla questione di massima deferita rende improcedibile il relativo giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo là pronuncia medesima avere più effetto di giudicato sul punto controverso (Corte dei conti Sez. Riunite, 8 novembre 2007, n. 9; v. anche Id. 18 gennaio 1999, n. 2).

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale la decisione della Sezione d’appello di non trasmettere il fascicolo processuale alle Sezioni Riunite e di decidere la controversia ha avuto dunque l’effetto di impedire definitivamente sia al Procuratore generale presso la Corte dei conti che alle Sezioni Riunite della stessa Corte l’esercizio di un potere loro assegnato dalla legge processuale. La decisione della Sezione d’appello che ha determinato tali conseguenze è tuttavia priva di fondamento giuridico.

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – che, nella sostanza, ha formulato un giudizio di ammissibilità del ricorso del Procuratore generale, sottolineando come in materia pensionistica la Procura possa agire solo nell’interesse della legge – la valutazione dei presupposti per la proposizione da parte del Procuratore generale della questione di massima e la stessa esatta qualificazione giuridica dell’iniziativa assunta, in mancanza di diversa previsione di legge, non poteva spettare che alle stesse Sezioni Riunite, cui la questione era stata nuovamente deferita.

Inoltre, per il carattere non meramente consultivo ma di decisione vincolante nel giudizio in corso (ancorchè con un ruolo di indicazione ermeneutica a valenza generale) proprio delle pronunce in sede di risoluzione di questione di massima (v. Corte dei conti Sez. Riunite 17 novembre 1999 n. 25) l’instaurazione del giudizio dinanzi alle Sezioni Riunite, ove non si voglia vanificarne la funzione, comporta che a tale organo sia attribuito il potere di decidere la questione di massima, previa verifica della sua ammissibilità e dunque anche della sua rilevanza (v. Corte dei conti Sez. Riunite 25/1999 cit.) prima della decisione da parte del giudice dinanzi al quale pende la controversia che ha dato origine alla rimessione.

12. Può quindi essere enunciato a norma dell’art. 363 c.p.c., nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto:

"Qualora il Procuratore generale presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronunzia di detto organo".

13. La natura della questione rende opportuno compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

A norma dell’art. 363 c.p.c., comma 3, pronuncia nell’interesse della legge il principio di diritto di cui in motivazione. Compensa le spese del giudizio.

Redazione